Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36058 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36058 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

su) ricorsyt propostst da:
CHESSA LUCA N. IL 04/12/1977
IBBA LEONARDO GIUSEPPE N. IL 05/04/1972
avverso la sentenza n. 310/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
13/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in pewna del Dott. b; ffn
che ha concluso per É i dr ur_ce_c_eeacJ
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Udito, per la parte civi l’Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 09/07/2015

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 13.1.2014, decidendo in sede di rinvio a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 5.3.2013 che aveva annullato la
sentenza della Corte di appello di Cagliari —sezione di Sassari- del 19.9..2011, confermava la
sentenza emessa il 23.9.2010 dal G.u.p. del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato Chessa
Luca colpevole di due reati di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis

dPR 309/1990 (detenzione,

cessione, acquisto e trasporto di 250 gr. di cocaina in due occasioni:il 15.10.2008 e tra il 19 e

ed C 20.000,00 di multa e l’Ibba colpevole di quello di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR
309/1990 (commercio di 5 kg di marijuana e coltivazione di piante da cui ricavare il principio
attivo: commesso intorno al 15.10.2008) condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 8 di
reclusione ed C 12.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza della Corte cagliaritana ricorrono per cassazione i rispettivi difensori
di Chessa Luca ed Ibba Leonardo Giuseppe.
3. Nell’interesse di Chessa Luca si deducono i motivi di seguito sinteticamente riportati:
3.1. La violazione di legge in relazione all’omesso rinvio dell’udienza a seguito dell’astensione
del difensore, che la Corte rigettava assumendo che l’impedimento dedotto non era
compatibile con il processo camerale di appello;
3.2. La violazione di legge in ordine all’eccepita incompetenza del giudice sassarese,
competente essendo quello veneziano;
3.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla contestazione del fatto che
sia assume mancante;
3.4. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’accertamento dell’identità del
colpevole;
3.5. l’inosservanza della legge penale in ordine alla commisurazione della pena e mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche;
4. Nell’interesse di Ibba Leonardo Giuseppe, si articolano le censure come di seguito riportate
in sintesi:
4.1. la violazione di legge in relazione all’omesso rinvio dell’udienza a seguito dell’astensione
del difensore, che la Corte rigettava assumendo che l’impedimento dedotto non era
compatibile con il processo camerale di appello;
4.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 73 dPR 309/1990 in
relazione alla penale responsabilità per carenza di prova ed impossibilità di identificare
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27.10.2008) condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione d C 20.000,00 di multa

nell’imputato contestando il significato univoco della conversazione intercettata tra l’Ibba e
Maleddu nella quale non riconosceva la figura dell’acquirente della droga e la natura ipoetica
degli accordi intervenuti con la conversazione intercettata circa il consenso, la quantità e
prezzo.
4.3. la mancata applicazione della norma come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità
di cui alla sentenza n. 32 del 2012 della Corte Costituzionale.

5.

Il ricorso di Chessa Luca è inammissibile perché tardivo, mentre quello di Ibba Leonardo

Giuseppe è fondato e merita accoglimento.
6.

La sentenza impugnata, emessa il 13.1.2014 con termine per il deposito di 30 giorni, fu

depositata il 12.2.2014 (cioè in termini) sicchè, essendo stato notificato al Chessa l’estratto
contumaciale in data 24.3.2014, il termine di 45 giorni, di cui all’art. 585 comma 1 lett. c)
c.p.p. veniva a scadere tassativamente il 12.5.2014.
Senonchè, il ricorso presentato nell’interesse del Chessa, pervenuto alla Corte di appello di
Cagliati il 16.5.2014, deve ritenersi spedito (art. 583, 2° comma c.p.p.) non prima del
14.5.2014, come si evince dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata
inviata dal difensore. Né quest’ultimo aveva diritto ad alcun avviso, dal momento che la
sentenza è stata depositata in termini (art. 548 c.p.p.) e all’udienza era presente l’avv. Cristina
Floris anche in sostituzione dell’avv. Pietro Diaz, difensore di fiducia e redattore del ricorso in
esame.
Del resto, questa Corte ha persino ritenuto che al difensore di fiducia dell’imputato contumace
non è dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel
termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l’eventuale assenza, all’udienza di decisione
della causa, del difensore medesimo che, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il
giorno e il tenore del dispositivo, è in grado di determinare con certezza la decorrenza del
termine per la proposizione dell’impugnazione, stabilita dalla legge e pertanto non suscettibile
di modificazioni per la semplice circostanza che l’avviso di deposito, quantunque non dovuto,
gli sia stato comunque spedito. (Cass. pen. Sez. VI, n. 21858 del 19.12.2006, Rv. 236690).
Orbene, a parte il solo ricorso, che reca l’apparente data di redazione dell’11.5.2015, da alcun
atto risulta una spedizione (e tanto meno la ricezione del ricorso stesso) nel termine perentorio
sopra indicato (12.5.2015).
Consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p., l’inammissibilità del ricorso di Chessa
Luca e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo
determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
3

Considerato in diritto

7. Quanto al ricorso di Ibba Leonardo Giuseppe, la cui tempestività è indiscutibile (essendo
stato depositato il 24.3.2015), in via preliminare ed assorbente, va rilevata la fondatezza
dell’eccezione sollevata dal suo ricorso sub 4.1..
Infatti, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla
partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della
categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza
camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e

determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo
comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a
partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (Cass. pen.
Sez. Un. n. 15232 del 30.10.2014, Rv. 263021).
Nel caso di specie si tratta di nullità a regime intermedio -vertendosi in ipotesi di udienza
camerale a partecipazione non necessaria nel giudizio di appello (art. 599 c.p.p., da giudizio
abbreviato)- e tale nullità, essendosi verificata nel giudizio di appello, è stata tempestivamente
dedotta con il ricorso per cassazione.
Gli altri motivi dedotti dall’Ibba restano conseguentemente assorbiti.
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata in relazione a Ibba Leonardo Giuseppe,
con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ibba Leonardo Giuseppe e rinvia per nuovo
giudizio di appello ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Dichiara inammissibile il ricorso di Chessa Luca per tardività e condanna il Chessa stesso al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 9.7.2015

nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione,

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