Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36068 del 01/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36068 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOHOUNGBOGBO MATHIAS CHRISTIAN N. IL 24/02/1941
GOBBATO ROSA ANNA N. IL 09/06/1945
avverso la sentenza n. 36607/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.

Aeat

cr6è 4);(4.,vui

Uditi difensor Avv.;

0-1

Data Udienza: 01/04/2015

1. Con sentenza del 22\11\2013 la terza sezione della Corte di Cassazione annullava con rinvio
la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino aveva assolto, perché il fatto non sussiste,
ZOHOUNGBOGBO Mathias Christian dal delitto di cui agli artt. 83 e 73 T.U. 309 del 1990 per
avere prescritto preparati galenico magistrali contenenti stupefacenti, in assenza di indicazioni
terapeutiche, in particolare contenenti dietilpropione e clorazepato; nonché Gobbato Rosa
Anna, in concorso con il precedente imputato, dal delitto di cui all’art. 73 T.U. cit. per avere
materialmente venduto i detti preparati (fatti commessi fino al 6\6\2006).
L’assoluzione era stata fondata sull’assunto dell’assenza di offensività della condotta.
La corte di legittimità, nell’annullare con rinvio la sentenza, osservava che, data per certa la
natura stupefacente delle sostanze contenute nei preparati, invitava il giudice di merito ad una
nuova valutazione della configurabilità dei reati contestati, tenuto conto della sussistenza, data
la natura delle sostanze, della offensività in astratto da correlare alle posologie prescritte.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., i
difensori degli imputati, con motivi sovrapponibili, lamentando che a pagina 7 della sentenza la
corte di legittimità aveva erroneamente affermato che era un “dato fattuale incontestabile” che
il dietilpropione fosse una sostanza stupefacente. Infatti tale sostanza era stata inserita nella
tabella I dal D.M. 2\8\2011, successivamente ai fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che “La legittimazione
alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc.
pen. non spetta all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di
annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della
responsabilità, non potendo l’imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come “condannato”
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46066 del 17/09/2014 Cc. (dep. 06/11/2014), Rv. 260820; nonché
Cass. Sez. U, Sentenza n. 28717 del 21/06/2012 Cc. (dep.,17/07/2012), Rv. 252935).
Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè
(trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), ciascuno, al
versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 500,00.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di C 500,00= in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 1 aprile 2015
Il Conigliere est.

Il Presidente

RITENUTO in FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA