Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3606 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3606 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPIS ELISABETTA N. IL 17/09/1959
avverso l’ordinanza n. 5/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
19/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANDREA FIDANZIA ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/12/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario Fraticelli, ha concluso per il
rigetto del ricorso .
Per il ricorrente l’avv. Alessandro Gamberini ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.5.2015 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello proposto da Filippis Elisabetta avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna
del 28.2.2013.
2. Con atto sottoscritto dal su/difensore l’imputata ha proposto ricorso per cassazione

2.1. Viene dedotta l’inosservanza o erronea applicazione di legge processuale in relazione
agli art. 544,585 e 591 c.p.p. in combinato disposto con l’art. 32 dlgd n. 274/2000.
Si dà atto che la sentenza impugnata si fonda sull’orientamento di questa Corte secondo
cui a previsione di cui all’art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – per la quale il giudice di pace
deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – preclude la
possibilità che quest’ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell’art. 544
cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno
deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di
giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi degli artt.
548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2,
n. 10057 del 19/02/2015 – dep. 10/03/2015, Franchi, Rv. 262755).
Ad avviso della ricorrente, tale approdo decisorio si pone in contrasto con l’impianto
normativo processuale in materia di termini di impugnazione producendo effetti fortemente
lesivi del diritto di difesa.
Se è pur vero che l’art. 32 dlgs n. 274/2000 concede al giudice di pace la possibilità di
redigere la sentenza in forma abbreviata per poi dettarla a verbale o depostarla nel termine di
15 giorni, ciò tuttavia non esclude l’operatività seppur residuale e legata a procedimenti di
particolare complessità di far ricorso alle regole del codice di rito, consentendo al giudice di
auto-assegnarsi un termine più ampio secondo le cadenze dell’art. 544 c.p.p.
Tale interpretazione si fonderebbe sull’art. 2 dlgs n. 274/2000 che prevede l’osservanza
delle norme contenute nel codice di rito per tutto quanto non previsto dal decreto legislativo
ponendo una serie dettagliata di eccezioni a questa regola generale entro la quale non
rientrano le disposizioni sulle impugnazioni.
Peraltro, l’inciso “in quanto non applicabili” non pare ostativo all’operatività delle regole
degli art 544 e 585 c.p.p. consente quindi l’applicazione dell’art. 544 comma 3 0 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Come reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni, la previsione
di cui all’art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – per la quale il giudice di pace deve
depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale – im lica che
2

affidandolo ad un unico motivo.

quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal
predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 cod. proc. pen., con
la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2 del citato D.Lgs., che prevede
l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a
meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni
caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno
successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato
nonostante l’assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel

art. 548 cod. proc. pen. (sez 2, n. 9832 del 08101/2014 Ud. – dep. 28/02/2014 Rv.
262737; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015 – dep. 28/09/2015, Rv. 264687).
Né può applicarsi al caso di specie l’art. 544 comma 3 0 c.p.p..
A tal proposito, l’art. 32 , comma 4° del dlgs n. 274 del 2000, nel disciplinare il
dibattimento dinanzi al giudice di pace, stabilisce inderogabilmente; che “La motivazione della
sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni
dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale”;
senza fare alcun cenno alla possibilità per il giudice, prevista invece dall’art. 544 c.p.p., comma
3, di indicare nel dispositivo un termine più lungo.
L’esclusione di tale possibilità, da parte del legislatore, ha una sua evidente ragione
d’essere, in quanto la facoltà per il giudice di indicare un termine più lungo è collegata – dal
richiamato art. 544 c.p.p., comma 3 – alla particolare complessità della stesura della
motivazione per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni; situazione
questa che – per definizione – non si configura nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per
la particolare semplicità dei procedimenti affidati alla sua competenza e per le esigenze di
celerità e immediatezza connesse alla sua giurisdizione.
Nè, d’altra parte, può invocarsi – come fa il ricorrente – l’applicazione, nel procedimento dinanzi
al giudice di pace, dell’art. 544 c.p.p., comma 3 sulla base della clausola prevista dal D.Lgs. n.
274 del 2000, art. 2, per la quale “Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò
che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme
contenute nel codice di procedura penale”.
Manca, infatti, il presupposto per l’operare di tale clausola, presupposto che è costituito dalla
mancanza di disciplina specificamente dettata relativamente a taluno aspetto del procedimento
dinanzi
Il

al

giudice

di

pace.

D.Lgs. n. 274 del 2000, come si è detto, disciplina

specificamente il termine per il deposito della motivazione della sentenza del giudice di pace,
prevedendo un unico termine di quindici giorni non prorogabile (salva la possibilità della
motivazione contestuale) e tale disciplina non necessita di integrazioni. Chiara è quindi la
volontà del legislatore, a mezzo della specifica disciplina dettata, di escludere l’appli
per procedimento dinanzi al giudice di pace, dell’art. 544 c.p.p., comma 3

caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall’epoca della notificazione ex

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015
re

Il Presi ente

Il consigliere es

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