Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36034 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36034 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CULIERSI DOMENICO N. IL 02/11/1976
avverso la sentenza n. 56/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona cl.%1 Dott. 44109tt Aillta(SWAIA
che ha concluso per ix1~,ucyli

Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Matera, Sezione Distaccata di Pisticci, con sentenza
del 29/6/2012, dichiarato Culiersi Domenico colpevole del reato di cui all’art.
95 del d.P.R. n. 115/’92, per aver reso dichiarazione reddituale non
corrispondente al vero, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, lo condannò alla pena stimata di giustizia.

con sentenza del 6/6/2014, confermò la statuizione gravata.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione, allegando unitaria censura, con la quale si prospetta che il
medesimo versava in buona fede e, pertanto, era stato violato l’art. 47, cod.
pen. In particolare il ricorrente si era fidato del CUD consegnatogli dal fratello,
facente parte dello stesso nucleo familiare, dal quale emergeva la percezione
reddituale di C. 2.265,42; il predetto congiunto, tuttavia, aveva omesso di
specificare che, avendo lavorato per più datori di lavoro, il suo reddito
complessivo doveva tener conto di altri due CUD. Inoltre il germano, solito
cambiare spesso residenza, in quel periodo si trovava nell’Italia del Nord e,
pertanto, non era compulsabile per più approfonditi chiarimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato.
La censura mossa dal Culiersi si riduce ad una mera labiale congettura, a
seguire la quale egli, in totale buona fede, avrebbe tenuto conto nella
dichiarazione di responsabilità del solo CUD consegnatogli dal fratello, che con
lui conviveva, integrandone il nucleo familiare, ignorando che quest’ultimo
aveva nell’anno d’imposta interessato percepito redditi da altri datori di
lavoro.
Una tale prospettazione si mostra del tutto aspecifica, in quanto non
idonea a scalfire la compiuta motivazione resa dal Giudice d’appello. Non solo
l’imputato aveva omesso d’indicare il germano nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, sibbene lo stesso fino al 31/8/2008 facesse parte dello
stesso nucleo familiare, siccome acquisito dai certificati anagrafici, ma,
addirittura, aveva indicato in misura inferiore il reddito percepito dalla madre
ed accertato in C. 6.800,00, per l’anno d’imposta 2007.

1.1. La Corte d’appello di Potenza, investita dell’appello dall’imputato,

Infine, il ricorrente per tutto il corso del processo aveva omesso di
rendere financo una precipua dichiarazione che in qualche modo corroborasse
l’assunto, disertando entrambi i gradi del giudizio, omettendo di avvalersi
della facoltà di cui all’art. 494, cod. proc. pen. e non presentandosi all’udienza
destinata al suo esame, fissata in accoglimento di richiesta difensiva ex art.
493„ cod. proc. pen.

P.Q.M.

processuali.

Così deciso in Rom

4/6/2015.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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