Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36056 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36056 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZEQUIA ARTAN N. IL 12/04/1982
avverso la sentenza n. 4644/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ISL /\J4 e P-0 keviA
che ha concluso per
k4-’14A0

Udito, per la parte civile, Avv
Udit i difensor Avv.

kt-

Data Udienza: 09/07/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione Zequia Artan avverso la sentenza emessa in data 7.10.2014
dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella resa all’esito del giudizio
abbreviato, in data 11.2.2014 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, rideterminava (sulla
scorta delle recenti novelle legislative intervenute) la pena in anni due mesi sei di
reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 c. 1 e 1 bis dPR
309/1990 (acquisto e detenzione illecita di gr. 98,2 di hashish).

2.1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
derubricazione del reato contestato nell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73 dPR
309/90, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e
vizio motivazionale per travisamento della prova;
2.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche;
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’irrogazione di pena in
violazione del divieto della

reformatio in peius poiché la pena base, a differenza dal

calcolo adottato dal G.i.p., era stata determinata in misura (di anni tre e mesi e mesi
nove di reclusione) non prossima al nuovo minimo edittale (due anni di reclusione)
previsto per il reato contestato e quindi con criterio che conduceva ad una misura
proporzionalmente superiore a quella inflitta in primo grado;
2.4. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla misura della pena
inflitta, ritenuta comunque eccessiva alla luce dei criteri enunciati dagli artt. 132 e
133 c.p..
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. In tema

di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti

generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
commisurazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.
pen. sez. VI 22.9.2003 n. 36382, rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. pen. sez. VI del 4.8.1998 n. 9120, rv. 211583), ma anche
afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamento illogico (Cass. pen. sez. III, 16.6.2004 n. 26908, rv. 229298):
evenienza, questa, che, nel caso di specie, è da escludere.
Né è

ravvisabile alcuna violazione del divieto di

reformatio in peius, attesa

l’irrogazione di una pena ben più contenuta di quella inflitta in primo grado, né è
2

2. Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:

prescritta, ai fini del rispetto del divieto predetto, anche la stretta proporzionalità della
pena rideterminata rispetto a quella precedentemente inflitta dal momento che la
novella legislativa ha fissato limiti edittali del tutto autonomi ed avulsi da quelli
pregressi, sicchè il giudice è del tutto libero di apprezzare ex novo i fatti alla stregua
dei criteri di cui all’art. 133 c.p. pur dovendo comunque irrogare una pena non
superiore a quella inflitta in primo grado ai sensi dell’art. 597, comma 3 c.p.p..
Quanto all’ipotesi attenuata di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990, si rammenta

indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità
delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo
conseguentemente escludere il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73
dPR 309/1990 quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la
lesione del bene giuridico protetto sia di ‘lieve entità (Cass. pen. Sez. IV, n. 6732 del
22.12.2011, Rv. 251942; Sez. IV, n. 38879 del 29.9.2005, Rv. 232428). E sul punto
la Corte si è espressa in termini decisamente chiari (pag. 5 sent.) adducendo congrua
motivazione per escludere la minore ipotesi invocata, laddove ha valutato la quantità
della sostanza come rilevante (in quanto atta alla confezione di 400 dosi) in relazione
al principio attivo e le stesse modalità di acquisizione dello stupefacente.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9.7.2015

che il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente

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