Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36065 del 10/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36065 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONNINA STEFANO N. IL 21/04/1974
avverso la sentenza n. 4556/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. figw_a 4c4
che ha concluso per

Udito, ,per la part civile, l’Avv
UdiYi difenso Avv.

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Data Udienza: 10/07/2015

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 13 novembre 2014 la Corte di
appello di Palermo, in parziale riforma di quella
emessa dal Tribunale della stessa città che aveva
dichiarato Donnina Stefano responsabile in ordine a
due ipotesi del reato di cui all’art.116 del Codice
della Strada, applicata la normativa di cui
all’art.116 del Codice della Strada, così come
modificato dal D.L.vo n.59/2011, rideterminava in euro
2.200,00 di ammenda la pena per ciascuna delle ipotesi
di reato contestate.
Avverso tale sentenza il Donnina, a mezzo del suo
Cassazione
e
proponeva
ricorso
per
difensore,
con
ogni
chiedendone
l’annullamento
concludeva
conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il
seguente motivo:
l) Violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione agli articoli 125 comma 3 e 546 comma l
lett.e) c.p.p.. Sosteneva la difesa che doveva
essere ritenuta la continuazione con conseguente
diminuzione della pena in relazione alle due
ipotesi di cui all’art.116 del Codice della Strada
contestate al Donnina. L’imputato infatti, quando
si era posto alla guida dell’autovettura in due
occasioni vicine nel tempo (il 24 marzo e il 15
novembre 2009), ben sapeva di non avere la patente
di guida e quindi di non potere circolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di più contravvenzioni di guida senza patente
è ammissibile continuazione soltanto quando venga
accertata in concreto l’esistenza di un medesimo
disegno criminoso, concepito anteriormente
all’attività antigiuridica e rimasto fermo durante
tutto lo svolgimento di essa (cfr, Cass., sez.4, sent.
n.2624 del 10.03.1986, Rv.172321).
Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che
ci occupa, i giudici della Corte territoriale, dopo
avere rilevato l’estrema difficoltà di configurare
l’istituto della continuazione nel caso di
contravvenzioni quali quelle oggetto del presente
processo, hanno evidenziato che comunque tale istituto
non poteva essere ritenuto sussistente nella
fattispecie che ci occupa, non potendosi ravvisare
identità del medesimo disegno criminoso per due

ri

condotte punite a titolo di colpa commesse a distanza
di otto mesi l’una dall’altra.
Il
ricorso
deve
essere
pertanto
dichiarato
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10.07.2015

PQM

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