Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36061 del 10/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36061 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMBONI ANTONIO N. IL 26/04/1983
avverso la sentenza n. 5008/2012 TRIBUNALE di NUORO, del
10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
101,011
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fi-o-,u_CSLICX
che ha concluso per

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Udito,

rte civile, l’Avv

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d22)e

Data Udienza: 10/07/2015

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Con sentenza del 10 luglio 2014 il Tribunale di Nuoro confermava
la sentenza emessa in data 30.11.2011 dal giudice di Pace della
stessa città che aveva condannato Camboni Antonio in ordine al
reato di cui all’articolo 590 commi 1,2 e 3 c.p. alla pena di 175
euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali, nonché
al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte
civile Cherchi Antonio da liquidarsi in separato giudizio e alla
rifusione delle spese dalla stessa sostenute liquidate come in
dispositivo.
All’imputato era stato contestato di avere, per colpa generica e
specifica, cagionato lesioni personali giudicate guaribili in
giorni 25 a Cherchi Antonio. Il Camboni infatti, alla guida di un
autocarro, nell’affrontare un tratto semicurvilineo, ometteva di
adeguare la velocità alle caratteristiche della strada e alla
scarsa visibilità dovuta all’ora notturna, perdendo così il
controllo del mezzo, che andava ad urtare il veicolo condotto da
Cherchi Antonio, il quale riportava le lesioni di cui sopra.
Avverso la sopra indicata sentenza Camboni Antonio, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
l)

Violazione di legge ex art.606, comma l, lett.b) con
riferimento agli articoli 590 e 21, comma 1, n.1 c.p.p..
Sosteneva la difesa che avrebbe dovuto essere affermata la
incompetenza per materia del Tribunale, come richiesto anche
in un motivo di appello, dal momento le lesioni riportate
dalla persona offesa Cherchi Antonio sono state giudicate
guaribili in giorni 25 e non già in giorni 20. Sosteneva la
difesa che l’incompetenza per materia poteva essere rilevata
ed eccepita in ogni stato e grado del procedimento, salvo le
ipotesi di cui al terzo comma dell’art.21 e di cui al comma
2 dell’art.23 c.p.p., ipotesi che però non ricorrevano nella
fattispecie che ci occupa.
2) Violazione di legge con riferimento alle dichiarazioni
della persona offesa Cherchi Antonio che sarebbero state male
interpretate dai giudici di merito. Dalle stesse sarebbe
emerso che il Cherchi procedeva a velocità elevata e
sostenuta e che soltanto per questo si poteva spiegare
l’impossibilità di fermata dell’autovettura, che avrebbe
potuto evitare lo scontro fermandosi o spostandosi nella
corsia di sinistra.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che correttamente il
Tribunale di Nuoro ha ritenuto infondata l’eccezione di

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PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.07.2015

incompetenza per materia formulata dalla difesa in applicazione
del combinato disposto di cui agli articoli 4 comma l del d.1g.
n.274/2000 e 590 comma 4 c.p..
Anche il secondo motivo di ricorso in punto di responsabilità è
manifestamente infondato in quanto ripropone questioni di merito a
cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità.
Il giudice del Tribunale di Nuoro ha infatti indicato con congrua
e logica motivazione le ragioni che hanno consentito di ritenere
la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
In particolare ha evidenziato la attendibilità del racconto reso
dalla persona offesa che ha riferito che, mentre si trovava alla
guida della sua autovettura, all’altezza di una curva con visuale
libera e manto stradale asciutto, il mezzo condotto dal Camboni
invadeva la sua corsia di marcia e, non avendolo potuto evitare,
era avvenuto lo scontro violento. Nella sentenza impugnata veniva
altresì rilevato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa
Cherchi Antonio venivano confermate dai testi Costantino e Capra
Giuseppe, nonché dalle fotografie e dalla planimetria in atti.
Il ricorso proposto da Camboni Antonio manca pertanto di
qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi
dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che
la mancanza o la contraddittorietà della
costituirebbero
si duole del risultato attinto dalla sentenza
motivazione,
impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il
fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere
in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta
dal giudice di merito.
Pertanto né rispetto ai capi né rispetto ai punti della sentenza
impugnata, né rispetto all’intera tessitura motivazionale che
nella sua sintesi è coerente e completa, sono stati in alcun modo
configurati l’assenza, la contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione.
Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera
enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

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