Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36041 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36041 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
ALFIERO TOMMASO

n. 19.09.1976

avverso la sentenza n. 6582/2014 della Corte d’appello di Roma del 30.09.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 17 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avv. Gennaro De falco, difensore del ricorrente, si riporta ai motivi del ricorso e ne
chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO
ALFIERO Tommaso ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti in ordine al delitto di cui agli artt. 73-80 d.P.R.
309/90 dal GIP del Tribunale di Cassino, in data 14.11.2013, ha rideterminato la pena.
Si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con
riferimento alla norma che disciplina la circostanza aggravante dell’ingente quantità, in
materia di stupefacenti di cui all’art. 80 del d.P.R. 309/90, trattandosi di droga

altresì, sempre sul punto della contestata aggravante, vizio di motivazione.
Richiamando la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 36258 del
20.09.2012, che ha fornito un’interpretazione del citato art. 80 disancorata dal criterio,
adottato nella sentenza di primo grado, della saturazione del mercato, si rileva che è
stato escluso qualsivoglia “automatismo” applicativo, sia che il quantitativo abbia
superato di 2000 volte il valore soglia, o che ciò non sia avvenuto, nel senso che la
soglia stabilita dalla Corte di legittimità definisce tendenzialmente il quantitativo
minimo; al di sotto di esso, l’ingente quantità non potrà di regola essere ritenuta, al di
sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di
merito, il quale, in tale ultimo caso, non è interdetto dalla possibilità di escludere
l’aggravante nonostante il superamento del limite quantitativo indicato dalle Sezioni
Unite.
Ciò precisato, si censura la motivazione della Corte d’appello che„ per fondare
sul piano soggettivo la sussistenza dell’aggarvante, richiama la vita antecedente
dell’ALFIERO, il quale annovererebbe pregiudizi allarmanti, ciò a suffragare la
pericolosità della condotta. Si rappresenta che, invece, il ricorrente annovera
precedenti non allarmanti sul piano sociale. Quanto al comportamento processuale
dell’imputato, anche se la linea difensiva sia apparsa poco plausibile, appare verosimile
ritenere che egli abbia effettivamente ricevuto l’auto già carica non sapendo con
esattezza il peso del quantitativo di stupefacente trasportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure esposte sono infondate, sicché il ricorso va rigettato.
E’ rimasto accertato (sul punto non vi sono contestazioni) che l’imputato fu
sorpreso alla guida della sua auto, Peugeot 307, con a bordo un quantitativo di circa
Kg. 203,700 di hashish (accuratamente nascosto) con una percentuale di
tetraidrocannabnolo (principio attivo) corrispondente a Kg. 18,505.
La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la contestata aggravante della
ingente quantità in quanto risultano di gran lunga superati i parametri di valutazione
fissati al riguardo dalle Sezioni unite, con la sentenza richiamata dal ricorrente, vale a

leggera, alla luce della sentenza n.32/2014 della Corte Costituzionale. Si denuncia,

dire un quantitativo di sostanza non inferiore a 2.000 volte il valore massimo in
milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11.04.2006.
Di poi, con riferimento alla osservazione sul punto del ricorrente, ha affermato
che, ove si debbano intendere effettivamente non più applicabili tali parametri, dopo il
dictum di cui alla sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale e la conseguente
caducazione della citata tabella, ora sostituita dalla L. 79/2014 da quattro nuove
tabelle, la quantità della droga sequestrata risulta, comunque, talmente elevata da
concretizzare ex se, al di là di una interpretazione soltanto aritmetica del disposto

una indefinita platea di tossicodipendenti che è alla base della connotazione
“dell’ingente quantitativo”.
L’assunto motivazionale testè riportato, in linea di principio condivisibile, merita
alcuni chiarimenti, dettati dalle osservazioni sul punto del ricorrente che non possono
trovare accoglimento.
Deve considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del
12 febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in
rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente alle
modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49; conseguentemente, il testo dell’art. 73, ad oggi
vigente, non contiene il riferimento, già operato dall’art. 73, comma 1 bis, alla
detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti in misura superione ai limiti
massimi indicati dalle relative Tabelle ministeriali. Si osserva, peraltro, che la materia
di interesse è stata oggetto di un ulteriore intervento correttivo, ad opera della L. 16
maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36,
recante Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da
parte del Servizio sanitario nazionale (pubblicata in G.U. n. 115 del 20.05.2014).
Rispetto al tema di interesse, si osserva che la novella ora citata ha inserito al D.P.R.
n. 309 del 1990, art. 75, il comma 1 bis, del seguente tenore: “Ai fini
dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza
stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle
seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le
sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale”. I cenni che precedono

normativo di cui trattasi, quella dirompente potenzialità diffusiva della sostanza tra

inducono pertanto a ritenere che la cornice normativa vigente, come emergente dalle
plurime interpolazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, faccia
comunque riferimento alla quantità massima detenibile, tenuto anche conto del fatto
che il citato D.L. 20 marzo 2014, n. 36 prevede espressamente che gli atti
amministrativi – attuativi della fonte di rango primario di cui al D.P.R. n. 309 del 1990
– adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
riprendono a produrre effetti.
Conseguentemente, deve rilevarsi che mantengono validità i criteri indicati

della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.
Come esposto dalla Corte d’appello, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte
hanno infatti chiarito che non è ravvisabile l’aggravante di cui si tratta quando la
quantità di principio attivo sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi,
determinato per ogni sostanza dalla tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006; e che nel
caso in cui tale quantità sia superata resta ferma la discrezionale valutazione del
giudice, al riguardo (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 36258 del 24.05.2012, dep.
20/09/2012, Rv. 253150). Ciò significa, con riferimento alla sostanza stupefacente di
tipo hashish, che la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80,
comma 2, può essere ritenuta sussistente quando la quantità di THC sia superiore ad
un chilogrammo.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, non è chi non veda che la
valutazione effettuata dai giudici di merito, in ordine alla sussistenza della contestata
aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, a fronte della detenzione di una
partita di pari a Kg. 203.700 di hashish, contenente Kg. 18,505 di principio attivo
puro, non risulta sindacabile in questa sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma all’udienza del 17 giugno 2015.

dalle Sezioni Unite, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante

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