Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36055 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36055 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUGA RAFAEL N. IL 22/07/1992
avverso la sentenza n. 376/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Ue i„-~

Udito, per la parte ci
Udit i difensor A

, l’Avv

Data Udienza: 09/07/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre cassazione il difensore di fiducia di Tuga Rafael avverso la sentenza
emessa in data 10.6.2014 dalla Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma di
quella resa in data 7.2.2014 dal G.i.p. del Tribunale di Ancona all’esito del giudizio
abbreviato, rideterminava la pena inflitta al medesimo per il delitto di cui all’art. 73
comma 1 dPR 309/1990 (trasporto di kg. 11 di marijuana: fatto del 24.9.2013),
tenuto conto di quella edittale introdotta dalla novella portata dalla sentenza n.

due di reclusione ed C 8.000,00 di multa.
2. Deduce, in sintesi:
2.1. la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 597 c.p.p., nonché la
carenza assoluta di motivazione e la violazione di legge in relazione all’omesso esame
del I motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche
nella loro massima estensione;
2.2. la violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p. e 597 comma 3 c.p.p. e la
violazione del divieto della reformatio in peius poiché la pena inflitta dalla Corte non
era proporzionata a quella determinata dal giudice di prime cure (di anni 9 di
reclusione);
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento
della prova in relazione all’omessa concessione della sospensione condizionale della
pena e alla sua entità.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la
enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione:
tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez.
II, del 19.3.2008 n. 12749, Rv. 239754) e sul punto la valutazione di congruità della
pena inflitta, in una alla quota di riduzione per effetto delle concesse attenuanti
generiche, effettuata dal Giudice a quo s’appalesa esaustiva e corretta.
Né è

ravvisabile alcuna violazione del divieto di

reformatio in peius,

attesa

l’irrogazione di una pena ben più contenuta di quella inflitta in primo grado, né è
prescritta, ai fini del rispetto del principio predetto, anche la stretta proporzionalità
della pena rideterminata rispetto a quella precedentemente inflitta dal momento che
la novella legislativa ha fissato limiti edittali del tutto autonomi ed avulsi da quelli
pregressi, sicchè il giudice è del tutto libero di apprezzare ex novo i fatti alla stregua
dei criteri di cui all’art. 133 c.p. pur dovendo comunque irrogare una pena non
superiore a quella inflitta in primo grado ai sensi dell’art. 597, comma 3 c.p.p..
2

32/2014 della Corte Costituzionale, con le già concesse attenuanti generiche, in anni

Congrua ed esente da vizi di sorta è la motivazione in ordine al diniego dell’impetrata
sospensione condizionale della pena attesa la prognosi negativa ex art. 164 c.p.,
formulata secondo criteri ineccepibili.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9.7.2015

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