Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36026 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36026 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASALE STEFANO, nato il 14/05/1976
avverso la sentenza n. 3804/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11/12/2013 la Corte d’appello di Genova – concessi, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, i benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale spedito a richiesta di privati – confermava per il resto la
sentenza con la quale il Tribunale di La Spezia aveva condannato Stefano Casale
alla pena di un mese di arresto ed C 1.000,00 di ammenda per il reato p. e p.
dall’art. 186, comma 2, lett b) cod. strada, allo stesso ascritto per essersi posto
alla guida dell’autovettura Fiat Punto KA tg. BW069AE, in stato di ebbrezza per
l’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 0,96 g/I sia alla prima
che alla seconda prova): fatto commesso il 19/7/2009.

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Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione
degli artt. 507 e 190 cod. proc. pen., in relazione all’assunzione disposta d’ufficio
dal giudice di primo grado di prova testimoniale volta ad accertare se
all’imputato, prima dell’esecuzione dell’alcoltest, fosse stato dato l’avviso circa la
facoltà di farsi assistere da avvocato.
Rileva che essa non poteva considerarsi nuovo mezzo di prova, ma tutt’al
più mera precisazione della testimonianza in precedenza resa e che, sotto altro

parti il potere di iniziativa probatoria, senza possibilità per il giudice di sopperire
con i propri poteri officiosi all’inerzia delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La doglianza posta a fondamento del ricorso è manifestamente infondata.
Essa non fa che riproporre una questione già compiutamente esaminata
dalla Corte di merito e confutata con motivazione esaustiva, con la quale a ben
vedere il ricorrente omette di confrontarsi, esponendosi, per tal motivo, la
censura, anche a un preliminare rilievo di aspecificità.
Mette conto comunque rilevare che, in argomento, le considerazioni svolte
dalla Corte territoriale risultano conformi alle indicazioni desumibili dalla
giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamate nella sentenza impugnata.
È noto infatti che, secondo indirizzo ormai consolidato a partire dall’arresto
di Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606, che ha trovato anche
l’avallo della Corte costituzionale (sentenza del 26 marzo 1993, n. 111), il potere
del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova
previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento
a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto e
perfino nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna «acquisizione delle
prove» (la Cassazione ha in tale occasione precisato che le parole «terminata
l’acquisizione delle prove», con le quali esordisce l’art. 507 cod. proc. pen.,
indicano il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire
l’ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l’esercizio del
potere del giudice ai fini di cui all’art. 507 cod. proc. pen. ed inoltre che, per
prova nuova, deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non
invece la prova sopravvenuta o successivamente scoperta).
È opportuno rammentare che tale principio ha trovato conferma anche alla
luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost., essendosi – pur nel rinnovato
contesto ordinamentale – ribadito che il giudice può esercitare il potere di
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profilo, comportava violazione del principio che attribuisce esclusivamente alle

disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod.
proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto
richiedere e non hanno richiesto, permanendo a presidio della condizione di
terzietà del giudice – oltre e più che la previsione, quale condizione necessaria
per l’esercizio di tale potere, dell’assoluta necessità della prova, da identificare
nel suo carattere di decisività – il suo essere circoscritto nell’ambito delle
prospettazioní delle parti, escludendosi che essa possa servire a supportare
probatoriamente una diversa ricostruzione ipotizzata dal giudice (Sez. U, n.

Si è precisato, infatti, che la riforma dell’art. 111 Cost. ha accentuato
esclusivamente quello che costituisce il principio fondante del processo
accusatorio – la formazione della prova nel contradditorio delle parti – ma nulla
ha innovato sul principio dispositivo che, pur essendo uno dei princìpi cui si
ispirano i sistemi accusatori, non li caratterizza in modo così decisivo come i
criteri che riguardano la formazione della prova; così almeno nella cultura
giuridica europea continentale, nella quale il principio dispositivo è visto come un
antidoto non tanto alla sopravvivenza di poteri officiosi del giudice che, in sede di
decisione, si trovi nell’impossibilità di adottare un giudizio equo e consapevole,
quanto al classico esempio del giudice inquisitore rappresentato dall’istituto del
giudice istruttore previsto anche dal nostro ordinamento previgente.
Non è questo, però, l’ambito di applicazione dell’art. 507 cod. proc. pen. che
persegue il diverso scopo di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di
decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente
alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire e mira pertanto esclusivamente a
salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che,
se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più
probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti.
Ciò – si è osservato – conformemente ad un parametro costituzionale del
quale, da un lato, non può dirsi far parte il sistema accusatorio nella stessa
radicalità e ampiezza con la quale è conosciuto e applicato nei sistemi di
common law, ma soltanto alcuni principi fondamentali di esso (riguardanti
essenzialmente la tutela del contraddittorio nella indicazione dei temi istruttori e
nella formazione della prova e la condizione di terzietà e imparzialità del giudice
in tali cruciali momenti) e in cui, dall’altro, gioca un ruolo fondamentale il
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale che impone una costante verifica
dell’esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle
sue carenze od omissioni (a differenza dei sistemi accusatori di common law nei
quali le deroghe al principio dispositivo sono bensì inesistenti o assolutamente
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41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907).

eccezionali ma proprio perché alla base vi è anche l’opposta concezione della
piena disponibilità dell’azione penale da parte del pubblico ministero che può
rinunziare ad essa, di fatto, anche con la mancata richiesta di ammissione delle
prove).
Nel caso di specie, non può dubitarsi che i presupposti della norma, così
ricostruiti anche in relazione alla sua ratio, siano stati correttamente ravvisati
sussistenti dai giudici del merito, apparendo evidente che, alla stregua di quanto
evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non solo il tema

cod. proc. pen. e la sua potenziale idoneità a offrire informazioni su di esso con
carattere di assoluta rilevanza, in un senso o nell’altro, lungi dal risultare il frutto
di ipotesi ricostruttiva originale e autonoma del giudice, emergevano
chiaramente dalla prospettazione dell’accusa.
Si trattava invero a ben vedere, come lo stesso ricorrente espressamente
ammette, di chiarire un aspetto del procedimento di accertamento dello stato
alcolemico operato mediante alcoltest, come tale strumentale e implicito al
relativo tema istruttorio, a sua volta ovviamente centrale nel processo e già in
esso come tale ben presente.

4. La declaratoria di inammissibilità – che consegue al riscontro della
manifesta infondatezza del ricorso – impedisce di rilevare la prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il

istruttorio ma anche l’esistenza della prova disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 507

ricorso; conf. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400).

5. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del
13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata – avuto riguardo al
grado di colpa ravvisabile – come da dispositivo.

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1\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 3/6/2015

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