Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36025 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36025 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVARISTA NUNZIO, nato il 16/12/1967
avverso la sentenza n. 2114/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Salerno
confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva
dichiarato Nunzio Avarista colpevole del reato p. e p. dall’art. 95 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, a lui ascritto perché, nel presentare istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, aveva autocertificato falsamente il reddito
complessivo valutabile a tal fine, dichiarando che il reddito riferibile al proprio
nucleo familiare (percepito dalla nonna Apicella Giovanna) ammontava ad €
9.384,00 (anziché ad € 12.277,00) e di non essere in possesso di beni (essendo
invece egli risultato proprietario di una autovettura Fiat Punto): fatto commesso
il 16/5/2006. Concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla

1

Data Udienza: 03/06/2015

contestata recidiva, il predetto era stato condannato alla pena di un anno di
reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Avverso tale decisione l’imputato, personalmente, propone ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo deduce nullità della sentenza per l’omessa notifica del decreto
di citazione per il giudizio di appello nei confronti di esso imputato, in quanto non
eseguita nell’istituto di detenzione ove era al tempo ristretto.

tenuto conto del fatto che il cedolino della pensione della propria nonna indicava
un ammontare inferiore a quello ricostruito dalla Guardia di Finanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve preliminarmente dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione,
maturata anteriormente alla presente decisione.
Essendo stato, infatti, il reato commesso – come detto – in data 16/5/2006,
risulta decorso per intero, alla data odierna, non registrandosi sospensioni dello
stesso che possano condurre a un diverso calcolo, il termine di prescrizione
massimo pari ad anni sette e mesi sei, risultante dal combinato disposto del
citato art. 157 cod. pen. e dell’art. 161, comma 2, cod. pen. che, come noto,
fissa il limite massimo di un quarto per l’aumento del visto termine
prescrizionale, in caso di intervento di eventi interruttivi del relativo decorso.

4. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia
diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano
evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il
fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all’art. 129 cpv. cod. proc.
pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di
estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la
prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che il
fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato
della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla
situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa
estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo,

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per non avere la Corte

implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti
costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez. 4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo,
Rv. 180023).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa non può ritenersi che risulti
evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv. cod. proc. pen..

5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in
punto di responsabilità, avuto riguardo quanto meno al motivo di ricorso

confronti dell’imputato, del quale non può invero predicarsi la manifesta
infondatezza.
Giova in proposito peraltro precisare che, secondo consolidato indirizzo di
questa S.C., la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa
estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile,
determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 cod.
proc. pen., salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici
accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la
nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (v.
ex multis Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, P.G. in proc. Gazzerotti e
altri, Rv. 249428; Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066).
Si aggiunga che, nel caso di specie, la prescrizione risulta maturata
anteriormente alla stessa sentenza d’appello, derivandone comunque – secondo
prevalente e preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la
rilevabilità d’ufficio della stessa nel giudizio di legittimità, anche nel caso in cui la
stessa non sia dedotta dal ricorrente e pur in presenza di ricorso di per sé
fondato su motivi inammissibili (v. ex multis

Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015,

Romano, Rv. 263889; Sez. 3, n. 2001 del 30/10/2014, Fasciana, Rv. 262014;
Sez. 3, n. 46969 del 22/05/2013, R., Rv. 257868; Sez. 5, n. 42950 del
17/09/2012, Xhini, Rv. 254633).

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio
perché estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 3/6/2015

impingente la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei

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