Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36047 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36047 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STANKOVIC DAVID N. IL 30/04/1984
avverso la sentenza n. 4849/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Ggyerale i_n_p_ersonaAel Dott. AI AIA 4b0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile ‘Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/07/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Stankovic David avverso la sentenza
emessa in data 25.6.2013 dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma di
quella in data 19.11.2010 del Tribunale di Roma con cui, tra l’altro, il predetto era
stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 113, 589 c.p.
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto del
16.10.2002), applicava la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
4. La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi
a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II,
n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E nel caso di specie è stato dato atto
dell’estrema gravità soggettiva ed oggettiva del fatto.
5. Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9.7.2015

2. Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego delle impetrate attenuanti

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