Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36032 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36032 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data Udienza: 04/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNO ANGELO
nei confronti di:
FORZAN ERMENEGILDO N. IL 05/09/1970
avverso la sentenza n. 21/2009 TRIBUNALE di LATINA, del
17/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Genrale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 17/5/2013, in riforma della
sentenza emessa dal Giudice di pace di Latina in data 26/11/2008, assolse
Forzan Ermenegildo dall’imputazione di avere, per colpa e violazione delle
norme sulla circolazione stradale, procurato lesioni personali a Guadagno
Angelo, perché il fatto non costituisce reato, così accogliendo l’appello

2. La parte civile, Guadagno Angelo propone ricorso avverso quest’ultima
sentenza, prospettando unitaria censura, con la quale denunzia violazione di
legge e vizio motivazionale.
Assume il ricorrente che il Giudice d’appello (all’epoca, fra l’altro, tale
ruolo era preluso al magistrato di tribunale in tirocinio che aveva ricoperto il
ruolo da una circolare della Presidenza del Tribunale) aveva fatto malgoverno
del vaglio probatorio sopravvalutando, per un verso, la deposizione della teste
Belli (che si trovava a bordo dell’ambulanza condotta dall’imputato), che si
poneva, invece, in contrasto con lo schizzo planimetrico fornito dalla Polizia
municipale e, per altro verso, svilendo ingiustamente la deposizione del teste
Delle Cave, che avrebbe dovuto essere giudicata del tutto attendibile, tenuto
conto «dello status di persona disabile»

e del fatto che il medesimo,

addetto ad un vicino parcheggio, aveva ben potuto osservare la dinamica
dell’evento. Né potevano trarsi ingiustificate illazioni dal fatto che lo stesso
teste, in altra circostanza, si era trovato ad essere stato spettatore di altro
incidente nel quale era rimasto coinvolto il Guadagno. Dall’insieme istruttorio,
al contrario di quanto affermato dal Tribunale, si ricavava che il Forzan, che
nemmeno aveva ritenuto di appellare la sentenza, aveva attraversato
l’incrocio a semaforo rosso, travolgendo l’autovettura condotta dal Guadagno,
senza aver tentato alcuna manovra d’emergenza; né tale condotta era
legittimata dal fatto che il primo si trovava a condurre un’ambulanza.

3.

In data 20/5/2015 veniva depositata memoria nell’interesse

dell’Unipolsai Assicurazioni s.p.a., qualificatasi responsabile civile, quale
assicuratrice derivante dal rischio da circolazione del veicolo condotto
dall’originario

imputato.

Con

il

predetto

atto

s’invoca

declaratoria

d’inammissibilità del ricorso, sotto più profili: per mancanza di precipua
procura speciale; per genericità e aspecificità del ricorso; per mancata
spendita dell’interesse civile che il ricorrente aveva inteso tutelare con
l’impugnazione.

2,

proposto dalla Navale Assicurazioni s.p.a., responsabile civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Così come correttamente evidenziato dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a. il
ricorso, prima ancora che tendente alla rivalutazione in fatto della dinamica
dell’incidente, operazione in questa sede non consentita, non risulta corredato
dalla necessaria procura speciale.

osservare che, in assenza di qualsivoglia puntuale allegazione sul punto da
parte del ricorrente, si rinviene in atti costituzione di parte civile, datato,’
20/9/2007, con ;quale gli avvocati Angelo Cavaliere e Giovanna Catarinacci,
spendono la qualifica di difensori e procuratori speciali di Guadagno Angelo.
Nel predetto atto, oltre alle formule di stile concernenti le ragioni della
costituzione, non è dato rinvenire la trasfusione di volontà con la quale la
parte civile assegna ai predetti legali il potere discendente da una procura e,
meno che mai, attribuisce loro il potere di adire la Corte di Cassazione. In
definitiva, deve constatarsi la palese violazione dell’art. 100, cod. proc. pen.
Non è controverso che la procura speciale costituisca strumento
ineludibile d’ammissibilità del ricorso della parte civile (cfr., fra le tante, Cass.,
Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 3/2/2014, Rv. 258719; Cass., Sez. 4, n.
41970 del 17/11/2009, Rv. 245534).
E’ appena il caso di soggiungere che l’assenza di procura costituisce
situazione insanabile, affatto diversa dal ricorso della parte civile, il quale, pur
se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del
difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il
difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità
(Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, dep. 01/09/2010, Rv. 248347).

4.2. Ma anche a volersi intrattenere sul contenuto del ricorso l’epilogo
non muta. Il ricorrente, infatti, peraltro facendo ricorso ad argomenti generici
ed incongrui, pretende che in questa sede si rivaluti il vaglio probatorio
congruamente condotto dalla Corte territoriale, la quale ha ragionatamente
escluso l’attendibilità del teste Delle Cave (la circostanza che il predetto sia
portatore di disabilità non lo fa depositario di uno status speciale di
fideifacente, come vorrebbe il Guadagno) e valorizzato altri apporti probatori,
ritenuti, con motivazione logica e non contraddittoria, attendibili.

4.1. Andando a questo secondo, e dirimente profilo, devesi

5. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della pena pecuniaria, stimata congrua, di cui in
dispositivo.

P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso in Roma il 4/6/2015.

ammende.

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