Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36057 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36057 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 09/07/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUCCI DANILO N. IL 08/01/1990
Avverso la sentenza n. 3706/2009 CORTE DI APPELLO di ROMA, del
24/10/2013
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI NARDO MARILIA
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito per il ricorrente Lucci Danilo l’avvocato SAVINI Mario, del Foro di Roma, il quale,
riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.

91/

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Ritenuto in fatto
1. Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Lucci Danilo avverso la sentenza
emessa in data 24.10.2013 dalla Corte di appello di Roma che confermava quella in
data 13.6.2008 del Tribunale di Roma con cui il predetto era stato condannato alla
pena condizionalmente sospesa di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 1.400,00 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 comma V dPR 309/1990 (detenzione illecita di 12
gr. di hashish).
2. Deducono la violazione di legge in relazione alla notifica della citazione per il

(e non via San Giovanni in Argentella n. 51, domicilio dichiarato dall’imputato in sede
di interrogatorio) come tale ritenuta non indicata nello stradario di Roma e con la
conseguente notifica al difensore di ufficio dell’epoca. Assumono che ciò implichi una
nullità assoluta eccepibile in ogni stato e grado del giudizio.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. La doglianza è stata ammissibilmente rappresentata per la prima volta in questa
sede.
Il motivo addotto deve essere accolto alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite
(n. 119/2004, Rv. 229539) secondo le quali in tema di notificazione della citazione
dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen.
ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia
quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in
concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato.
La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la
violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la
dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell’atto da
parte dell’imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non
assoluta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.
(Rv. 229539).
Nella specie si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della
nullità assoluta posto che la notifica della citazione all’imputato mediante consegna al
difensore appare in primo luogo irregolare in ragione del fatto che non risultano
rispettati i dettami dell’art. 161 o di quelli dell’art. 159 c.p.p.. In particolare, se la
notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell’art. 161 c.p.p. comma 4 per
inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall’imputato a
proposito del domicilio, si sarebbe in presenza di una omessa verifica delle dette
condizioni. Infatti, l’impossibilità della notifica all’imputato presso il domicilio eletto
che legittima la consegna dell’atto al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, richiede,
2

giudizio di appello che era stata effettuata, per evidente errore, in via Argentella, 51

quale condizione necessaria e sufficiente, l’accertamento da parte dell’ufficiale
giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende
definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine,
sufficiente l’assenza dell’interessato (Rv. 226378).
Se invece si fosse inteso notificare con le modalità previste per l’imputato irreperibile,
la condizione avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell’art. 159 c.p.p..
Nella specie a tale irregolarità corrisponde una situazione che, anche solo in astratto,

avuto notizia del processo a suo carico: infatti, non solo era radicalmente errato
l’indirizzo presso il quale fu esperita l’iniziale notifica ma altresì questa fu poi
effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. non già al difensore di fiducia (nel qual
caso si sarebbe potuta presumere la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato per
via del rapporto fiduciario intercorrente con il difensore e ravvisare una mera nullità
generale a regime intermedio sanabile: Cass. pen. Sez. IV, n. 6211 del 12.11.2009,
Rv. 246639 e succ. conformi; Sez. II, n. 35345 del 12.5.2010, Rv. 248401; Sez. V, n.
21875 del 20.3.2014, Rv. 262822), bensì a quello d’ufficio con il quale l’imputato non
ha alcun rapporto fiduciario e talora nemmeno di conoscenza diretta, sicchè la notifica
effettuata con tale modalità non appare in astratto, e tantomeno in concreto, idonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario odierno
ricorrente.
Si è in presenza nel caso di specie, pertanto, di una nullità assoluta utilmente
eccepibile anche in questa sede di legittimità.
5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello
di Roma, altra sezione, per novo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio di appello alla Corte di
Appello di Roma, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 9.7.2015

non presenta caratteristiche tali da far presumere che l’interessato abbia comunque

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