Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36028 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36028 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GNANI EROS, nato il 18/11/1972

avverso la sentenza n. 1906/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/6/2014 la Corte d’appello di Bologna confermava la
sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, aveva
condannato Eros Gnani alla pena di tre mesi e dieci giorni di arresto ed €
2.000,00 di ammenda per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lett b) cod.
strada, allo stesso ascritto per essersi posto alla guida del veicolo tg. AF987ZE in
stato di ebbrezza per l’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a
1,10 g/I alla prima misurazione e a 1,05 g/I alla seconda): fatto commesso
1’11/10/2009.

Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’irnputato, per
mezzo del proprio difensore, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla
omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito
a richiesta di privati, pur espressamente richiesti in sede di discussione.
Il ricorrente rileva inoltre la sopravvenuta prescrizione del reato.

3. La doglianza posta a fondamento del ricorso è manifestamente infondata.
La sentenza di primo grado aveva espressamente motivato il diniego della
sospensione condizionale della pena, reputando ad essa ostativi i precedenti
penali specifici.
Tale punto della sentenza non risulta fatto oggetto di alcuno specifico motivo
di gravame, come del resto implicitamente ammette lo stesso ricorrente,
allorquando evidenzia di aver riproposto la medesima richiesta nel giudizio di
appello solo in sede di discussione.
La mancanza di appello sul punto ne precludeva l’esame da parte della Corte
d’appello e, a fortiori, la sollevava da alcun onere motivazionale sulla richiesta
formulata in udienza.
Analogamente anche il mancato esame della richiesta di concessione del
beneficio della non menzione non può riguardarsi quale vizio motivazionale della
sentenza d’appello, atteso che l’obbligo di motivazione, nella sentenza di appello,
del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di
impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all’art. 133
cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (v. Sez. 3, n. 3431 del
04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

4. La declaratoria di inammissibilità – che consegue al riscontro della
manifesta infondatezza del ricorso – impedisce di rilevare la prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il
ricorso; conf. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400).
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del
13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che

«la parte

abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata – avuto riguardo al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/6/2015

grado di colpa ravvisabile – come da dispositivo.

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