Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3605 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3605 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
D’Amico Alessandro, nato a Atri il 28/9/1976
avverso la sentenza 26/5/2011 della Corte d’appello di l’Aquila, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 26/5/2011, la Corte di appello di l’Aquila, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di
Atri, in data 16/7/2009, appellata dall’imputato e dal RG., esclusa l’ipotesi
lieve di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a D’Amico
Alessandro, per i reati di ricettazione di due carte d’identità e di simulazione
di reato, in anni uno, mesi sei di reclusione ed €.500,00 di multa.

1

Data Udienza: 14/01/2014

2.

La Corte territoriale, accogliendo l’appello del RG. escludeva

l’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma
dell’art. 648 cod. pen., riconosciuta dal primo giudice, ma riconosceva
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. Di conseguenza rideterminava
la pena partendo dalla pena base minima per il reato di ricettazione,
diminuita di un terzo per l’attenuante comune ed aumentata per la
continuazione. Tuttavia nel dispositivo, per evidente errore materiale,
dichiarava esclusa l’ipotesi lieve di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., anzichè, di

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione di legge con riferimento all’esclusione dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità perché aspecifici.

2.

Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che

l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è stata esclusa, bensì è
stata concessa. Infatti nel dispositivo letto in udienza è scritto: «esclusa
l’ipotesi lieve di cui all’art. 648, comma 2° c.p. e concessa l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., ridetermina la pena..» Nella motivazione la Corte
territoriale ha determinato la pena base in ani due ed €.600 di multa ed ha
operato una riduzione di 1/3 della pena base «per effetto della
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.».

3.

Non può sussistere alcun dubbio, pertanto, malgrado l’omissione

risultante nel dispositivo riportato nella motivazione, che la Corte abbia
riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod pen. escludendo, invece,
l’ipotesi lieve di cui all’art. 648, 2° comma, cod. pen. Trattasi quindi di
errore materiale nel dispositivo in calce alla motivazione (essendo saltato
l’inciso “all’art. 648, comma 2° c.p. e concessa l’attenuante di cui”) che,
all’occorrenza, può essere corretto, a norma dell’art. 130 cod. proc. pen.,

2

cui al secondo comma di cui all’art. 648 cod. pen.

dalla Corte territoriale ad istanza dell’interessato.
4.

Di conseguenza non vi è alcuna correlazione fra i motivi di ricorso e

la sentenza impugnata; ciò che rende inammissibile il ricorso. Infatti, in
tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi
generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 5, Sentenza n.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2014

Il Con igliere estensore

28011 del 15/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255568).

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