Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36027 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36027 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IORIO NICODEMO, nato il 24/03/1976
avverso la sentenza n. 1509/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per il ricorrente il difensore Avv. GIUSEPPE CIULLO del Foro di Avellino
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli confermava
la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva condannato
Nicodemo brio alla pena di quattro mesi di arresto ed € 2.000,00 di ammenda
per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lett c) e comma 2-bis cod. strada, allo
stesso ascritto per essersi posto alla guida dell’autovettura Mercedes CLK tg.
BP013BN, in stato di ebbrezza per l’assunzione di bevande alcoliche (tasso
alcolemico pari a 1,88 g/1), provocando un incidente stradale: fatto commesso il
31/8/2008.

1

Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio e, in particolare, con riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, alla mancata conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria.
Lamenta inoltre mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta,
formulata con l’atto di appello, di concessione dei benefici della sospensione

casellario giudiziale spedito richiesta di privati.

3. Con memoria, contenente «motivi nuovi» depositata in data 18/5/2015 la
difesa ha inoltre eccepito la nullità della prova rappresentata dagli esiti
dell’esame alcolimetrico, per non essere stato preceduto il relativo accertamento
dal prescritto avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Deve preliminarmente dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione,
maturata anteriormente alla presente decisione.
Essendo stato, infatti, il reato commesso – come detto – in data 31/8/2008,
risulta decorso per intero, alla data odierna, non registrandosi sospensioni dello
stesso che possano condurre a un diverso calcolo, il termine di prescrizione
massimo pari ad anni cinque, risultante dal combinato disposto del citato art.
157 cod. pen. e dell’art. 161, comma 2, cod. pen. che, come noto, fissa il limite
massimo di un quarto per l’aumento del visto termine prescrizionale, in caso di
intervento di eventi interruttivi del relativo decorso.

5. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia
diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano
evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il
fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all’art. 129 cpv. cod. proc.
pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di
estinzione del reato, è necessario infatti che risulti evidente dagli atti processuali
la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che
il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
2

condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del

Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato
della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla
situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa
estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo,
implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti
costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez. 4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo,
Rv. 180023).

evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. cod. proc. pen..

6. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in
punto di responsabilità, avuto riguardo quanto meno ai motivi di ricorso
impingenti la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e
della non menzione.
L’omessa statuizione sulla sospensione condizionale è infatti considerata
nella giurisprudenza di questa S.C., con indirizzo dal quale non si ravvisa motivo
per discostarsi, come idonea a consentire anche nel giudizio di legittimità
l’estinzione per intervenuta prescrizione, quando nel giudizio di merito fosse
stata chiesta e rigettata, giacché in tal caso non si é formato giudicato pur se
limitatamente alle statuizioni concernenti la pena (Sez. 1, n. 27776 del
01/07/2008, Ilacqua, Rv. 240861; v. anche Sez. 1, n. 47679 del 15/10/2004,
3in, rv. 230186; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

7. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio
perché estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 3/6/2015

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa non può ritenersi che risulti

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