Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36036 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36036 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLELLA GIUSEPPE N. IL 04/11/1987
avverso la sentenza n. 7187/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott -.-f~
che ha concluso per „X
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Udito, per la p
Uditi dif

e, l’Avv
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Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8/11/2001, dichiarò
Colella Giuseppe colpevole di plurime violazioni della legge sul controllo degli
stupefacenti (marijuana) e ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5
del d.P.R. n. 309/1990, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e
riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, lo condannò alla

1.1. La Corte d’appello di Milano, investita dell’appello proposto
dall’imputato, con sentenza del 2/2/2015, confermò la statuizione di primo
grado.

1.2. Avverso quest’ultima decisione l’imputato propone ricorso per
cassazione denunziando mancanza ed illogicità della motivazione.
La Corte territoriale, sostiene il ricorrente, aveva confermato il trattamento
penale disposto dal Tribunale senza prendere in effettivo esame le doglianze
d’appello, che avevano sollecitato tenersi conto del comportamento
processuale e delle condizioni personali dell’imputato (operato per le
conseguenze di un trauma cranico, il Colella era seguito dai servizi sociali e
dal competente SERT). La Corte milanese aveva errato nell’affermare che il
primo Giudice dette circostanze aveva preso in considerazione, in quanto il
Tribunale aveva mostrato di avere apprezzato solo il buon comportamento
processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Il ricorso merita di essere definito con la formula

dell’inammissibilità a cagione della sua manifesta infondatezza ed aspecificità.
Al contrario di quel che asserisce il ricorrente, la Corte territoriale, senza
trovare sul punto precipua contestazione, ha escluso che la pena potesse
essere ridotta, dovendosi tener conto di una serie di circostanze sfavorevoli
(la gravità del fatto, desumibile dal quantitativo di sostanza stupefacente
trattato e dall’attrezzatura rinvenuta e la personalità dell’imputato, segnato da
plurimi, specifici precedenti).
Né, si ravvisa vizio motivazionale censurabile in questa sede per il fatto
che la Corte d’appello abbia ritenuto che a fondamento dell’omnicomprensivo
richiamo all’art. 133, cod. pen., operato dal Tribunale, dovessero valere le
predette osservazioni.

pena stimata di giustizia.

Il fatto, poi, che il Tribunale, prendendo in considerazione le allegazioni
favorevoli evidenziate dall’imputato, niente affatto tenuto a raccogliere tutte
le sollecitazioni inoltrate da quest’ultimo, avesse inteso premiarlo con il
riconoscimento delle attenuanti generiche, applicate con criterio di
equivalenza, privilegiando il buon comportamento processuale, non imponeva
affatto al giudice di secondo grado di omettere di prendere in rassegna le
circostanze sfavorevoli che impedivano la invocata riduzione di pena, ai sensi
dell’art. 133, cod. pen.

spese processuali, nonché a quello della sanzione pecuniaria, stimata equa, di
cui in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così de iso in Roma il 4/6/2015.

3. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle

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