Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36045 del 01/07/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36045 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPITELLI DAVIDE N. IL 05/06/1980
avverso la sentenza n. 355/2013 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 09/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditai fdifensoreAvv.
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Data Udienza: 01/07/2015
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.II Tribunale di Isernia ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe
in ordine al reato di cui all’articolo 187, comma 1, del codice della strada commesso il
15 agosto 2010, afferente alla guida di un’auto in condizione di alterazione fisica e
psichica correlata all’assunzione di stupefacenti. L’affermazione di responsabilità è
stata confermata dalla Corte d’appello di Campobasso che ha concesso la sospensione
2.Ricorre per cassazione l’imputato. Si espone che il ricorrente è stato
sottoposto ad esami ematologici che hanno rivelato l’assunzione di sostanze
stupefacenti. Tuttavia non vi è prova che egli si trovasse in è stato di alterazione al
momento della guida. Infatti è emerso che non guidava in modo irregolare e che
l’ipotizzata alterazione si basa su vaghe e soggettivi indicazioni dell’agente operante.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La sentenza
impugnata espone che l’imputato è stato sottoposto ad esami ematochimici che hanno
dimostrato l’assunzione di notevole quantità di droghe diverse. Inoltre l’agente
operante ha indicato un’univoca sintomatologia costituita da andatura barcollante,
linguaggio sconnesso e alterato, mancanza di presenza a se stesso. Dunque,
contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia è palesemente immune da qualunque
censura. L’assunzione di stupefacenti è documentata dagli esami tossicologici e il
correlato stato di alterazione è dimostrato in modo macroscopico ed indubitabile dalla
sintomatologia riferita dall’agente di polizia intervenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma dì euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.
Roma 1 luglio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Matto Blaiotta)
IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)
condizionale della pena e la non menzione della condanna.
CORIS SI3PRIMA DI CASSAZIONE
Setune Penalz