Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36037 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36037 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
CAVALIERE ROBERTO

n. il 12.03.1990

avverso la sentenza n. 23032/2013 del Tribunale di Foggia del 29.11.2013

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 17 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per l’ annullamento senza rinvio in ordine alla recidiva, con rinvio
sulla determinazione della pena

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

CAVALIERE Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
rubrica, di condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida
senza patente, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla
contestata recidiva.
Si chiede:
a)

l’assoluzione dai reati contestati, anche ai sensi del capoverso dell’art. 530

c.p.p., mancando la prova certa che il CAVALIERE fosse il soggetto che si trovasse alla

Cavaliere fosse stato controllato qualche giorno prima, controllo di cui non v’è traccia
documentale, ma, qualora il controllo fosse avvenuto, il veicolo doveva essere
sottoposto a fermo amministrativo in ragione del reato di guida senza patente. Si
contesta, inoltre l’individuazione fotografica in quanto non seguita in dibattimento dal
riconoscimento de visu dell’imputato;
b) l’assoluzione dal reato di cui al capo B);
c) si contesta la quantificazione della pena;
d) si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata recidiva;
e) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limiti che si preciseranno.
Innanzitutto, non si comprende il riferimento a due capi di imputazione atteso
che la rubrica dell’impugnata sentenza ha ad oggetto il solo reato di cui all’art. 116 del
C.d.S., di conseguenza sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili i motivi
di cui ai punti b) ed e).
Parimenti infondato è il motivo indicato alla lettera a), avendo il Tribunale
indicato che la responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di guida senza patente,
emerge dalla annotazione di servizio, acquisita agli atti con il consenso delle parti, in
data 29.07.2013 redatta da agenti operanti della Questura di Foggia, che fermarono,
durante un servizio di controllo del territorio ( e non a seguito di un intervento per
incidente stradale), l’autovettura alla cui guida si trovava il ricorrente. Dagli
accertamenti effettuati dalla sala operativa risultava che il medesimo non aveva mai
conseguito la patente di guida.
Ciò rilevato non si comprende la deduzione difensiva circa il riconoscimento
fotografico dell’imputato.
Per quanto riguarda la pena, il Collegio rileva di ufficio ex art. 609 c.p.p., la
violazione di legge in cui è incorso il Tribunale nel ritenere la recidiva in riferimento ad

guida del veicolo coinvolto nell’incidente stradale. Si adduce che il veicolo condotto dal

un reato contravvenzionale, di conseguenza, la sentenza va annullata in ordine alla
ritenuta recidiva che va eliminata, con rinvio al Tribunale di Foggia per la
rideterminazione della pena.
Il motivo di cui al punto c), ancorché del tutto generico, resta assorbito attesa
la necessaria rideternninazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestata e ritenuta
recidiva che elimina, e rinvia al Tribunale di Foggia per la rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.

a all’udienza del 17 giugno 2015.

Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

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