Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36059 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36059 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MULIELLO GIUSEPPE N. IL 28/07/1972
avverso la sentenza n. 5175/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/201
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

la relazione fatta dal

ovai, c,

Data Udienza: 09/07/2015

18840/2015

1. Con sentenza del 24/2/2015 la Corte d’Appello di Palermo confermava la
sentenza di primo grado che aveva ritenuto Muliello Giuseppe responsabile del
reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S., per aver
circolato durante le ore notturne sulla pubblica via alla guida di un’autovettura
in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (fatto del
15.8.2010).
2. Con ricorso per cassazione l’imputato deduce: 1) mancanza e illogicità di
motivazione sulla ritenuta responsabilità; si sostiene che l’imputato avrebbe
dovuto essere assolto per mancanza di prova certa dello stato di ebbrezza non
essendo stata fornita la prova circa lo stato di manutenzione e controllo del
dispositivo con cui veniva effettuato l’alcoltest; 2) inosservanza di legge in
relazione alla previsione della legge delega n.67/2014 di non punibilità per
particolare tenuità del fatto; 3) inosservanza di legge per aver respinto la
richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità perché
incompatibile con la sospensione condizionale della pena; 4) inosservanza di
legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato soltanto in relazione al terzo motivo.
2.11 primo motivo è infondato. La corte di appello ha osservato che lo stato di
ebbrezza è risultato accertato da due misurazioni successive, regolarmente
effettuate tramite alcoltest, i cui scontrini attestano l’effettuazione di prove
valide confermando la regolarità del funzionamento dell’apparecchio. Trova
pertanto applicazione la giurisprudenza di questa Corte, già richiamata dalla
corte di appello, secondo cui è onere dell’imputato fornire -eventualmentela prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Sez. 424/03/2011 n.17463 Rv. 250324) .
3.Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte (tra le altre, sez. 3
22.4.2015 n.21475 Rv. 263693) ha ammesso la possibilità di applicare la
nuova causa di estinzione del reato per tenuita’ del fatto anche ai
procedimenti in corso, precedenti la novella, ed anche nel giudizio di
Cassazione, ma salvo verifica – in tale ultima ipotesi – della sussistenza delle
condizioni di applicabilità del predetto istituto ricavabili da quanto emerge
dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata.
Nella specie, una tale verifica non può condurre ad un risultato favorevole al
ricorrente dal momento che non solo egli si è reso responsabile della più
grave tra le ipotesi criminose di cui all’art. 186, ma risulta altresì dalla

RITENUTO IN FATTO

4. E’ invece fondato il terzo motivo con il quale si lamenta la mancata
ammissione al lavoro di pubblica utilità . Ed invero questa Corte, occupandosi
della questione concernente la possibilità per l’imputato, in caso di richiesta di
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità formulata dopo aver ottenuto
il beneficio della sospensione condizionale della pena, del mantenimento del
beneficio previamente concesso, ha affermato l’incompatibilità tra i due
istituti, traendone come corollario che la richiesta della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità, implica la tacita rinuncia al beneficio della
sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza
(Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 1755 del 19/11/2013, Rv. 258183; Sez. 3^,
Sentenza n. 20726 del 07/11/2012 Rv. 254996). È dunque da ritenersi,
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Palermo, che la richiesta del
lavoro sostitutivo implichi inequivocabilmente, sia pure tacitamente, la
rinuncia alla sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.
In conformità all’esposto principio il ricorso deve trovare accoglimento, con
annullamento della sentenza in parte qua e rinvio alla Corte d’Appello di
Palermo affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento
dell’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica
utilità. Trattandosi di accoglimento di impugnazione parziale, la statuizione
determina gli effetti di cui all’art. 624 c.p.p., con riferimento all’affermazione
della responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame sul
punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo. Rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2015

Il Presi ente

sentenza qui impugnata che non è stato ravvisato alcun specifico profilo di
particolare tenunità del fatto, all’imputato essendo state negate anche le
attenuanti generiche, con valutazione motivatamente condivisa dal giudice di
appello e pertanto incensurabile.

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