Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36066 del 10/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36066 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DULELLARI KRENAR N. IL 07/06/1987
avverso la sentenza n. 1868/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
IL61
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. KOP-C (2./
che ha concluso per

e

Udito, per l

(

arte civil

Udit i ifensor vv.

vv

)&001)&11

Data Udienza: 10/07/2015

Ritenuto in fatto

Dulellari Krenar, imputato in ordine al reato p.e p. dagli
articoli 73 e 80 d.PR. 309/90 con riferimento al trasporto
di almeno 523 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo
marijuana, ricorre per cassazione contro la sentenza della
Corte di appello di Lecce in data 7.01.2015 che, decidendo

in data 20.06.2014 della sentenza della Corte di appello di
Lecce- seconda sezione penale- dell’11.07.2013, in riforma
della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data
5.02.2013,appellata da Dulellari Krenar, riduceva la pena
allo stesso inflitta ad anni tre e mesi sei di reclusione ed
euro 18.000 di multa. Eliminava l’interdizione legale
durante l’espiazione della pena e sostituiva l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici con quella per la durata di
anni cinque.
Avverso la predetta sentenza Dulellari Krenar personalmente
ha proposto ricorso in cassazione chiedendone l’annullamento
e censurandola per il seguente motivo:
1) Violazione di legge in relazione al principio di
proporzionalità della pena e al principio di parità del
trattamento sanzionatorío. Osservava la difesa che al
coimputato Hoxhaj Renato che aveva scelto il rito
ordinario e che doveva rispondere altresì del reato di
cui all’articolo 13 comma 13 bis del D.lgs 286/98 è
stata irrogata la pena di anni 4 e mesi 10 di
reclusione ed euro 16.000 di multa. All’odierno
ricorrente invece, che aveva scelto il rito abbreviato
con la conseguente riduzione di un terzo, era stata
irrogata una pena pari ad anni tre, mesi sei di
reclusione ed euro 18.000 di multa, pena che, almeno
per quanto attiene a quella pecuniaria, era addirittura

in sede di rinvio su annullamento della Corte di Cassazione

superiore di 2.000 euro rispetto a quella irrogata al
coimputato Hoxhaj.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio si rileva
che la decisione impugnata, che interviene dopo un

tale punto, risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale. E appena il caso di considerare che per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su tale punto, la giurisprudenza
di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003
n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie,
avendo la Corte di appello di Lecce espressamente chiarito
le ragioni in base alle quali ha ritenuto, dopo le
intervenute modifiche normative aventi ad oggetto i reati
concernenti le sostanze stupefacenti cosiddette “leggere”,
di irrogare una pena prossima a quella mediana oggi
vigente, pena che è stata ritenuta congrua rispetto alla
concreta entità del fatto ed all’attuale grado di
offensività della condotta.
Assolutamente irrilevante è poi la circostanza che al
coimputato Hoxhaj Renato, giudicato separatamente con rito
ordinario, sia stata irrogata una pena pecuniaria di poco

annullamento con rinvio di questa Corte limitatamente a

inferiore a quella irrogata all’odierno ricorrente che è
stato invece giudicato con rito abbreviato.
Trattasi infatti di valutazioni in fatto attinenti a
posizioni giuridiche diverse, il cui giudizio esula
totalmente dalla competenza di questa Corte.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore
della cassa delle ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.07.2015

il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA