Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36046 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36046 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGASI ANDI N. IL 13/07/1975
avverso la sentenza n. 2205/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
o fatta dal
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/201 5 a relazine
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del otA u5 0A A Q
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/07/2015

8725/2014
RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione penale, essendo stata
rilevata in sede di esame preliminare la tardività dello stesso.
3. Con memoria tempestivamente depositata il ricorrente, premesso che la
presumibile ragione della rilevata inammissibilità del ricorso era da rinvenirsi
nel fatto che l’atto di impugnazione di cui si discute è stato depositato presso la
cancelleria del locale tribunale in data 18/11/2013 (lunedì), mentre il termine
per l’impugnazione era scaduto il precedente giorno 16 (sabato), rilevava la
esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte sulla
possibilità di prorogare la scadenza del termine scadente in giorno prefestivo e,
nel caso
non si ritenesse di poter addivenire ad una interpretazione
adeguatrice dell’ art. 172 cpp, eccepiva la incostituzionalità di tale norma in
relazione al diverso disposto dell’art. 155, co.5, cpc come novellato dalla legge
28.12.2005 n.263, disciplina che è stata ritenuta applicabile anche al processo
amministrativo e agli stessi giudizi davanti la Corte costituzionale; in proposito
la corte costituzionale nella decisione n. 85 del 12/4/2012 ha affermato che la
regola espressa dall’art. 155, comma 5, cpc, vale a dire la proroga dei termini
processuali in scadenza al sabato al primo giorno seguente non festivo,
costituisce ormai un principio generale dell’ordinamento processuale,
applicabile in quanto tale anche nel giudizio di costituzionalità.
4. Restituito il ricorso alla sezione competente, all’odierna udienza le parti
concludevano come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza della Corte di appello di
Bologna è stata pronunciata il 4 luglio 2013, con termine di gg. 90 per il
deposito della motivazione, che è stata depositata il 24 settembre 2013; il
termine di 45 giorni per il ricorso per cassazione scadeva il 16 novembre 2013
(sabato), mentre l’atto è stato depositato soltanto il successivo giorno 18
(lunedì) e cioè tardivamente non essendo possibile ritenere che il termine che
scade di sabato sia prorogato al successivo giorno lavorativo e risultando
manifestamente infondata la questione di costituzionalità formulata dal
ricorrente.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che non appare sussistere all’interno di
questa Corte un reale contrasto interpretativo. Infatti la sentenza della seconda

1.Agasi Andi, per il tramite del difensore di fiducia ha presentato ricorso per la
cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale
riforma di quella di primo grado, riduceva ad anni sei e mesi quattro di
reclusione oltre la multa, la pena al medesimo inflitta per concorso nel reato di
cui all’art. 73, co.1 e4, dpr 309/90.

In conclusione deve essere dichiarata manifestamente infondata la proposta
questione di costituzionalità; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento della somma di 1000.00 euro n favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara
manifestamente
infondata
la
proposta
questione
di
costituzionalità; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

sezione di questa Corte n.1385 del 3/12/1984, citata come favorevole, è assai
risalente nel tempo, addirittura precedente alla novella del 2005 intervenuta
nella materia civile, e non sembra aver affrontato esplicitamente la questione;
essa è rimasta peraltro del tutto isolata e può considerarsi del tutto superata
dal più recente orientamento, espresso con esplicito riferimento alla
sopravvenuta normativa civilistica,
rappresentato da Sez. 3 n.34877 del
24/6/2010, rv. 248373 e da Sez. 6 del 30/10/2012 n.43459, non nnassimata.
In particolare quest’ultima decisione ha condivisibilmente osservato che, in
sede processuale penale, l’ art. 172 c.p.p., comma 3, prevede la prorogabilità
di diritto al primo giorno successivo non festivo del solo termine stabilito a
giorni che venga a scadenza in un giorno festivo, a questo non potendosi in
alcun modo assimilare il giorno di sabato. Nel vigente ordinamento processuale,
sia penale che civile, infatti il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo
nel novero dei giorni (“ricorrenze festive”) individuati nominativamente come
festivi dalla legge (L. n. 260 del 1949, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n.
54 del 1977 e dalla L. n. 792 del 1985). L’ art. 155 c.p.c., comma 4, intro o
una limitata deroga (proroga) alla scadenza nel giorno di sabato (tipico giorno
“prefestivo”, precedente la festività domenicale) di peculiari termini occorrenti
per il compimento di atti processuali civili svolti al di fuori dell’udienza. Ma tale
deroga -secondo la citata giurisprudenza- non ha effetto sui termini perentori
e non è applicabile nel processo penale alla luce del chiaro disposto dell’ art.
172 c.p.p., comma 3 e dell’insuperabile divieto di applicazione analogica di
norme penali e, meno che mai, di applicazione analogica in sede penale di
norme aventi (art. 155 c.p.c.) fonte precettiva in altri rami o settori
dell’ordinamento giuridico.
Il Collegio condivide tale esito interpretativo atteso che la specifica disciplina
dettata dall’art 172 cpp esclude la stessa possibilità di configurare un vero e
proprio “vuoto normativo” , presupposto ineludibile della interpretazione
analogica, e si pone come norma completa al cui rispetto gli interpreti ed
anche questa Corte, sono tenuti , spettando unicamente al legislatore la
valutazione della opportunità di una eventuale modifica.
È del tutto evidente, e deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la
dedotta questione di legittimità costituzionale, che rientra nella discrezionalità
di tale organo valutare se i beni e gli interessi che vengono in rilievo nel
processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale, giustifichino o
meno una disciplina dei termini processuali che consideri il sabato quale giorno
festivo , dettando eventualmente una apposita disiplina.

pagamento delle spese processuali e della somma di 1000.00 euro in
favore della cassa delle ammende .
Così deciso in Roma il 9 luglio 2015

nsigliere estensore

Il Presi ente

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