Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36062 del 10/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36062 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPAGNO STEFANO N. IL 06/09/1990
avverso la sentenza n. 1487/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fl,c2,11.U24&I
che ha concluso per’ °O___ 14.
cA5N’kv.

Ta/r)
(a C/ex

UditaiedifensoreAvv.

Ze/4

tie1,

cA,L0L

otrà2

eLZ,Q

fe-vo

ItGethe-.0

Data Udienza: 10/07/2015

L

Con sentenza in data 4 novembre 2014 la Corte di appello di
Genova ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa
città che aveva dichiarato Papagno Stefano colpevole del reato
di cui all’articolo 186, comma 2 lett.b), del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285, con l’aggravante di avere
provocato un incidente stradale e dell’ora notturna e lo aveva
condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro
spese
al pagamento delle
oltre
ammenda,
3.000,00
di
processuali.
Avverso tale sentenza il Papagno, a mezzo del suo difensore,
proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone
l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti
motivo:
l) violazione di legge e difetto di motivazione a proposito
della ritenuta utilizzabilità dell’esito del prelievo
ematico che aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,4
g/1 effettuato in ospedale in cui il Papagno era stato
ricoverato in seguito all’incidente da lui provocato.
Né, secondo la difesa, rileva la circostanza che il Papagno
aveva firmato in ospedale un modulo in cui aveva dichiarato
di prestare il consenso al prelievo. L’eccezione che la
difesa aveva proposto fin dall’atto di opposizione al
decreto penale di condanna riguardava infatti il diritto del
Papagno di essere avvisato della facoltà di farsi assistere
da un difensore durante l’esecuzione del prelievo ematico
che doveva stabilire il suo tasso alcolemico, prelievo che
non sarebbe stato fatto a scopi terapeutici, bensì soltanto
a scopo investigativo. Ricordava infine la difesa che si
trattava di una nullità a regime intermedio, tempestivamente
eccepita nella fattispecie che ci occupa e che comunque la
questione del termine in cui è proponibile la sopra indicata
eccezione è stata recentemente sottoposta al vaglio delle
Sezioni Unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata àncora la prova del fatto addebitato al
risultato delle analisi mediche che erano state effettuate
sull’imputato nell’ambito delle normali procedure sanitarie
espletate in caso di incidente e che avevano dato esito
positivo, in quanto era risultato un tasso alcolemico superiore
al limite consentito pari a 1,4 g/l.

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.07.2015

Relativamente ai motivi di appello diretti a sostenere la
inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la
struttura ospedaliera, la Corte di Appello di Genova richiamava
l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale,
ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida
in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico
relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente
stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell’art.
234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero
convincimento e per l’assenza di prove legali.
In sede di ricorso in Cassazione il Papagno reiterava
l’eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici
svolti presso la struttura ospedaliera.
Tale motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
infatti
ricordare
il
pacifico
orientamento
Si
deve
interpretativo della Corte di Cassazione (cfr, tra le altre,
Sezione 4- sentenza n. 4118 del 9.12.2008-ricorrente Ahmetovic
Marco) secondo cui, “ai fini dell’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico
che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici
di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito dell’incidente stradale sono
utilizzabili, nei confronti dell’imputato, per l’accertamento
del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti
attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai
fini dell’utilizzabilita processuale, la mancanza del consenso.
Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo
ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di
un protocollo medico di pronto soccorso- e dunque non
necessario ai fini sanitari- sarebbe inutilizzabile ex art. 191
c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela
l’inviolabilita della persona (art. 13 Cost.)”
si verte nell’ambito della
Nella fattispecie che ci occupa
prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità degli esiti
del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA