Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36067 del 10/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36067 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ERRICO GERARDO N. IL 02/06/1968
avverso la sentenza n. 362/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ftwa-ce-AGS t -6A~
che ha concluso per e imck,,Ltu,u,;-)3,,,ZA-C,;itt okszi

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Data Udienza: 10/07/2015

il Tribunale di Taranto-sezione
Con sentenza del 7 giugno 2011
distaccata di Manduria- condannava D’Errico Gerardo in ordine al
reato di cui all’articolo 590 comma 3 c.p. alla pena di mesi sei
di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con i
benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione ex art.175 c.p.. Condannava altresì l’imputato al
risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile
Pastore Salvatore, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla
rifusione delle spese dalla stessa sostenute liquidate come in
dispositivo e al pagamento di una provvisionale immediatamente
esecutiva nei confronti della stessa parte civile nella misura di
euro 30.000,00.
All’imputato, nella sua qualità di titolare della omonima impresa
agricola, era stato contestato di avere, per colpa generica e
specifica, cagionato lesioni personale al dipendente Pastore
Salvatore. Il D’Errico gli aveva infatti consentito l’utilizzo nel
corso dei lavori di raccolta delle olive di un trattore Lendini,
dotato di carrello collegato tramite un giunto cardanico
sprovvisto di protezione, mentre le leve di comando erano
posizionate in prossimità di parti in movimento. L’imputato
inoltre non aveva messo a disposizione dei lavoratori dispositivi
individuali di protezione ed attrezzature idonee ai fini della
sicurezza e non li aveva informati sui rischi specifici cui erano
esposti in occasione dell’attività lavorativa svolta. A causa di
tali condotte cagionava lesioni colpose gravi al sopra indicato
dipendente il quale, a seguito del distacco del pignone della
pompa idraulica, rimaneva con la tuta impigliato nel giunto
cardanico in movimento.
Avverso la sentenza emessa nel giudizio di primo grado la difesa
dell’imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto-, con
sentenza del 13 gennaio 2015 confermava quella emessa nel giudizio
di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese
del grado verso l’Erario e verso la costituita parte civile,
liquidate come in dispositivo.

RITENUTO IN FATTO

Avverso la sopra indicata sentenza D’Errico Gerardo, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione ex art.606 comma 1, lett.e) c.p.p..
Osservava la difesa che la Corte territoriale aveva ritenuto
l’assoluta necessità ai fini del decidere di farsi luogo ad
una perizia in ordine alle caratteristiche del trattore
Lendini al fine di stabilire le cause della rottura
dell’asse di trasmissione e così meglio definire l’esatto
ruolo dei protagonisti della vicenda di cui è processo.
Secondo la difesa, anche dopo l’espletamento della perizia,

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2)

3)

la dinamica del sinistro non aveva potuto essere ricostruita
con certezza in quanto la coesistenza di varie ipotesi
conduceva ad una situazione di dubbio. Secondo il perito
infatti era solo probabile l’ipotesi che la rottura
dell’albero di trasmissione si fosse verificata perché era
venuta a mancare la vite M8 di collegamento dell’albero
cardanico con quello della pompa idraulica. Secondo la
difesa però si sarebbe trattato soltanto di una ipotesi in
considerazione del mancato rinvenimento della vite M8 e
degli altri elementi necessari per effettuare il
collegamento del carrello al trattore. Quindi, in
considerazione dell’incertezza della causa della rottura
dell’albero di trasmissione e quindi della causa
dell’incidente,essendo plausibili ricostruzioni alternative,
non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità
dell’odierno ricorrente.
Difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del
nesso causale tra la condotta umana e l’evento. Osservava la
difesa che le diverse ipotesi prospettate dal perito non
avevano dato certezza del modo in cui era avvenuto il
distacco dell’albero cardanico. Pertanto non poteva essere
addebitato al D’Errico il fatto di avere affidato al
lavoratore un mezzo non idoneo sotto il profilo della
sicurezza. Nemmeno sarebbe stato provato il fatto che, se il
D’Errico avesse proceduto ad una idonea formazione nei
confronti del suo dipendenti, il fatto non si sarebbe
verificato. L’accertata sussistenza di una condotta
contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a
norme specifiche non è infatti sufficiente ad affermare la
responsabilità dell’agente per l’evento dannoso verificatosi
se non si dimostra l’esistenza del nesso causale tra la
condotta incriminata e l’evento. Nella fattispecie che ci
occupa la sussistenza del nesso causale non sarebbe stata
provata.
Violazione dell’art.590 c.p. in relazione all’art.27 d.PR.
n.547/55 come da capo di imputazione-travisamento dei fattiDifetto di motivazione. L’attività esercitata, secondo la
difesa, a causa della sua peculiare natura, non avrebbe
consentito l’approntamento di un valido sistema protettivo
contro il pericolo di cadute dall’alto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I giudici della Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di
Taranto-, dopo avere proceduto all’espletamento di una perizia
diretta ad accertare le caratteristiche del trattore Lendini al
fine di stabilire le cause della rottura dell’asse di trasmissione
e così meglio definire l’esatto ruolo dei protagonisti della
vicenda di cui è processo, hanno dettagliatamente indicato con

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congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui hanno ritenuto
la responsabilità del D’Errico in ordine al reato ascrittogli.
A tal riguardo si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti,
né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma l, lett.e) c.p.p.
non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è
estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza
della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare
logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei
limiti sopra indicati. I giudici della Corte territoriale hanno
evidenziato che chiare erano risultate, all’esito
dell’espletamento della perizia, le cause dell’infortunio che si
era verificato in seguito alla rottura dell’asse di trasmissione
che, dopo essersi spezzato, aveva continuato a girare senza più
controllo e così si era impigliato nella tuta da lavoro indossata
dal Pastore, intrappolandogli in tal modo una gamba.
I giudici di appello osservavano che sussisteva quindi il nesso di
causalità tra la rottura dell’asse di trasmissione (detto anche
“giunto cardanico”) e l’infortunio subito dal Pastore, potendosi
quindi ritenere accertato il collegamento eziologico tra il fatto
materiale dell’infortunio (impigliamento del lavoratore nel giunto
cardanico) e le lesioni dallo stesso riportate.
A proposito poi del giudizio di rimproverabilità in sede penale al
D’Errico in relazione alla condotta allo stesso addebitata, i
giudici di appello hanno evidenziato le considerazioni del perito
con riferimento alla inidoneità della vite “M8 TCEI” ad assicurare
il collegamento dell’albero cardanico con quello della pompa
idraulica.
In considerazione di tale causa della rottura dell’asse di
trasmissione o giunto cardanico, appariva quindi evidente la
inidoneità del trattore Lendini con annesso carrello e giunto
cardanico, risultato altresì privo di protezione, a garantire la
sicurezza del lavoratore addetto all’uso del trattore medesimo.
Quindi, in ragione della incidenza causale di tali caratteristiche
nella verificazione dell’infortunio, i giudici di appello hanno
ritenuto la sussistenza di profili di colpa a carico del D’Errico
al quale doveva essere altresì addebitato il fatto di avere
affidato al lavoratore un mezzo non idoneo sotto il profilo della
sicurezza e di non averlo sufficientemente informato (soltanto “a
voce”, senza mai tenere alcun corso) a proposito dell’uso di tali
mezzi e dello svolgimento delle mansioni implicanti l’uso degli
stessi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché a
rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo

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giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre
accessori come per legge.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile le spese
sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro
2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 10.07.2015

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