Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36049 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36049 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 09/07/2015

SENTENZA

suA ricorsi propost2 da:
NANIA ANNA ASSUNTA N. IL 19/04/1983
ONOFRIO GIOVANNI N. IL 12/01/1976
avverso la sentenza n. 1675/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 23/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/201
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

a relazione fatta dal
ovutet

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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Uditi difensor Avv.

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53463/2014

1.Con sentenza del 20 ottobre 2005 il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Catanzaro, all’esito di procedimento con rito abbreviato,
dichiarava Anna Assunta Nania e Onofrio Giovanni responsabili in concorso dei
reati ex art. 73 dpr 309/90 contestati ai capi D), L) ed N);
la sola
Nania responsabile altresì di altri fatti ex art. 73 contestati sub E) ed F); il
solo Onofrio responsabile di quelli sub C), ed O); entrambi del reato previsto e
punito dagli art. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 628 c.p., commi 1 e 3, perché, con
più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
al fine di procurarsi un profitto, mediante minaccia consistita nello sfondare
con una mazza ferrata il vetro di protezione dell’ufficio postale e nell’impugnare
una pistola, si erano impossessati del denaro nella disponibilità del personale di
servizio al predetto ufficio (in Soveria Simeri CZ il 3 giugno 2003).
Il procedimento a carico dei suddetti imputati traeva origine dall’attività
investigativa volta ad identificare gli autori dell’omicidio di Gaetano Trapasso
avvenuto
nel
del
febbraio
2003.
Nell’ambito della suddetta operazione gli inquirenti avevano acquisito elementi
tali da far ritenere l’operatività, nell’ambito della provincia di Catanzaro, di una
organizzazione dedita alla consumazione di rapine e allo spaccio di sostanza
stupefacente, di cui venivano individuati come partecipi, tra gli altri, Onofrio
Giovanni ed Anna Assunta Nania.
2. La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 10.7.2007, che
aveva confermato la responsabilità per i detti reati riducendo la pena inflitta,
veniva annullata con rinvio da questa Corte sotto il rilievo che la Corte di
merito, nel rispondere alle doglianze sollevate dall’imputato con un dettagliato
ed articolato appello ha omesso completamente di motivare, in quanto si è
limitata a richiamare genericamente, con, espressioni di stile, le
argomentazioni del giudice di primo grado, ma non ha risposto agli specifici ed
argomentati motivi del ricorrente circa la dedotta inutilizzabilità delle
conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della coimputata Nania.
3. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza
in data 23.6.2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei due
imputati relativamente a tutti i reati in materia di stupefacente; confermava la
responsabilità per il reato di rapina (Capo I) e previa concessione delle
attenuanti generiche equivalenti alla sola Nania, determinava la pena per
quest’ultima in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa e
per Onofrio in quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa.
4.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
4.1.Nania Maria Assunta lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi, atteso che la mazza utilizzata
non era arma da sparo, la stessa è stata usata solo per rompere il vetro e la

RITENUTO IN FATTO

4.2. Onofrio Giovanni con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza,
anche in relazione alla intervenuta dichiarazione di prescrizione per i reati in
materia di stupefacenti stante la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni
telefoniche disposte con decreto n. 256/03 nell’ambito del procedimento penale
diverso da quello in oggetto (n. 1423/03), nonché di quelle disposte con i
decreti nn.555/03 e 572/03. Con il secondo motivo deduce nullità della
sentenza per carenza di motivazione della ritenuta responsabilità per il reato di
rapina. Con il terzo contesta la ritenuta aggravante dell’uso dell’arma anche in
relazione alla possibilità di valutarla a carico dell’Onofrio senza dimostrazione
che fosse stata dal medesimo colposamente ignorata. Con il quarto la mancata
applicazione dell’art. 129 in relazione ai reati concernenti le sostanze
stupefacenti.
4.3. Nell’interesse dell’Onofrio sono stai presentati motivi nuovi con cui si
insiste in particolare sul primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi non meritano accoglimento.
1.1.Non sussistono i denunziati vizi nella motivazione dei decreti autorizzativi
delle intercettazioni. Quanto al primo decreto, n. 260/03, risultano
correttamente valutati i gravi indizi di reato che devono sostenere ogni
intercettazione, avendo la Corte di appello evidenziato che dalla nota del Rono
Carabinieri di Catanzaro, posta a base del decreto di urgenza convalidato dal
gip, si faceva riferimento ad un’attività di spaccio di stupefacente riferibile alla
Nania che, nell’ambito di una intercettazione ambientale, aveva affermato di
trasportare sostanza stupefacente per degli amici; evidente è l’ opportunità di
disporre indagini per la nuova ipotesi di reato così emersa, della cui gravità il
giudice di primo grado si è accertato attraverso l’ascolto diretto della
conversazione, di per sé tale da giustificare il ricorso al mezzo investigativo
mentre non colgono nel segno le censure del ricorrente che lamentano una
ingiustificata estensione delle intercettazioni a fatti non collegati a quelli
originariamente oggetto di indagini, dal momento che non è questa la
situazione qui determinatasi ma piuttosto quella della necessità di
approfondire le indagini essendo emersa una ulteriore ipotesi di reato. Quanto
ai decreti 553/03 e 527/03, il ricorrente sostiene che la corte catanzarese
avrebbe preso in esame “solo in apparenza” e con “affermazioni assertive ed
autoreferenziali” le censure di inutilizzabilità svolte dalla difesa. Una tale
censura pecca a sua volta di genericità atteso che nella sentenza qui
impugnata si rinviene una valutazione sia sulla indispensabilità dell’attività
captatoria disposta con il primo decreto, motivata sul presupposto della
impossibilità di acquisire altrimenti utili elementi… in considerazione della
scaltrezza degli indagati nel sottrarsi alle indagini di pg. che sulla necessità di
autorizzare la intercettazione ambientale di cui al secondo decreto, anche in

ricorrente non sapeva che se ne sarebbe fatto uso,essendosi limitata ad una
mera connivenza non partecipativa .

1.3. Viene contestata da entrambi i ricorrenti la sussistenza dell’aggravante
ex art. 628. co. 3, n.1 sotto il profilo che la mazza spacca sassi era arma
impropria e non è stata utilizzata a fine aggressivo o di minaccia, ma solo per
frantumare un vetro. Anche tale motivo è infondato.
Del tutto corretta è la motivazione fornita al riguardo dal giudice di merito che
ha ribadito,in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 16.1.2014
n.5537 Rv. 258277), che l’aggravante in questione può essere ravvisata anche
laddove si faccia uso di un’arma impropria, cioè di quegli oggetti che, pur
avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure
di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia
occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a
determinate circostanze di tempo e di luogo, all’offesa della persona; ed ha
altresì evidenziato come di tale mazza è stato fatto un uso violento,
consistente nell’infrangere la vetrina, gesto di evidente efficacia intimidatoria
anche nei confronti delle persone, attesa la minaccia alla propria incolumità
fisica che viene percepita da chiunque assista a un gesto così violento.
2. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
– rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2015
Il onsigliere estensore

Il Presid nte

considerazione dell’esito positivi delle precedenti attività captatorie;
motivazione che si palesa a questa Corte corretta e congrua e che comunque
non viene in alcun modo contestata con argomenti specifici.
Olk ‘20
1.2. Quanto alle censure sulla responsabilità, il ricorrente sos iene che anche a
voler tenere conto delle intercettazioni, il tenore delle stesse non sarebbe tale
da risolvere il possibile dubbio circa un ruolo meramente passivo dell’Onofrio,
risolventesi in mera connivenza non punibile. Il motivo non ha pregio. La corte
di appello ha richiamato il complessivo compendio probatorio esistente nei
confronti dell’attuale ricorrente osservando che le dichiarazioni accusatorie
della Nania erano confermate dalle intercettazioni, dai dati emersi dai tabulati
telefonici che avevano seguito tutte le fasi della rapina dal momento
dell’incontro, al posizionamento in auto, allo spostamento verso l’ufficio postale
e poi all’allontanamento, emergendone un quadro confermativo della
partecipazione attiva di entrambi i ricorrenti alla rapina come descritto dalla
Nania.

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