Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36035 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36035 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LECCESE ANTONIO MASSIMO N. IL 20/12/1972
avverso la sentenza n. 5319/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore enerale in persona del DotZ1~ Ab1440,
che ha concluso per
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1C4-7–0

Udito, per la pa
Udit i di sor vv.

, l’Avv

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 13/6/2014, condannò,
insieme ad altri, Leccese Antonio Massimo, quale preposto in materia
antinfortunistica della Vitucci Costruzioni s.r.I., alla pena stimata di giustizia,
per il reato di lesioni personali colpose gravi ai danni del lavoratore
dipendente Rakim Said, il quale, caduto al suolo da una scala a pioli,

all’interno dell’impalcatura di un pilastro edificando le benne cariche di
cemento, aveva patito lesioni gravi. In particolare si rimproverava all’imputato
sia la colpa generica, che quella specifica per non avere

«sovrinteso e

vigilato sull’osservanza da parte de/lavoratore degli obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; in
particolare con riferimento all’esecuzione dei lavori di “getto” del calcestruzzo
per la realizzazione di “pilastri rettangolari”, che prevedevano operazioni da
effettuarsi ad altezza maggiore di 2 metri (circa 3 metri) e la necessità di
posizionare manualmente la “benna” della gru contenente il calcestruzzo,
manovrata da altro lavoratore (art. 19, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08)».
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 12/11/2014, confermò la
statuizione di primo grado.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione, corredato da unitaria censura, con la quale denunzia violazione di
legge. Assume il ricorrente che l’infortunio era da addebitarsi in via esclusiva
all’infortunato, il quale aveva inosservato le norme precauzionali, così facendo
venir meno la propria collaborazione (art. 2087, c.c.). La p.o. avrebbe dovuto
opporre legittimo rifiuto a fronte della richiesta del Leccese (il quale, secondo
la ricostruzione di cui in sentenza gli aveva ordinato di avvalersi del precario
strumento per operare dall’alto).

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il

ricorso

deve

essere

con

declaratoria

d’inammissibilità a cagione della sua aspecificità, e, ad un tempo, manifesta
infondatezza.

precariamente assicurata da un fil di ferro, nel mentre era intento a riversare

Il Leccese, come si è anticipato, ipotizza che l’evento, in quanto frutto di
condotta abnorme del lavoratore, non era prevedibile e prevenibile dal
garante.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione
del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di
legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17
febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19
aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29
settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3

del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa
antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non
esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto
di causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne
sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che
il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità
abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la sua stranezza e
imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità
anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni
che gli sono proprie, ove la stessa sia consistito in un’azione radicalmente ed
ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti
scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi,
comunque, residuale, non ricorre.
Incombe sul garante il precipuo obbligo d’impedire prevedibili imprudenti
condotte dei lavoratori e, comunque, di coloro che si trovino legittimamente
all’interno dell’area di lavoro.
E’ utile, poi, ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare
reiteratamente l’estrema rarità dell’ipotesi in cui possa configurarsi condotta
abnorme anche nello svolgimento proprio dell’attività lavorativa, escludendola
tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a
procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non
gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del
27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del
26/10/2006).
Peraltro, qui, la vittima (come rievoca la Corte territoriale), ben lungi
dal trovarsi in attività pericolose per inopinata decisione, fu ruvidamente
invitata a dar corso alla lavorazione, nella totale violazione della normativa
antinfortunistica proprio dal Leccese, il quale gli aveva intimato di non
tergiversare e che «Se non gli andava bene, poteva starsene a casa».

giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa

Di conseguenza deve considerarsi un mero irragionevole paradosso,e1
l’affermazione impugnatoria secondo la quale
il lavoratore infortunato aveva dato luogo a condotta abnorme per non essersi
rifiutato di obbedire all’ordine illegale.

4. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché a quello della sanzione pecuniaria, nella misura

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così d ciso in Roma il 4/6/2015.
liere estensore
asso

Il Presi ente
(Vincenz Rorriis)

CORTE SUPROL(2. DI CASSAZIONE
_
Penzlz

stimata equa di cui in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

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