Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36039 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36039 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ALIGHIERO GIOACCHINO

n. 26.05.1973

avverso la sentenza n. 4171/2014 della Corte d’appello di Palermo del 22.10.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 17 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO
ALIGHIERO Gioacchino ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’appello di Palermo che, su appello del Procuratore Generale
presso la stessa Corte, in riforma di quella di assoluzione, in ordine al delitto di cui
all’art. 589 cod. pen. con violazione delle norme sulla disciplina stradale, emessa dal
locale Tribunale il 21.10.2013, lo ha ritenuto responsabile del delitto contestato e, con
la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha
condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.

ricorso.
Il giorno 20 novembre 2011, alle ore 10,45 circa, l’imputato, alla guida di un
autocarro, nel mentre percorreva, in retromarcia, la Via Antonio Pecoraro di Palermo,
investiva una donna anziana, Majolino Cirrincione, passandole sopra con le ruote
gemelle posteriore di destra. Il Tribunale evidenziava, secondo gli accertamenti
effettuati dalla Polizia Municipale, che, con ogni probabilità la persona offesa (come le
accadeva sovente per le sue precarie condizioni di salute) aveva perso l’equilibrio
mentre era intenta a passeggiare sulla strada e, giacendo sulla sede stradale, era
stata investita dal mezzo, questo, nella parte posteriore, non aveva riportato alcun
segno di contatto, per cui si escludeva che vi era stato un precedente urto tra
l’autocarro e la donna.
Quanto alla condotta di guida dell’ALIGHIERI, il primo giudice aveva
evidenziato che, come da lui riferito, aveva controllato che posteriormente al veicolo
non ci fossero ostacoli e di avere poi proceduto, controllando sempre gli specchietti
laterali di destra e di sinistra, a fare retrocedere il mezzo sino a quando non aveva
avvertito “una specie di dosso”, ed, una volta sceso dall’autocarro, si era reso conto
che si trattava del corpo di una donna anziana.
E, dunque, per il Tribunale, poiché non era stata provata in capo al conducente
la violazione di una specifica regola cautelare prevista dal Codice della Strada e, poiché
non era stato acquisito alcun elemento certo in ordine alla violazione di un dovere di
ispezionare la strada che stava per percorrere, e, poiché non erano stati acquisiti
elementi certi in ordine all’iniziale posizione del pedone, non poteva escludersi che si
era verificata una situazione imprevedibile dall’autista governabile.
Diversamente, la Corte d’appello, accogliendo le censure mosse alla sentenza di
primo grado dal Procuratore Generale, tenuto conto della situazione dei luoghi in cui
ebbe a verificarsi il sinistro (vale a dire, in una strada stretta, senza marciapiedi e
con autovetture parcheggiate ai lati, tanto da lasciare appena lo spazio per il
transito in senso lineare del furgone dell’imputato) e,

considerata la

strumentazione della quale era fornito l’autocarro condotto dall’imputato

(non

munito di videocamera posteriore, ma solo di specchietti laterali), ha ritenuto che

In breve il fatto per una migliore intelligenza dei motivi posti a base del

non è dubitabile che l’ALGHIERI, in quanto costretto, per uscire dalla via Antonio
Pecoraro, a procedere a retromarcia, dovesse, nell’effettuare tale pericolosa
manovra, costantemente sincerarsi che dietro al proprio automezzo, lungo la
direzione intrapresa (a marcia indietro), non si trovassero altri utenti della strada.
E precisa che, in tal senso, essendo evidente che, ove l’impiego della
strumentazione a disposizione dell’imputato, cioè i soli specchietti laterali, stante
la pacifica inidoneità degli stessi a coprire l’intera area retrostante il mezzo, non
avesse potuto garantire l’assenza di ostacoli o di altri utenti della strada,
l’ALGHIERI avrebbe dovuto necessariamente avvalersi dell’ausilio di altra persona

percorrere, lo potesse rassicurare sull’assenza di pericoli ed in particolare di
pedoni), ovvero – ove tale aiuto non fosse stato conseguibileastenersi dal compiere
la manovra di retromarcia, almeno in attesa che si verificassero le condizioni per
poterla effettuare senza rischi.
L’Alighieri, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 589 e 43
cod. pen.. Argomenta che, in ragione del concomitante comportamento
imprevedibile della persona offesa (soggetto non autosufficiente per l’età e per le
sue condizioni di salute) nel caso di specie deve trovare applicazione il “principio di
affidamento”, che la Corte d’appello non ha minimamente considerato, ed,
ancorché abbia evidenziato che l’Alighieri, procedendo in retromarcia, non aveva
altro modo per uscire dalla strada pur utilizzando gli specchietti, censura la
condotta di guida dell’imputato in quanto, essendo privo di strumenti che gli
avrebbero potuto garantire la visuale della parte posteriore dell’autocarro o non
avendo chiesto la collaborazione di altra persona che lo guidasse in sicurezza nella
detta manovra, avrebbe dovuto astenersi dal porla in essere.
Ebbene, per il ricorrente, la Corte dimentica che il codice della Strada
prescrive norme che estendono al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino
a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari, norme (art.
142 1 191 del C.d.S.) che sono state tutte rispettate dall’ALIGHIERI.
Contestualmente, non si tiene conto della norma di cui all’art. 190 del C.d.s.
che impone ai pedoni, nell’attraversare la carreggiata, di servirsi degli
attraversamenti pedonali, e, qualora non esistano, di attraversarla, solo in senso
perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé
o per altri.
Orbene, per il caso di specie, sulla base degli accertamenti effettuati dalla
P.G., è rimasto provato che la donna anziana, verosimilmente, è caduta sulla sede
stradale per aver perso l’equilibrio, ed, in tale posizione, essa non poteva essere
avvistata dal conducente dell’autocarro in retromarcia, trattasi di una circostanza
del tutto imprevedibile. Tutti gli automezzi hanno una parte posteriore non visibile

(che controllando il tratto di strada che l’automezzo si stava accingendo a

al guidatore, il quale, nell’effettuare la manovra di retromarcia, si “affida” che
nessun soggetto – come nel caso di specie – giaccia disteso per terra.
Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge per non essere
stata ammessa una prova decisiva con riferimento all’accertamento dell’esatta
individuazione della dinamica del sinistro ed, in particolare, della condotta tenuta
dal pedone. Sul punto si era chiesto disporsi consulenza tecnica per verificare se il
conducente avrebbe potuto avvedersi della vittima distesa per terra nella fase di

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.
Con riguardo alla primaria censura, effettivamente, in ragione del
concomitante comportamento colposo della persona offesa (indipendentemente
dall’accertare se la sua caduta sulla sede stradale sia da addebitare a malore o
ad imprudenza, essendo certo che essa la percorreva al momento dell’incidente e
non vi erano attraversamenti pedonali), il Collegio deve affrontare l’esame della
complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative, proposta dal
ricorrente. In breve, si tratta di stabilire se il principio di affidamento trovi
applicazione nell’ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di
norme sulla circolazione stradale.
Il principio di affidamento costituisce applicazione del principio del rischio
consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della
diligenza imposta avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti
dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento è in linea
con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore
adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell’ambito della circolazione
stradale esso assicura la regolarità della circolazione, evitando l’effetto
paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze. Il
principio, d’altra parte, si connette pure al carattere personale e rimproverabile
della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente
esigibili l’obbligo di rapportarsi alle altrui condotte: esso è stato efficacemente
definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa.
Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza viene meno
quando l’agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti
di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile
prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua
attività.
La tendenza della giurisprudenza di legittimità è quella di escludere o
limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza. Si

retromarcia e se ciò era effettivamente possibile.

afferma, così, che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi
doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo,
anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la
fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del
legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In
conseguenza, è stata confermata l’affermazione di responsabilità in un caso in
cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a
velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva

ossequio all’obbligo di concedere la precedenza (Da ultimo Cass. IV, 28 marzo
1996, Rv. 204451). Su tali basi si è affermato, ad esempio, che anche nelle
ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve
accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino
nell’attraversamento (Cass. IV, 1.8 ottobre 2000, Rv. 218473); e che l’obbligo di
calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il
veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che
quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se
necessario, di fermarsi immediatamente (Cass. IV, 19 giugno 1987, Rv.
176415).
In qualche caso a tale ampia configurazione della responsabilità è stato
apposto il limite della imprevedibilità (Cass. IV, 24 settembre 2008 Rv. 241476),
che talvolta si richiede sia assoluta (Cass. IV, 3 giugno 2008 Rv. 241004 ).
L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche
del veicolo o di procedere con assoluta prudenza in ragione delle condizioni
ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo
sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma
deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo
limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale
non è consentito parlare di colpa (Cass. IV, 8 marzo 1983, Rv. 158790).
Si tratta allora di comprendere se l’atteggiamento rigorista abbia una
giustificazione o debba essere invece temperato con l’introduzione, entro limiti
ben definiti, del principio di affidamento.
Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito
di quello del lavoro in equipe (con riferimento alla colpa professionale dei
medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione. Si configura, infatti,
un’impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole
di prudenza. D’altra parte, il codice della strada presenta norme che sembrano
estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il
dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Ad esempio, l’art. 141 impone

confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in

di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del
veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”. L’art. 145 pone la
regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio. L’art. 191 prescrive
la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi
attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della
carreggiata. Tali norme tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano
anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D’altra
parte, come si è accennato, le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione

da governare nei limiti del possibile.
Tali norme, tuttavia, non possono essere lette in modo tanto estremo da
enucleare l’obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il
rischio da altrui attività illecita, vi sono aspetti della circolazione stradale che per
forza implicano un razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di
circolazione sia regolato non si può pretendere che l’automobilista si paralizzi nel
timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina.
Insomma, un’istanza di sensatezza del sistema e di equità induce con
immediatezza a cogliere che il principio di affidamento debba essere in qualche
guisa riconosciuto nell’ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria
non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio
di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e
votando l’utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si
vuole, del capro espiatorio.
Né può esercitare un’influenza contraria (come sembra ritenere il
ricorrente) il fatto che gli altrui comportamenti imprudenti siano tanto gravi
quanto diffusi, come quello di ciclomotoristi che sorpassano sulla destra
audacemente veicoli fermi. Un tale approccio condurrebbe, addirittura, ad un
effetto paradossale: quello di svuotare la forza cogente della disciplina positiva e
di generare un patologico affidamento inverso da parte dell’agente indisciplinato
sulla altrui attenzione anche nel prevedere le proprie audaci intemperanze
com portarne nta li.
Per tentare di definire la concreta portata del principio nell’ambito della
circolazione occorre considerare che i contesti fattuali possibili sono
assolutamente indeterminati; e non è quindi realistico che l’affidamento concorra
a definire i modelli di agenti, le sfere di rischio e di responsabilità in modo
categoriale, come invece accade nel ben più definito contesto del lavoro in
equipe e, entro confini peraltro assai limitati, nell’ambito della sicurezza del
lavoro.

stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile,

Anche nell’ambito della circolazione stradale che qui interessa, è stata
ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di
tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il
sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Cass. IV,
25 ottobre 1990, Rv. 185559; Cass. IV, 9 maggio 1983, Rv. 159688; Cass. V, 2
febbraio 1978, Rv. 139204). Tali enunciazioni generali abbisognano di un
ulteriore chiarimento, già del resto ripetutamente proposto di recente da questa
Corte (Cass. IV, 06 luglio 2007, Rv. 237050; Cass. IV, 7 febbraio 2008, Rv.
239258): l’esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento si

ambito la prevedibilità dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa
individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell’ambito della colpa
specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del
rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente
soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un’indagine rapportata alle
diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso
concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell’ambito delle
norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa; ma
nell’ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in
base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine
alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte
dell’agente modello. Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari
possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a
causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell’altro
soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere
meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze
concrete e risolutive, onde evitare che l’apprezzamento in ordine alla colpa sia
tutto affidato all’imponderabile soggettivismo del giudice.
L’esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla
giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella
circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in
sé una contingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l’apprezzamento
che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell’altro
conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante,
l’esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est
la concreta rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad
enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto
possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.

pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale

A tali principi si ispira la sentenza impugnata quando, nell’esaminare il
caso, evoca la ragionevole prevedibilità e la rapporta, con implicita evidenza,
alle particolarità del caso concreto. L’imputato aveva avviato la manovra di
retromarcia con un veicolo incombrante in una strada non larga, ben sapendo
che una parte posteriore del suo mezzo non era a lui visibile e che l’autocarro
non era dotato di strumenti ottici (già all’epoca del fatto disponibili sul mercato)
che gli consentisse una completa visibilità della parte posteriore; ha tuttavia
continuato nella manovra”-Rvrebbe potuto, come rileva la Corte del merito,
chiedere l’ausilio di qualcuno per operare la manovra in sicurezza, essendo ben

persona non autosufficiente o un bambino.
Al riguardo, si appalesano, per il caso di specie, assolutamente pertinenti
le massime giurisprudenziali, richiamate dalla Corte territoriale, per le quali «in
tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in
luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi anche privati)
tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando il conducente del
mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio
retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell’autovettura in
relazione alla presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di
veicoli che, per ragioni strutturali (mole altezza sagomatura,) o contingenti
(carico voluminoso odi ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in
grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli
accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza. Tra dette
soluzioni pratiche vi è la collaborazione di altra persona a terra per aiutare con apposite segnalazioni- colui che esegue la manovra. Quest’ultima non deve
essere compiuta in assenza delle prospettate soluzioni, poiché non si può porre
a repentaglio l’incolumità di coloro che, per qualsiasi motivo anche con
condotte imprudenti o negligenti – possano venire trovarsi sulla proiezione
della linea di arretramento senza essere viste; evento non frequente, ma non
eccezionale e pertanto non imprevedibile».
Di tal che << il conducente, qualora si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo se del caso alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare la retromarcia senza alcun pericolo per gli utenti della strada» (Sez. 4, Sentenza n. 35824 del 27/06/2013 Ud. Rv. 256959). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. cP possibile che in quel frangente potesse attraversare la strada o percorrerla una P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma all'udienza del 17 giugno 2015.

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