Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36044 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36044 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO VINCENZO N. IL 28/08/1963
avverso la sentenza n. 9089/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal
,
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 3 0,_ C ez, (21 ,e/g,-0/
che ha concluso per j(
k s ,.4,._e, , 4._ _ ,o_ j z

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

/

Data Udienza: 01/07/2015

13 Milazzo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano in data 27 febbraio 2014 recante l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, afferente alla detenzione illecita di
cocaina, commesso il 15 novembre 2008.
Si deduce l’erroneità della motivazione in ordine alla responsabilità, non essendovi un

2. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata considera che l’imputato è stato colto due volte nell’atto di
cedere una dose dì cocaina a persone che hanno dichiarato dì rifornirsi da costui. Dunque
l’apprezzamento di cui si discute è del tutto congruamente motivato,

3. Il tema della pena dovrà essere però rivisitato. Occorre considerare che la disciplina
legale della materia è mutata in senso favorevole all’imputato rispetto all’epoca del fatto e che,
conseguentemente, il trattamento sanzionatorlo è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2
cod. pen.
Infatti, rileva il novum

normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n.

146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti
che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata
trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione
l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella
ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall’evidente proposito
di sottoporre a trattamento sanzionatorío meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato
revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così escludendo che il
giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva,
possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti dì modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare
applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato
dal D.L. 20 marz0 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79 , che ha sostituito
il richiamato quinto comma dell’art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da seì mesi a
quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euree la loro eventuale sostituzione con la
sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza, che non tiene conto delle dette novelle, reca una pena
illegale e la questione va rilevata ex officio. La pronunzia deve essere conseguentemente
annullata con invio aì finì della rideterminazione della pena alla stregua della nuova disciplina
sanzíonatoria. Il ricorso va per il resto rigettato.

grave quadro indiziarlo in ordine alla destinazione alla cessione ad altri della droga rinvenuta.

Pqm

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzlonatorio e rinvia sul
punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Roma 1 luglio 2015

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