Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36043 del 01/07/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36043 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
MUTI ALBERTO N. IL 28/09/1947
avverso la sentenza n. 109/2013 GIUDICE DI PACE di CIVITA
CASTELLANA, del 16/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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2.)
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 01/07/2015
11 M u ti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il Giudice di pace di Civita Castellana ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen.
essendo l’illecito estinto per intervenuta remissione tacita della querela.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando
che la volontà di rimettere la querela non può essere desunta da mere condotte
omissive come mancata comparizione anche reiterata in udienza, non essendovi
alcuna previsione normativa in tal senso.
3.
Il ricorso è fondato. Il Giudice di pace ha emesso la pronunzia impugnata
avendo ritenuto la remissione tacita della querela a seguito della mancata
presentazione del querelante in udienza. La pronunzia deve essere censurata giacché,
come condivisibilmente enunciato dalle Sezioni unite di questa suprema corte, nel
procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal
P. M. ex art. 20 del D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel
senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art.
152, comma secondo, cod. pen. (S. U. 30/10/2008, Rv, 241357).
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Giudice dì
pace per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Civita Castellana.
Roma 1 luglio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blalotta)
IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)
011,
CORTE SUPRUIA DI CASSAZIONE
rv Sezione Penaiz
2.