Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36063 del 10/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36063 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SASSI AHMED – C.U.I. O1UZ8MR – N. IL 09/02/1981
avverso la sentenza n. 164/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
15/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tot.t.1024C4 (a-P- 01-e( )a Coiti €2,66
che ha concluso per

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Data Udienza: 10/07/2015

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Ritenuto in fatto

Sassi Ahmed, imputato in ordine a varie fattispecie
criminose di cui al reato p.e p. dall’art.73 d.PR. 309/90
con riferimento a vari acquisti e cessioni di sostanza
stupefacente di tipo eroina, ricorre per cassazione contro
la sentenza della Corte di appello di Trento in data

della stessa città in data 26.02.2014 che lo aveva ritenuto
colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione,
esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di
anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di
multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza Sassi Ahmed personalmente ha
proposto ricorso in cassazione chiedendone l’annullamento e
censurandola per i seguenti motivi:
1) Difetto di motivazione in punto di responsabilità in
quanto, ad avviso della difesa, non sarebbero state
raggiunte prove sufficienti per affermare la sua
colpevolezza. Nel ricorso si affermava che rispondeva
al vero la circostanza che il Sassi si incontrava con
Ndria Enea per acquistare eroina ma tali acquisti erano
effettuati per uso personale, in considerazione del suo
stato di tossicodipendente, come era dimostrato dalla
documentazione del Sert prodotta dalla difesa. Tale
tesi sarebbe stata condivisa dalla Corte territoriale
se non fosse stato per le dichiarazioni di Hasani Alban
che aveva dichiarato di conoscere il Sassi come persona
a cui vendeva la droga per le successive cessioni e per
le due chiamate in correità di due trafficanti locali e
cioè Mhadbi Amin e Mansri Raduine. Sosteneva però la
difesa che dalle dichiarazioni dell’Hasani era, al più,
possibile desumere il ruolo di mero acquirente
dell’odierno ricorrente, mentre le dichiarazioni di

15.10.2014 che aveva confermato quella emessa dal Tribunale

Mhadbi Amin e di Mansri Raduine non sarebbero credibili
in quanto prive di riscontri esterni e per la
circostanza che essi, in seguito alle stesse, avevano
avuto dei benefici, quali sconti di pena e l’immediata
scarcerazione.
Violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione all’articolo 27 della Costituzione

e

all’articolo 62 bis c.p.. Osservava la difesa che la
pena avrebbe dovuto essere ridotta per la concessione
delle attenuanti generiche, che i giudici di merito
avevano negato senza valutare la condotta dell’imputato
successivamente alla commissione del reato e nel corso
del processo.
3)

Violazione di legge e carenza di motivazione con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e al rigido trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto
I proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo, lo stesso è manifestamente
infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità.

2)

I giudici della Corte di appello di Trento hanno infatti
indicato con congrua e logica motivazione le ragioni che
hanno consentito di ritenere la responsabilità di Sassi Ahmed
in ordine al reato ascrittogli. La sentenza impugnata ha
infatti rilevato che non era possibile condividere la tesi
sostenuta dalla difesa secondo cui l’odierno ricorrente, in
virtù del suo stato di tossicodipendente acquistava droga per
uso personale e non già per finalità di cessione a terzi, dal
momento che è emerso nel corso delle indagini che l’imputato

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è stato chiamato in causa come fornitore di droga e come
acquirente di cospicue partite di eroina da terzi coinvolti
in tali illeciti traffici. In particolare sono state
evidenziate le dichiarazioni rese da Hasani Alban,
trafficante di stupefacenti, che aveva riferito a proposito
dei contatti tenuti con il Sassi per la fornitura a lui di un

concluso perché la droga si era rivelata di cattiva qualità.
Sono state altresì evidenziate le dichiarazioni dei due
chiamanti in correità Mhadbi Amin e Mansri Raduine che
avevano indicato proprio nell’attuale imputato il loro
fornitore di eroina, per quantità di rilievo, proprio nei
periodi di cui ai capi di imputazione.
Infondati sono anche i motivi concernenti il diniego delle
attenuanti generiche

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Per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e la dosimetria della pena si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo,

che

soddisfa

appieno

l’obbligo

motivazionale. E appena il caso di considerare che in tema
di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la
c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003
n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie,

cospicuo quantitativo di eroina, affare che però non si era

avendo la Corte di appello di Trento espressamente chiarito
le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere
a Sassi Ahmed le circostanze attenuanti generiche e di
confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado.
Il ricorso proposto da Sassi Ahmed
qualsiasi considerazione per la

manca pertanto di

motivazione criticata, e

che costituirebbero la mancanza o la contraddittorietà della
si duole del risultato attinto dalla sentenza

motivazione,
impugnata

e

accumula

circostanze

che

intenderebbero

ridisegnare i fatti ascrittigli in chiave a lui favorevole,
al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente
sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.
Pertanto né rispetto ai capi né rispetto ai punti della
sentenza

impugnata,

rispetto

all’intera tessitura

motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa,
sono stati

configurati l’assenza, la

in alcun modo

contraddittorietà

o

la

manifesta

illogicità

della

motivazione.
Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera
enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00 in favore della cassa ammende.

Così deciso in Roma il 10.07.2015

lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta

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