Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3606 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3606 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALEOTTI CHRISTIAN N. IL 01/05/1975

i ki 4 eúto

avverso la sentenza n. 150/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

I

Ritenuto:

— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. H n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 28/11/2014

che la Corte d’Appello di Trento — Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza del 27/2/2014 ha
confermato la sentenza emessa in data 27/3/2013 dal Tribunale di Bolzano e con la quale
GALEOTTI Christian era stato assolto dal reato di cui all’art. 544ter cod. pen. e condannato per il
reato di cui all’art. 659 cod. pen. (acc. Bolzano 4 e 5 agosto 2010 e nei giorni immediatamente
antecedenti);

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