Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36024 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36024 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sabatini Morena n. il 29/1/1963 e Manili Yuri n. il 2/9/1990
nei confronti di:
Del Papa Giorgio n. il 20/4/1948 e Gestoil s.r.l. Umbria
inoltre:
Del Papa Giorgio n. il 20/4/1948 e Gestoil s.r.l. Umbria
avverso la sentenza n. 270/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di Perugia il 8/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 3/6/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. S. Spinaci, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo c) per intervenuta prescrizione, con eliminazione della
pena in aumento; nonché per il rigetto dei ricorsi delle parti civili,
dell’imputato e del responsabile civile;
udito per il Ministero dell’Ambiente l’avv.to dello Stato Urbani Neri F. che
ha concluso per la conferma delle statuizione civili;
udito per l’Inail l’avv.to G. Tota del foro di Roma che ha concluso per il
rigetto del ricorso dell’imputato;
udito per le parti civili ricorrenti l’avv.to G. Bongiorno del foro di Roma
che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi proposti;
uditi per la Regione Umbria e per il Comune di Campello sul Clitunno gli
avv.ti A. Stafficci del foro di Perugia e M. Marcucci del foro di Spoleto
che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata;
udito per il responsabile civile l’avv.to S. Santucci del foro di Perugia che
ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso;
uditi per l’imputato gli avv.ti G. La Spina del foro di Perugia e G. Valentino del foro di Roma, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 13/12/2011, il tribunale di Spoleto ha
condannato Giorgio Del Papa alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione,
nonché, in solido con la responsabile civile Gestoil s.r.l. (già Umbria Olii s.p.a.),
al risarcimento dei danni in favore delle diverse parti civili costituite, in relazione
alla commissione dei reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose,
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, incendio colposo e

2. In estrema sintesi, al Del Papa – nella qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della Umbria Olii S.p.A., società esercente attività di
raffinazione di oli vegetali – era stata ascritta la causazione del decesso di
Giuseppe Coletti, Maurizio Manili, Tullio Mottini e Vladimir Todhe, nonché delle
lesioni personali a carico di Klaudio Demiri, avvenuti in conseguenza di una
deflagrazione di vapori infiammabili contenuti nel serbatoio di olio di sansa
grezza n. 95, posto nell’area di stoccaggio dell’impianto della Umbria Olii s.p.a.
in Campello sul Clitunno; serbatoio in corrispondenza del quale le
vittime stavano realizzando, mediante saldatura sul relativo tetto, un sistema di
passerelle in esecuzione di un appalto conferito dalla Umbria Olii alla ditta
individuale di Maurizio Manili.
Secondo il tribunale spoletino, il Del Papa doveva ritenersi altresì
responsabile dell’omessa dotazione dell’area di stoccaggio degli olii vegetali (tra i
quali l’olio di sansa grezza) di un adeguato impianto antincendio, nonché
dell’omessa dotazione, dei serbatoi contenenti i prodotti, di un sistema di
sicurezza per l’inertizzazione e il controllo delle atmosfere esplosive, nonché di
un sistema di rilevazione della presenza di vapori infiammabili e di altre misure
idonee a evitare i pericoli di esplosione all’interno dei serbatoi e nelle altre aree a
rischio di spandimenti; fatti commessi con l’aggravante di aver cagionato il
descritto infortunio mortale plurimo, oltre a un incendio secondario alla descritta
esplosione (anch’esso imputato al Del Papa a titolo di colpa), determinatosi a
seguito della fuoriuscita dell’olio contenuto nel serbatoio n. 95, seguito
dall’esplosione dei serbatoi n. 94 e n. 93, dai quali era fuoriuscito ulteriore olio,
con successiva recrudescenza dell’incendio, domato solamente dopo tredici ore
con l’impiego di numerosi vigili del fuoco e di notevoli quantità di mezzi di
spegnimento.
Da ultimo, all’imputato era stato attribuito lo sversamento, penalmente
rilevante ai sensi dell’art. 674 c.p., di notevoli quantità di oli vegetali, compresi
gli oli di sansa grezza con presenza di residui di solventi, che dallo stabilimento
industriale si erano riversati a valle sulla S.S. Flaminia e nel fiume Clitunno.

2

getto pericoloso di cose, tutti commessi in Cannpello sul Clitunno, il 25/11/2006.

3. Con sentenza resa in data 8/11/2013, la corte d’appello di Perugia, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver assolto l’imputato dal
reato di omessa adozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, perché
il fatto non costituisce reato, e aver dichiarato non doversi procedere in relazione
al reato di cui all’art. 674 c.p., in ragione dell’intervenuta prescrizione, ha
rideterminato la pena nei confronti dell’imputato (anche a seguito di una
rivalutazione delle circostanze), in relazione alle residue imputazioni di omicidio

definitivamente nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione.
La stessa corte, riconosciuto il concorso di colpa di Maurizio Manili, nella
misura di un terzo, in relazione alla causazione dei reati di omicidio colposo
plurimo, lesioni colpose e di incendio colposo, ha ridotto le somme già liquidate,
in favore delle parti civili costituite quali congiunti del Manili, a titolo di
provvisionale e di risarcimento del danno.

4. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno
proposto ricorso per cassazione l’imputato, Giorgio Del Papa, la responsabile
civile, Gestoil s.r.l. in liquidazione, nonché le parti civili Morena Sabatini e Yuri
Manili.

5. Giorgio Del Papa ha proposto ricorso sulla base di due distinti atti
d’impugnazione.
5.1. Con il primo atto, a firma dell’avv.to Giuseppe La Spina, l’imputato
propone ricorso sulla base di otto motivi d’impugnazione.
5.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in
cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’omettere il rilievo della nullità
processuale verificatasi a seguito della mancata acquisizione della memoria
offerta in produzione dalla difesa dell’imputato, ai sensi dell’art. 121 c.p.p.,
dinanzi al giudice dell’udienza preliminare in data 18/3/2009.
5.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per vizio di motivazione, essendo la corte territoriale incorsa nel travisamento
degli esiti dell’istruttoria probatoria condotta nel corso del giudizio, con
particolare riguardo alla ricostruzione delle modalità attraverso le quali la ditta
Manili aveva progettato l’esecuzione (mediante imbullonatura e non già
mediante saldatura) del sistema delle passarelle sui serbatoi dell’Umbria Olii,
nonché con riguardo all’assenza di alcun uso dell’esano nel procedimento di
raffinazione degli oli vegetali eseguito all’interno dell’azienda Umbria Olii:

colposo plurimo, lesioni colpose e di incendio colposo, stabilendola

N;

procedimento realizzato attraverso il ricorso a impianti di tipo fisico, a differenza
delle tecniche utilizzate nelle imprese di estrazione dell’olio di sansa.
Più in generale, la corte territoriale avrebbe gravemente tradito le risultanze
dell’istruttoria dibattimentale, che avevano smentito l’ipotesi, prospettata dai
consulenti tecnici del pubblico ministero, dell’innesco dell’esplosione per effetto
della saldatura delle passerelle sui serbatoi dell’olio, essendo piuttosto rimasta
confermata l’ipotesi alternativa dell’incendio causato dalla lacerazione delle
lamiere del serbatoio n.95 a seguito dello strappo alla base dello stesso scaturito

dipendente dell’appaltatore Manili, alla cui responsabilità doveva essere pertanto
integralmente ricondotta la causazione del sinistro.
5.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, avendo la corte
territoriale, nel procedere alla ricostruzione delle modalità di verificazione
dell’innesco dell’incendio (se a seguito dell’esplosione provocata dalla saldatura
delle passerelle sul serbatoio dell’olio, o piuttosto in conseguenza dello strappo
alla base di questo), acriticamente aderito alle conclusioni dei consulenti tecnici
del pubblico ministero, senza rilevarne le gravi contraddizioni, rispetto alle
risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, e senza provvedere
all’ammissione di una doverosa perizia d’ufficio indispensabile al fine di dirimere
gli insanabili contrasti interpretativi sul punto emersi rispetto alle prospettazioni
esplicative e a quelle d’indole tecnico-scientifica avanzate dalla difesa, così come
diffusamente e analiticamente riportate in ricorso.
5.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione (ancora nella forma del travisamento
della prova), avendo la corte territoriale accertato la responsabilità dell’imputato
nonostante la mancata acquisizione di alcuna certezza circa l’esatto sviluppo del
decorso causale a monte dell’evento lesivo oggetto d’esame, attesa la
coesistenza, con quella accusatoria, di un’ipotesi eziologica alternativa, dotata di
altrettanto concreta plausibilità (quale quella dell’innesco dell’incendio a seguito
dell’abnorme e improvvida manovra del gruista), come visivamente desumibile
dai filmati della videosorveglianza acquisiti agli atti del giudizio a loro volta
riscontrati dalla corrispondente documentazione fotografica.
5.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e
del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella
ricostruzione dei profili della colpa dell’imputato, siccome
erroneamente ricondotta a un quadro normativo in relazione al quale nessuna
effettiva violazione è risultata concretamente ascrivibile all’imputato, con
particolare riferimento al puntuale assolvimento, da parte dello

dall’azione, abnorme e imprevedibile, del manovratore della gru e, dunque, di un

\-,

stesso, degli obblighi connessi al coordinamento e alla cooperazione, ai fini della
sicurezza dei lavoratori, con l’impresa appaltatrice (ex art. 7 d.lgs. n. 626/94
nella formulazione vigente ratione temporis);

impresa appaltatrice alla cui

esclusiva responsabilità andava pertanto ricondotta l’eventuale violazione delle
disposizioni che imponevano l’assoluto divieto di procedere all’uso della
saldatrice per l’assicurazione delle passarelle ai serbatoi dell’olio, siccome
espressione normativa finalizzata alla cautela di un rischio specifico
dell’appaltatore (ex art. 88-septies, d.lgs. n. 626/94), in nessun modo ascrivibile

committente, che aveva peraltro espressamente convenuto con l’impresa
appaltatrice il divieto di fare uso delle saldatrici per l’esecuzione dei lavori affidati
in appalto.
Per tali ragioni, nessun rimprovero avrebbe potuto muoversi all’imputato in
relazione al rispetto della normativa concernente il divieto delle operazioni di
saldatura, così come in relazione alla disciplina del trattamento dei materiali o
dei prodotti infiammabili o esplosivi o circa la conformità dei serbatoi dell’olio alla
normativa di settore per lo stoccaggio degli olii destinati alla raffinazione (cfr.
artt. 250, 246, 358 e 365 d.p.r. n. 547/55), come attestato dalle relazioni
tecniche acquisite agli atti del giudizio e dalle corrispondenti autorizzazioni
rilasciate dalle autorità amministrative competenti.
Né alcuna violazione era emersa in relazione al punto 23 del d.m. 18/2/1982
o del d.m. 31/7/1934, essendo rimasto pacificamente escluso il ricorso di alcuna
attività estrattiva (ma di sola raffinazione) all’interno degli stabilimenti della
Umbria Olii (con la conseguente esclusione dell’uso di alcun solvente nei
procedimenti produttivi ivi seguiti, in considerazione della presenza di tracce solo
minime di residui di esano nell’olio di sansa grezza), ed attesa la limitata
applicabilità del citato d.m. 31/7/1934 ai soli oli minerali e non a quelli vegetali
(come quello di sansa grezza).
Meramente formale, infine, doveva ritenersi la violazione concernente il
mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi da parte dell’impresa
dell’imputato, considerata la sostanziale irrilevanza dell’aggiunta di quattro
serbatoi di stoccaggio alla preesistente struttura aziendale: aggiunta di per sé
inidonea a imporre un nuovo preventivo collaudo da parte dell’autorità
amministrativa competente.
5.1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale
erroneamente ricostruito i profili del concorso di colpa del Manili nella produzione
dell’evento dannoso (anche per effetto del travisamento degli elementi di prova
sul punto acquisiti), determinandolo in una misura (pari a un terzo) palesemente

all’ambito della responsabilità di cooperazione e di coordinamento dell’impresa

sk..
.-

sproporzionata e sottostimata rispetto all’entità del concorso dell’imputato,
atteso il carattere determinante e decisivo dei gravissimi aspetti della colpa
i
i

dell’appaltatore nell’economia causale dell’evento.
5.1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, essendo la corte territoriale pervenuta
alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico dell’imputato
(pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione) sulla base di un grave
travisamento degli elementi di prova acquisiti in relazione al minimo (se non
nullo) contributo causale alla produzione dell’evento, nonché in relazione al
carattere sostanzialmente trascurabile, sul piano eziologico, dei pretesi profili di
colpa dell’imputato, con la conseguente illogica applicazione dei parametri
legislativi di commisurazione della pena, tanto con riguardo alla determinazione
della pena-base (erroneamente riferita al quarto comma, come novellato,
dell’art. 589 c.p., anziché al terzo comma dello stesso articolo,

ratione

temporis), quanto in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze
attenuanti generiche, ingiustificatamente ritenute equivalenti alle contestate
aggravanti.
5.1.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in
cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’omettere il rilievo del difetto di
legittimazione attiva (con la conseguente esclusione) dell’Inail a costituirsi parte
civile nei confronti dell’imputato, attesa la sopravvenienza al fatto dell’art. 1, co.
910, lett b), della legge 27/12/2006 n. 296, che ha per la prima volta introdotto,
sul piano sostanziale, il diritto dell’Inali ad agire in via di regresso nei confronti
del committente chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore per gli
infortuni subiti dai dipendenti di questi, con la conseguente irrilevanza della
modificazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 626/94 (operata dalla legge n. 123/2007)
alla quale la giurisprudenza di legittimità (sul punto richiamata dalla corte
territoriale) ha attribuito la volontà di riconoscere all’Inail la legittimazione a
costituirsi parte civile nei confronti del datore di lavoro per l’esercizio dell’azione
di regresso.
Allo stesso modo, la corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso
l’eccezione di esclusione sollevata dall’imputato nei confronti del Ministero
dell’Ambiente (anch’esso costituitosi parte civile), avendo erroneamente
interpretato le norme del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riguardo alla
preclusione all’esercizio o alla prosecuzione dell’azione civile sancita dall’art. 315
del d.lgs. n. 152/2006 cit., avuto riguardo all’avvenuta riparazione in forma
specifica del danno ambientale come attestato dallo stesso giudice d’appello.
Peraltro, laddove il ministero in esame avesse agito al fine di ottenere la
restituzione delle somme dallo stesso versate in favore della Presidenza del

i

Consiglio dei ministri (e da questa attribuite al commissario delegato in persona
del presidente della regione dell’Umbria), detta somma avrebbe dovuto essere
rivendicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la
corrispondente rituale costituzione di parte civile: azione che sarebbe risultata
peraltro priva di fondamento, atteso il sopravvenuto venir meno di alcun danno,
a seguito del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’imputato e della
società responsabile civile.
Proprio in forza di tali premesse, secondo la prospettazione del ricorrente,

riconoscimento del difetto di legittimazione attiva della regione Umbria, siccome
priva di titoli necessari a costituirsi parte civile, a seguito della già nominata
reintegrazione in forma specifica del danno ambientale e dall’avvenuta ricezione,
da parte dell’ente regionale, di somme dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
di gran lunga superiori a quelle che la stessa assume di aver speso. Premesse, a
loro volta suscettibili di rendere infondato il riconoscimento della provvisionale
liquidata, tenuto altresì conto del carattere del tutto indimostrato del danno
all’immagine lamentato dall’ente territoriale.
Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di
estendere la riduzione delle somme riconosciute a titolo di provvisionale e di
danno nei confronti di tutte le parti civili, compresi gli enti pubblici, avuto
riguardo al concorso di colpa positivamente riconosciuto in capo al Manili.
5.1.9. Con l’ultimo motivo di ricorso, l’imputato propone istanza per la
sospensione dell’esecuzione delle condanne civili pronunciate a suo carico, ai
sensi dell’art. 612 c.p.p., in ragione della rilevante entità delle poste risarcitorie
e del concreto rischio d’impossibilità della relativa ripetizione, anche nei confronti
dei soggetti già individuati quali corresponsabili dei danni.
5.2. Con il secondo atto, a firma dell’avv.to Giuseppe Valentino, l’imputato
propone ricorso sulla base di cinque motivi d’impugnazione.
5.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e
del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale (anche ai sensi
degli artt. 24 e 111 della Costituzione e della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: c.d. Cedu)
nell’omettere il rilievo della nullità processuale verificatasi a seguito della
mancata acquisizione della memoria offerta in produzione dalla difesa
dell’imputato, ai sensi dell’art. 121 c.p.p., dinanzi al giudice dell’udienza
preliminare in data 18/3/2009.
5.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per violazione di legge (anche ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione e
della Cedu), avendo la corte territoriale erroneamente disatteso l’istanza di

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deve ritenersi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede d’appello, attesa l’assoluta
necessità di procedere alla rivalutazione degli elementi di prova acquisiti nel
corso del procedimento al fine di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la
responsabilità penale dell’imputato.
5.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale (anche ai sensi
degli artt. 24 e 111 della Costituzione e della Cedu) per aver erroneamente
omesso di disporre una perizia quale prova decisiva (anche ai fini dell’art. 606,

scientifica insorti nel corso del giudizio tra gli ausiliari del pubblico ministero e il
consulente tecnico dell’imputato.
5.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità
penale dell’imputato sulla base di una travisata interpretazione delle informazioni
probatorie di natura dichiarativa e documentale complessivamente acquisite nel
corso del giudizio, con particolare riguardo agli elementi di prova relativi alla
ricostruzione dei passaggi essenziali del dinamismo causale che condusse
all’evento lesivo oggetto di giudizio.
In particolare, il ricorrente si duole della scorretta interpretazione fornita
dalla corte territoriale delle risultanze dei filmati registrati dalle telecamere della
sorveglianza, dalle quali era emerso in modo inequivocabile l’avvenuto innesco
delle fiamme per effetto dell’abnorme e improvvida manovra del gruista
dipendente della ditta Manili; manovra dalla quale era dipesa la lacerazione dalla
base del serbatoio di stoccaggio dell’olio di sansa e la successiva deflagrazione
dell’incendio.
Viceversa, i giudici del merito sono pervenuti alla conferma della
ricostruzione esplicativa dei consulenti del pubblico ministero sulla base di
un’errata e contraddittoria interpretazione degli elementi probatori disponibili (e,
in primo luogo, della natura e delle caratteristiche dell’esano e delle relative
possibili quantità rinvenibili nell’olio di sansa già estratto), di per sé inidonea a
garantire una sufficiente contezza della prospettazione accusatoria, al di là di
ogni ragionevole dubbio.
Particolarmente significative in tal senso, secondo il ricorrente, devono
ritenersi le lacune argonnentative e probatorie del discorso condotto dalla corte
territoriale con riguardo all’innesco dell’esplosione a seguito della pretesa
saldatura del sistema delle passarelle sul tetto del serbatoio dell’olio e alla
successiva esplosione di questo: circostanze del tutto sfornite di adeguato
supporto probatorio, ed anzi smentite dal contenuto dei diversi elementi di prova
dichiarativa, filmica e documentale richiamati in ricorso (e inspiegabilmente

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lett d), c.p.p.) allo scopo di dirimere gli irriducibili contrasti di natura tecnico-

trascurati dai giudici del merito), oltre che di congruenti conferme sul piano
tecnico-scientifico.
5.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale ricostruito
la pretesa posizione di garanzia dell’imputato sulla base di una scorretta
interpretazione del significato della relazione contrattuale tra il committente e
l’appaltatore, trascurando la considerazione dell’avvenuta scrupolosa osservanza,
da parte dell’imputato, di tutte le norme cautelari allo stesso riferibili (con

dei rischi interferenziali, senza alcuna ingerenza nell’attività aziendale del
Manili), e viceversa erroneamente ascrivendo, a carico dell’imputato, talune
responsabilità proprie dell’appaltatore in relazione alla gestione di rischi specifici
di questo e dallo stesso non adeguatamente cautelati.
In particolare, del tutto erronea, siccome frutto di un travisamento della
prova, deve ritenersi l’affermazione sostenuta dalla corte territoriale secondo cui
l’imputato avrebbe concordato – o, quantomeno, tollerato – l’iniziativa del Manili
di procedere alla saldatura delle passerelle sui serbatoi dell’olio, essendo
piuttosto risultata l’avvenuta espressa proibizione, da parte del Del Papa, del
ricorso alla saldatura di dette passerelle in ragione della pericolosità
dell’operazione; circostanza, peraltro, ben nota allo stesso appaltatore, anche in
ragione della relativa conoscenza ultradecennale delle attività e dei luoghi
aziendali della Umbria Olii, ad ulteriore conferma, per altro verso, della
ragionevolezza e della legittimità dell’affidamento riposto dall’imputato in ordine
alla sicura idoneità dell’appaltatore all’esecuzione in piena autonomia delle
lavorazioni allo stesso affidate.
Sotto altro profilo, la corte territoriale sarebbe incorsa nell’erronea
applicazione della normativa secondaria di cui al d.m. 31/7/1934 e al d.m.
16/2/1982, siccome fonti normative del tutto estranee al caso di specie, neppure
applicabili in via analogica. Né all’imputato sarebbe stata ascrivibile la
consapevolezza del rischio d’incendio connesso alla presenza di esano nell’olio di
sansa, avuto riguardo al basso limite d’infiammabilità dello stesso (peraltro
eventualmente presente solo in forma di residui), con la conseguente esclusione
dei necessari presupposti per un adeguato riscontro del coefficiente soggettivo
della colpa.
Da ultimo, il ricorrente si duole dell’avvenuto illogico riconoscimento del
concorso di colpa dell’appaltatore nella sola misura del 30%, a dispetto della
decisiva entità del relativo apporto causale rispetto alla concreta verificazione
dell’evento lesivo.

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particolare riguardo alla correttezza della scelta dell’appaltatore e alla gestione

5.3. Con memoria depositata in data 14/5/2015, i difensori dell’imputato
hanno proposto due motivi nuovi, ex art. 585 c.p.p..
Con il primo motivo, i difensori dell’imputato eccepiscono la violazione di
legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver omesso di rilevare
l’intervenuta prescrizione del reato di incendio colposo ascritto al Del Papa,
essendo decorso il termine di sei anni dal fatto (sette anni e mezzo per
l’incidenza delle interruzioni) previsti dall’art. 157 c.p., così come ristabilito a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 28/5/2014.

avanzata nei confronti della sentenza impugnata, con particolare riguardo
all’applicazione analogica dei decreti ministeriali 31/7/1934 e 16/2/1982 operata
dai giudici del merito, attesa l’inapplicabilità agli oli vegetali (come l’olio di
sansa) della normativa di sicurezza dettata con riguardo alla gestione degli oli
minerali, in conformità all’espressa motivazione sul punto elaborata dal Consiglio
di Stato nella sentenza n. 3664 del 10/4/2014 richiamata in memoria.

6. Il responsabile civile Gestoli s.r.l. in liquidazione (già Umbria Olii s.p.a.), a
mezzo del proprio difensore, propone ricorso sulla base di cinque motivi
d’impugnazione.
6.1. Con il primo motivo la responsabile civile censura la sentenza
impugnata per violazione di legge, recuperando il medesimo motivo di
impugnazione già avanzato dall’imputato con riguardo all’omesso rilievo della
nullità processuale verificatasi a seguito della mancata acquisizione della
memoria offerta in produzione dalla difesa dell’imputato, ai sensi dell’art.121
c.p.p., dinanzi al giudice dell’udienza preliminare in data 18/3/2009.
6.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova,
avendo la corte territoriale erroneamente ricostruito il dinamismo causale alla
base dell’evento dannoso verificatosi, in contrasto con le obiettive risultanze
dell’istruzione dibattimentale, dalla quale era emerso come l’impresa Manili
avesse progettato (in accordo con la società committente) la realizzazione del
sistema delle passarelle sui serbatoi dell’olio mediante imbullonatura, senza
alcun ricorso alla tecnica della saldatura, che, ove eventualmente praticata,
avrebbe dovuto integralmente ricondursi all’autonoma e arbitraria iniziativa dei
dipendenti dell’appaltatore, stante il mancato intervento di alcuna accettazione o
tolleranza da parte della connmittenza.
Sotto altro profilo, la società ricorrente evidenzia l’insussistenza di alcuna
rimproverabilità, a proprio carico, dell’inosservanza, da parte dell’appaltatore,
delle misure di prevenzione in relazione ai rischi specifici di questo, attesa la

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Con il secondo motivo, i difensori dell’imputato ribadiscono la censura

mancata riscontrabilità, in connessione alle lavorazioni affidate all’impresa Manili,
di rischi di tipo interferenziale in ipotesi riconducibili alla responsabilità
dell’Umbria Olii s.p.a..
La società committente avrebbe, pertanto, integralmente provveduto
all’assolvimento dei doveri di cooperazione previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.
626/94, affidando l’incarico

de quo a un’impresa dotata della necessaria

competenza tecnica e gestendo gli eventuali rischi interferenziali nel pieno
rispetto dell’autonomia dell’impresa appaltatrice, attenendosi al dovere di non

6.3. Con il terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata
per violazione di legge e vizio di motivazione, nella forma del travisamento della
prova, avendo la corte territoriale, nel procedere alla ricostruzione delle modalità
di verificazione del sinistro (se a seguito dell’esplosione provocata dalla saldatura
delle passerelle sul serbatoio dell’olio, o piuttosto in conseguenza dello strappo
delle lamiere del serbatoio provocato dal gruista), acriticamente aderito alle
conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, senza rilevarne le gravi
contraddizioni, rispetto alle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, e
senza provvedere all’ammissione di una doverosa perizia d’ufficio indispensabile
al fine di dirimere gli insanabili contrasti interpretativi sul punto emersi rispetto
alle prospettazioni esplicative e a quelle di indole tecnico-scientifica avanzate
dalle difese, così come diffusamente e analiticamente riportate in ricorso.
6.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole della violazione di
legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata,
con particolare riguardo al travisamento della prova concernente la violazione del
divieto della saldatura, nella specie rigorosamente imposto dalla società
committente all’impresa appaltatrice.
Sotto altro profilo, la ricorrente ribadisce l’avvenuto pieno rispetto, da parte
della stessa, dei propri doveri di scelta dell’impresa appaltatrice (in relazione alla
sussistenza dei requisiti di capacità economica e di competenza tecnica) nonché
di cooperazione per la gestione dei rischi interferenziali, con particolare
riferimento alla determinazione delle modalità di realizzazione del sistema delle
passarelle mediante la tecnica dell’imbullonatura, con la conseguente illogicità
del riconoscimento della responsabilità dell’imputato (e, conseguentemente,
della società responsabile civile), nella causazione dell’evento lesivo, in una
misura pari a due terzi, del tutto sproporzionata rispetto al carattere
determinante e largamente decisivo delle più gravi responsabilità riscontrabili
nella condotta dell’impresa appaltatrice.
6.5. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale

11

ingerenza nell’esecuzione dei relativi lavori.

erroneamente omesso di rilevare il difetto di legittimazione dell’Inail, nonché del
Ministero dell’ambiente e della Regione Umbria, a costituirsi parte civile, in forza
delle medesime argomentazioni già in precedenza illustrate con riguardo al
ricorso dell’imputato.
Da ultimo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver
omesso di estendere la riduzione delle somme riconosciute a titolo di
provvisionale e di danno nei confronti di tutte le parti civili, compresi gli enti
pubblici, atteso il concorso di colpa positivamente riconosciuto in capo al Manili.

la sospensione dell’esecuzione delle condanne civili pronunciate a proprio carico,
ai sensi dell’art. 612 c.p.p., in ragione della rilevante entità delle somme
individuate e del concreto rischio d’impossibilità della relativa ripetizione, anche
nei confronti dei soggetti già accertati quali corresponsabili dei danni.

7. Le parti civili Morena Sabatini e Yuri Manili, a mezzo del medesimo
difensore, propongono ricorso sulla di base di due autonomi (sebbene
sostanzialmente sovrapponibili) atti d’impugnazione, articolati in sei motivi di
censura.
7.1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
violazione di legge, avendo la corte territoriale, in difformità sul punto dalla
decisione del primo giudice, affermato la sussistenza del concorso di colpa di
Maurizio Manili nella causazione dell’evento dannoso oggetto di giudizio, del tutto
trascurando la decisiva circostanza costituita dalla grave omissione, ascrivibile al
Del Papa, circa l’informazione sui rischi specifici inerenti le lavorazioni affidate in
appalto all’impresa del Manili, con particolare riguardo alla presenza di solventi
(fonte di atmosfere esplosive) contenuti nel serbatoio sul quale l’appaltatore era
stato chiamato a eseguire la propria opera.
Proprio la mancata consapevolezza, da parte dell’appaltatore, dei rischi
specifici connessi al contenuto dei serbatoi, aveva indotto il Manili, senza alcuna
obiezione da parte del committente (ed anzi nella piena consapevolezza di
questo), a fare uso delle saldatrici nel corso delle lavorazioni destinate alla
collocazione delle passerelle sui serbatoi aziendali della Umbria Olii.
Al riguardo, nessuna violazione dell’art. 250 d.p.r. n. 547/55 (là dove
impone, tra gli altri, il divieto dell’uso di saldatrici su recipienti chiusi) avrebbe
potuto ascriversi al Manili (come viceversa erroneamente ritenuto dalla corte
territoriale), attesa la limitata inerenza di detta norma (alla stregua di
un’interpretazione sistematica del relativo testo) alle sole lavorazioni effettuate
su recipienti contenenti sostanze pericolose e, pertanto, in corrispondenza di
situazioni di fatto nella specie non riconoscibili, né adeguatamente prospettate

12

6.6. Con un ultimo motivo, la società responsabile civile propone istanza per

alla consapevolezza dell’appaltatore, anche attraverso l’eventuale collocazione di
segnaletiche o avvertenze in prossimità dei luoghi di lavoro, pur ammessa la
qualificazione, alla stregua di “recipienti chiusi”, dei serbatoi de quibus dotati di
sfiatatoio.
Del pari erronea, secondo la prospettazione dei ricorrenti, deve ritenersi
l’interpretazione fornita dalla corte territoriale delle disposizioni dì cui agli artt. 7
e 88 septies del d.lgs. n. 626/94 (in tema di cooperazione nella gestione dei

rischi interferenziali), avendo i giudici d’appello trascurato la considerazione di

dalle gravi inadempienze dell’imputato in relazione ai propri doveri di
coordinamento delle attività d’impresa e di individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esecuzione di
attività lavorative in corrispondenza dei serbatoi della Umbria Olii s.p.a..
7.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente riconosciuto il
concorso di colpa del Manili nella causazione dell’evento dannoso oggetto di
giudizio, in contrasto con gli stessi principi dettati dal codice civile in materia di
attività pericolose (in assenza di alcun caso fortuito idoneo a escludere la
responsabilità del danneggiante: art. 2050 c.c.), nonché in tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.), di regola non invocabile laddove il
danneggiato non abbia tempestivamente rimosso una situazione pericolosa
creata dallo stesso danneggiante.
Nella specie, la dove l’imputato avesse tempestivamente trasferito
all’impresa appaltatrice le dovute conoscenze sui rischi specifici esistenti
all’interno dell’azienda del committente, il Manili avrebbe certamente evitato di
esporre se stesso e i propri lavoratori ai gravi rischi allo stesso celati, la cui
pretesa insussistenza era stata per altro verso confermata dalla mancanza di
alcuna reazione del committente all’uso coram populo delle saldatrici da parte
degli operai dell’impresa appaltatrice, semmai valendo sul punto l’applicabilità
della disciplina penalistica sull’errore dell’agente determinato dall’altrui inganno
che, ai sensi dell’art. 48 c.p., rende l’autore mediato responsabile del fatto
materialmente commesso dal soggetto ingannato.
7.3. Con il terzo motivo, le parti civili ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale illogicamente
ritenuto di ascrivere al Manili la responsabilità del concorso nella causazione
dell’evento dannoso oggetto di giudizio, dopo aver accertato inequivocabilmente:
1) l’omessa valutazione, da parte dell’imputato, dei gravi rischi connessi allo
stoccaggio dell’olio di sansa grezza nei serbatoi aziendali; 2) la conseguente
omessa informazione dell’appaltatore in ordine al ricorso di detti rischi, e 3) la

13

tutte le implicazioni derivabili (con specifico riguardo alla posizione del Manili)

mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione funzionali alla
preservazione della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, i profili di contraddittorietà della decisione relativa al ritenuto
concorso di colpa del Manili emergerebbero con evidenza dal rilievo, fatto proprio
dai giudici d’appello, secondo cui, laddove l’appaltatore fosse stato reso edotto
dei rischi specifici esistenti in loco, si sarebbe certamente astenuto dal ricorso
all’uso delle saldatrici; uso nella specie propiziato dalle gravi omissioni e
inadempienze dell’imputato, da considerare, conseguentemente, quali uniche ed

fatto.
Sul punto, la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato
un’adeguata valutazione del principio dell’affidamento, contraddittoriamente
escludendo (dopo aver enumerato le forme delle gravi responsabilità del Del
Papa) che il Manili potesse legittimamente confidare nell’avvenuta valutazione,
da parte dell’imputato, di tutti i rischi connessi all’esercizio di attività lavorative
in ambito aziendale, con la conseguente erroneità dell’assunto, illogicamente
sostenuto dalla corte territoriale, per cui il Manili avrebbe agevolmente potuto
riconoscere le prevedibili fonti di rischio connesse allo stoccaggio dell’olio di
sansa nell’azienda della società committente.
Al riguardo, i ricorrenti si dolgono del travisamento della prova testimoniale
in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’interpretazione delle dichiarazioni
rese dal teste Caldarelli, là dove ha inequivocabilmente attestato la
consuetudine, largamente invalsa nell’azienda dell’imputato, dell’uso di saldatrici,
sui cui rischi non era mai stata sollevata obiezione di sorta.
7.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale
erroneamente ritenuto sussistente un preteso nesso di causalità tra i profili di
colpa ascritti alla condotta del Manili e l’evento dannoso oggetto dell’odierno
esame, avendo al riguardo trascurato come tale ultimo evento in nessun caso
avrebbe potuto considerarsi la concretizzazione dei rischi cautelati dalle norme di
colpa specifica asseritamente violate dall’appaltatore; violazioni nella specie
individuate nel (colpevole) mancato riconoscimento del rischio generico connesso
all’espletamento di lavori su un silos contenente oli vegetali, e non già del rischio
specifico riguardante il pericolo di deflagrazione derivante dall’innesco di una
miscela esplosiva dovuto alla presenza dell’esano.
7.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e
del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel pronunciare
l’assoluzione del Del Papa (perché il fatto non costituisce reato) in relazione
all’imputazione di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

14

esclusive condizioni causalmente efficienti in relazione alla determinazione del

Al riguardo, le parti civili evidenziano gli aspetti di erroneità,
contraddittorietà e illogicità delle argomentazioni sul punto valorizzate dalla corte
territoriale, avendo quest’ultima attribuito sul punto un’impropria rilevanza
all’esclusione dell’aggravante della colpa cosciente relativamente al delitto di
omicidio, trascurando la significativa circostanza che l’imputato non avesse mai
concretamente provveduto a valutare e gestire i rischi specifici inerenti alla
giacenza nei serbatoi aziendali di olio di sansa grezza, a dispetto della sicura
concretezza del rischio di formazione di miscele esplosive, in tal senso non

all’interno dei luoghi aziendali e, conseguentemente, non rispondere
dell’imputazione sollevata nei relativi confronti anche nella prospettiva soggettiva
del dolo.
7.6. Con il sesto e ultimo motivo, i ricorrenti si dolgono del vizio di
motivazione e della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale
nel quantificare immotivatamente nella misura di un terzo l’entità del concorso di
colpa riconosciuto in capo al Manili, e nel procedere erroneamente alla riduzione
nella misura di un terzo anche dell’importo liquidato, a titolo di risarcimento
del danno o di mera provvisionale, con riguardo ai pregiudizi vantati iure proprio
(e non già iure successionis) dai prossimi congiunti del Manili.

8. Con memoria depositata in data 25/11/2014, il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, nel confutarne le argomentazioni, ha
concluso per il rigetto del ricorso dell’imputato.

9. Con memoria di replica ex art. 611 c.p.p., depositata in data 14/5/2015, i
difensori dell’imputato, nel confutarne le argomentazioni, hanno concluso per il
rigetto del ricorso delle parti civili e per il contestuale accoglimento delle proprie
impugnazioni.

10. Con memoria depositata in data 25/5/2015, l’Inail ha concluso per il
rigetto delle impugnazioni proposte dall’imputato, con la conferma delle
statuizione civili emesse in proprio favore dalla corte territoriale.

11.

Con due distinti memorie depositate in data 27/5/2015, le parti

civili, Morena Sabatini e Yuri Manili, nel richiamare talune delle argomentazioni
già illustrate con i ricorsi originariamente proposti, hanno concluso per il relativo
accoglimento.

15

potendo l’imputato non rappresentarsi la situazione di pericolo esistente

12. All’odierna udienza, le parti civili, Ministero dell’Ambiente, Regione
Umbria, Comune di Campello sul Clitunno e Inail hanno concluso in conformità
alle note scritte contestualmente depositate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
13. Entrambi i ricorsi proposti nell’interesse dell’imputato Giorgio Del Papa
devono ritenersi privi di fondamento, ad eccezione delle questioni riguardanti
l’intervenuta prescrizione dei reati d’incendio colposo e di lesioni personali

del trattamento sanzionatorio.
Integralmente infondati, viceversa, devono ritenersi il ricorso proposto dal
responsabile civile, Gestoli s.r.I., e i ricorsi proposti dalle parti civili, Morena
Sabatini e Yuri Manili.

14.

Devono essere preliminarmente disattesi i motivi d’impugnazione

proposti dall’imputato e dal responsabile civile in relazione alla pretesa nullità
processuale verificatasi (anche ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione e
della Cedu) a seguito della mancata acquisizione, da parte del giudice per le
indagini preliminari, all’udienza del 18/3/2009, della memoria offerta in
produzione dalla difesa dell’imputato ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
Sul punto – prima ancora del rilievo concernente la mancata tempestiva
sollevazione, da parte del difensore dell’imputato, della corrispondente eccezione
(in ragione della natura intermedia dell’eventuale nullità denunciata: cfr. Sez. 1,
Sentenza n. 31245 del 07/07/2009, Rv. 244321) – dev’essere in ogni caso
affermato il carattere dirimente (ai fini del rigetto della censura in esame)
dell’argomentazione relativa alla mancata consumazione, nella specie, di alcun
concreto vulnus delle prerogative defensionali dell’imputato, avendo avuto modo,
il difensore del Del Papa, di illustrare oralmente, alla medesima udienza, i
contenuti della predetta memoria non acquisita, rimanendo del tutto irrilevante
(sul piano della meritevolezza o dell’apprezzabilità in termini giuridici) il
prospettabile interesse dell’imputato a presentare in una determinata forma
(scritta, piuttosto che orale) i contenuti delle argomentazioni destinate a
sostenere le proprie ragioni difensive.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare la decisiva incidenza
nell’occasione spiegata dalla norma di cui all’art. 183 c.p.p., secondo cui, salvo
che sia diversamente stabilito, devono ritenersi in ogni caso sanate le nullità
processuali eventualmente consumatesi nel corso del procedimento, là dove la
parte si sia in concreto avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo
è preordinato (cfr. art. 183, lett. b), c.p.p.).

16

colpose allo stesso contestati, con la conseguente necessaria rideternninazione

15. Parimenti privi di fondamento devono ritenersi tutti i motivi articolati dai
difensori dell’imputato e dal responsabile civile in relazione alla ricostruzione del
nesso di causalità tra le condotte omissive contestate all’imputato e tutti gli
eventi lesivi allo stesso ascritti.
Sul punto, rilevano le censure critiche sollevate dalle difese in relazione alla
corretta configurazione giuridica della posizione di garanzia dell’imputato, nonché
i motivi d’impugnazione illustrati in relazione al preteso travisamento degli esiti

corte territoriale alle conclusioni raggiunte dai consulenti del pubblico ministero,
rispetto alle contrastanti valutazioni tecniche della difesa.
Detto travisamento avrebbe in particolare investito l’errata sottovalutazione,
da parte del giudice a quo, dell’ipotesi ricostruttiva alternativa sostenuta dalla
difesa (incline ad accreditare la spiegazione causale della deflagrazione
dell’incendio a seguito della lacerazione del serbatoio n. 95 da parte del gruista
della ditta Manili), con la conseguente consumazione di un chiaro e irriducibile
vizio motivazionale della decisione impugnata, non adeguatamente scongiurato
dalla rinnovazione dell’istruzione probatoria in sede d’appello, come
puntualmente (benché inutilmente) invocato dalla difesa dell’imputato e del
responsabile civile con particolare riguardo all’ammissione di una (decisiva)
perizia d’ufficio.

16. Sui punti da ultimo indicati, osserva in primo luogo il collegio come la
motivazione dettata dalla corte territoriale a sostegno del rigetto dell’istanza di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e in particolare dell’ammissione di
una perizia d’ufficio, debba ritenersi del tutto immune da vizi d’indole logica o
giuridica, correttamente elaborata e, pertanto, idonea a sottrarsi integralmente
alle censure sollevate dall’imputato.
In termini generali, varrà sottolineare come, secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio d’appello,
la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, co. 1, c.p.p.,
è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla
conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti
senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione
del giudice di merito, che deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità se
correttamente motivata (cfr., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 8936 del
13/01/2015, Rv. 262620).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato
l’insussistenza di alcuna necessità di procedere alla rinnovazione del

17

dell’istruzione probatoria, ivi compresa la ritenuta pregiudiziale adesione della

dibattimento, così come di disporre una perizia d’ufficio con eventuale funzione
di ‘arbitraggio’ tra le contrastanti prospettazioni tecniche dell’accusa pubblica e
della difesa, ben potendo pervenire alla decisione di merito, dirimendo le
questioni controverse sulla base del complesso degli elementi di prova acquisiti e
di quanto dagli stessi direttamente o logicamente rappresentato.
Si tratta di argomentazioni dotate di coerente linearità – idonee a dar conto
in modo logico della superfluità degli incombenti istruttori invocati dalle difese che le censure degli odierni ricorrenti non valgono a compromettere.

dell’ammissione della perizia invocata dalle difese, richiamando l’insegnamento
della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi ‘prova decisiva’, ai
sensi dell’art. 606 lett. d) c.p.p., quella sola prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove
esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez.
2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667),
ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza
intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105).
Con particolare riguardo al procedimento peritale, questa stessa corte di
legittimità ha ripetutamente statuito il principio, consolidatosi nel tempo, in forza
del quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di ‘prova decisiva’,
giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla
manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è
insindacabile ai sensi dell’articolo 606, lett. d) c.p.p. (v. Cass., Sez. 5, n.
12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Sez. 4, Sentenza n. 7444
del 17/01/2013, Rv. 255152).

17. Quanto alle censure sollevare dalle difese dell’imputato e del
responsabile civile, in ordine alle forme del dinamismo causale ch’ebbe a
condurre alla verificazione del grave evento lesivo oggetto di giudizio, osserva il
collegio come, attraverso ciascuna delle doglianze avanzate con le odierne
impugnazioni, i ricorrenti abbiano circoscritto il proprio discorso critico sulla
sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie
acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva
ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi
astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del
fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico
della complessiva riconfigurazione dell’intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla
base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d’appello ha
ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.

18

Peraltro, del tutto correttamente il giudice d’appello ha escluso la decisività

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett.
e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del
travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte
di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare
dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a

diversa e (secondo il proprio giudizio) più adeguata valutazione delle risultanze
processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett.
e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se
convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio,
avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata,
rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza
della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n.
35683/2007, Rv. 237652).
Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all’interpretazione delle
risultanze testimoniali valorizzate dai giudici del merito – di cui i ricorrenti hanno
in questa sede contestato il corretto compimento -, osserva il collegio come
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della
correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il
giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta
e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano
condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di
coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha
tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della
decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e
argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n.
11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi obiettivi idonei a
giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato:
evenienza, quest’ultima, risolutamente esclusa da entrambi i giudici del merito,
sulla base di una motivazione coerente e congruamente argomentata.
Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte
riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per

19

fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una

espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata.
Conviene sul punto insistere nel rilevare l’estraneità, alle prerogative del
giudice di legittimità, del potere di procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed

In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere
in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle
risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo
punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n.
1083/1998, Rv. 210019).
Quanto alle doglianze avanzate dai ricorrenti in ordine alla pretesa
inattendibilità scientifica della ricostruzione delle cause dell’incendio fatta propria
dai giudici d’appello, osserva il collegio, in conformità al consolidato
insegnamento di questa corte di legittimità, come, in tema di prova, in virtù del
principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le
diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile,
purché dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonché del contenuto
della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass., Sez. 4, n.
34747/2012, Rv. 253512; Cass., Sez. 4, n. 45126/2008, Rv. 241907; Cass.,
Sez. 4, n. 11235/1997, Rv. 209675), come puntualmente e scrupolosamente
avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, l’esigenza di fornire una congrua motivazione del rigetto delle tesi
e delle deduzioni contrarie a quelle condivise, può ritenersi adeguatamente
soddisfatta dal giudice anche attraverso l’esame complessivo delle ragioni
giustificative della decisione, allorché le articolazioni dello sviluppo
argomentativo della sentenza appaiano tali da lasciar ritenere implicitamente
superate le deduzioni disattese, per la logica incompatibilità delle stesse con
l’obiettiva ricostruzione dei fatti operata dal giudice sulla base delle fonti
probatorie richiamate e della coerente connessione delle stesse da parte del
consulente richiamato.
In breve – e per concludere sul punto – il canone del giudizio di condanna
rappresentato dal superamento del ragionevole dubbio (secondo la regola
codificata dall’art. 533 c.p.p.) non può essere utilizzato, nel giudizio di
legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni

20

altre di conferma).

alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della
difesa, là dove tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da
parte del giudice di appello. La plausibilità della ricostruzione difensiva, infatti,
per essere ragionevole e legittimare il dubbio assolutorio dev’essere ancorata al
rigoroso valore rappresentativo delle risultanze processuali, assunte nella loro
oggettiva consistenza, e non può risolversi nella reinterpretazione critica degli
esiti probatori in chiave funzionale alla conferma di una diversa proposta
ermeneutica; la fonte del ragionevole dubbio, infatti, non può che essere quella

ovvero dalle lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti del fatto da
giudicare; essa non consiste, quindi, in un’operazione meramente ermeneutica
delle risultanze processuali, in contrasto con la soluzione interpretativa
motivatamente adottata dal giudice nel confermare l’ipotesi accusatoria espressa
nel capo di imputazione (cfr. sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 53512 del
11/07/2014, Rv. 261600).

18. Fermi i principi di diritto sin qui richiamati, osserva il collegio come, nel
caso di specie, la corte territoriale abbia ricostruito, le scansioni del decorso
causale ch’ebbe a provocare l’incendio oggetto d’esame, sulla base di un discorso
giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e congruità argomentativa,
elaborandone i passaggi in piena fedeltà al significato rappresentativo di tutti gli
elementi probatori complessivamente acquisiti al giudizio.
E invero, i giudici d’appello, dopo aver sottolineato le evidenze attestanti
l’esplosione del serbatoio n. 95 (comprovata dall’obiettiva visione dei filmati
registrati dalle telecamere di videosorveglianza, dal boato udito dai testi in
occasione del sinistro, dall’ascesa del serbatoio per circa una decina di metri,
nonché dall’immediato sviluppo delle fiamme), ha di seguito dato conto degli
elementi di prova in forza dei quali è stata raggiunta la dimostrazione che, al
momento della deflagrazione, sul serbatoio n. 95 erano in corso operazioni di
saldatura.
Al riguardo, la corte territoriale ha sottolineato la situazione di urgenza che,
al novembre del 2006 (epoca del fatto), si era venuta a creare al fine di
provvedere alla realizzazione del sistema delle passerelle sui serbatoi aziendali,
essendo ormai prossima la scadenza del 31 dicembre 2006 imposta, dall’Agenzia
delle Dogane, al fine di regolarizzare le modalità dei accesso ai contenuti del
deposito doganale gestito dall’Umbria Olii.
Prima ancora dell’installazione delle passerelle sul serbatoio n. 95 (prevista
per la data del 25/11/2006), erano state già realizzate quelle corrispondenti ad
altri serbatoi posti all’esterno dei locali aziendali che, secondo la diretta

21

oggettivamente scaturente dal compendio probatorio acquisito nel processo,

constatazione dello stato dei luoghi (rappresentato anche dalle fotografie
acquisite agli atti, scattate dopo il sinistro), erano state installate previa
saldatura sul tetto dei serbatoi di almeno due staffe ad L, alle quali sarebbe
dovuta poi essere imbullonata la passarella.
La tecnica di installazione prevedeva che la passarella (a sua volta risultante
dall’assemblaggio di tre tronconi), dovesse essere tenuta sollevata sopra i
serbatoi dal braccio della gru manovrata da Demiri Klaudio, in attesa della
saldatura delle staffe e della successiva imbullonatura a queste della passarella

dei testi oculari, nonché confermate dallo Demiri incaricato di manovrare la gru).
Di seguito, la corte territoriale ha evidenziato come la tecnica della saldatura
sopra il tetto dei serbatoi fosse stata ripetutamente eseguita in quei giorni, come
attestato dal recupero, sul tetto del serbatoio n. 94 (prossimo a quello n. 95)
della staffa saldata proprio quella mattina, risultata talmente adesa al serbatoio
da non essersi staccata nonostante la violentissima esplosione e il successivo
volo.
Sullo stesso tetto del serbatoio n. 95, esploso per primo, fu rinvenuto in
sede di sopralluogo un cordone di saldatura indicante un’analoga operazione in
corso (sebbene non ancora completata): rilievo suffragato dalla circostanza che
la squadra dei tecnici operativi sul serbatoio n. 95 aveva portato con sé sopra il
serbatoio due staffe che, al momento dell’esplosione, non erano ancora state
saldate.
Il diretto e immediato rapporto tra la realizzazione della saldatura e
l’esplosione del serbatoio è stato inoltre confermato dall’eloquente circostanza
che il cadavere dell’operaio Tullio Mottini (proprio quello incaricato delle
saldature, secondo il racconto del teste Demiri) era stato rinvenuto, a seguito del
fatto, avvolto dal cavo della saldatrice (a sua volta rinvenuta in terra tra i
serbatoi nn. 96 e 100) con la pinza portaelettrodo in una mano; occorrenza a
sua volta coerente con il mancato riscontro, nei campioni biologici dei cadaveri
delle vittime, di carbossiemoglobina, a dimostrazione che gli operai caduti non
avevano avuto alcuna attività respiratoria dopo l’esplosione, per l’inusitata
repentinità dell’evento.
Sul punto, con motivazione del tutto immune da vizi d’indole logica o
giuridica, la corte territoriale ha evidenziato come le riprese delle videocamere
della sorveglianza invocate dalla difesa dell’imputato non conducessero in alcun
modo a sostenere la tesi dell’assenza di alcuna operazione di saldatura sul
serbatoio n. 95, attesa l’estraneità di quest’ultimo al campo visivo delle
videocamere e la ridotta capacità di queste di assicurare una fedele e precisa
registrazione dei luoghi d’interesse, in ragione del relativo posizionamento.

22

(circostanze emerse dalle dirette rilevazione dei consulenti, dalle dichiarazioni

Quanto all’alternativa spiegazione causale degli eventi sostenuta dalla difesa
dell’imputato (circa il preteso innesco dell’incendio a seguito del sollevamento del
serbatoio n. 95 per effetto di un’improvvida manovra del gruista), la corte
territoriale ne ha evidenziato, in modo coerente e congruamente argomentato, il
carattere meramente congetturale, attesa, da un lato, l’assoluta implausibilità
della circostanza che lo stesso gruista avesse potuto prolungare la propria
erronea manovra di sollevamento per circa 50 secondi (come sostenuto dalle
difese) senza alcuna reazione dei colleghi, e avuto riguardo, dall’altro, alla

solidarizzata al tetto del serbatoio, non essendo emerso alcun indice istruttorio
idoneo a confermare l’esistenza di punti in corrispondenza dei quali avrebbe
potuto realizzarsi una qualche imbragatura della passarella o stabilirsi un
qualche collegamento saldo e affidabile, tale da reggere a una prolungata azione
di trazione e capace di determinare lo sradicamento del serbatoio alla base.
Anche in relazione alla mancata conferma di tale prospettazione alternativa,
del tutto coerentemente (e in forza di plausibili scansioni argomentative) la corte
territoriale ha giudicato irrilevanti i resoconti filmati della videosorveglianza,
attesa la perfetta compatibilità tra le risultanze di detti filmati e la spiegazione
causale dell’esplosione a seguito della saldatura, secondo la tesi fornita dai
consulenti del pubblico ministero.
Ciò posto, una volta comprovata l’azione di saldatura sopra il serbatoio n. 95
– ed esclusa la ragionevole plausibilità di qualsivoglia decorso causale alternativo
-, la corte territoriale ha coerentemente dato conto dell’inveramento, nel caso di
specie, della legge scientifica richiamata a copertura della produzione del
fenomeno esplosivo così minuziosamente ricostruito: fenomeno propriamente
provocato dall’innesco, per effetto della saldatura, della miscela di aria ed esano
formatasi sopra la superficie dell’olio di sansa grezza contenuto nel citato
serbatoio.
Sul punto, il giudice a quo ha diligentemente valorizzato gli elementi di
prova in forza dei quali doveva ritenersi certamente contenuta, nell’olio di sansa
grezza conservato all’interno del serbatoio n. 95, una quantità di esano
sufficiente alla creazione della ridetta miscela potenzialmente esplosiva, come
confermato dalle analisi condotte dal laboratorio chimico della Camera di
Commercio di Torino sui campioni di olio prelevati dopo il sinistro presso Umbria
Olii, nonché presso altre ditte alle quali Umbria Olii inviava olio di sansa grezza
per la lavorazione (tra l’altro Adria Olii e PA.OIL.): campioni di olio
adeguatamente rappresentativi dei contenuti dei serbatoi, come confermato
dalle deposizioni sul punto rese dai testi escussi (cfr. pagg. 117 s. della sentenza
impugnata).

23

circostanza che la passarella sostenuta dal gruista non era stata affatto

Anche in relazione alle caratteristiche di infiammabilità dell’esano, la corte
territoriale, dopo aver correttamente evidenziato come le stesse dovessero
essere determinate per via sperimentale (ossia con immediato riferimento ai
materiali concretamente oggetto d’esame), ha dato conto dei valori nella specie
rinvenuti, ritenendo confermata (sulla base di un ragionamento probatorio
congruamente argomentato) la circostanza della presenza presso Umbria Olii, il
giorno 24 novembre, di olio di sansa grezza con

flash point (limite di

infiammabilità) di appena 29 gradi (cfr. pagg. 121-126): un dato propriamente

delle bolle acquisite, valutate congiuntamente alla verifica (consentita dalle
riprese delle telecamere di sicurezza) delle autobotti in arrivo e in partenza nei
giorni immediatamente precedenti quello del sinistro, e con la decifrazione del
sistema computerizzato Visual VEGA, utilizzato presso Umbria Olii per tenere
sotto controllo il contenuto dei singoli serbatoi, o comunque di gran parte dei
serbatoi, compreso quello numero 95.
Muovendo da tali premesse, la corte territoriale ha quindi provveduto a
calcolare le temperature verosimilmente presenti in corrispondenza del serbatoio
n. 95 alla data del 25 novembre 2006, giungendo a stabilire, sulla base di un
percorso argomentativo logico e largamente plausibile, che all’interno del ridetto
serbatoio, alla data indicata, in ragione della temperatura esterna (oltre che della
formazione di vapore e delle bolle d’aria createsi per l’insufflaggio delle pompe),
si erano create condizioni particolarmente propizie al formarsi di una miscela
esplosiva sopra la superficie del liquido, caratterizzata dall’indicato
(relativamente basso) limite di infiammabilità.
Sulla scorta di tali dati, la corte territoriale ha quindi evidenziato i dati offerti
del lavoro sperimentale dei consulenti tecnici, tenendo conto della colorazione
della macchia formatasi nella parte sottostante il tetto del serbatoio, in
corrispondenza della saldatura (macchia dello stesso tipo, benché più piccola,
della corrispondente macchia prodotta dalla saldatura della staffa sul serbatoio
n. 94), pervenendo (dopo aver puntualmente e approfonditamente considerato
l’implausibilità di ciascuna delle tesi sostenute dalla difesa) alla dimostrazione
secondo cui alla macchia rinvenuta sul tetto del serbatoio n. 95 corrispondesse,
al momento della saldatura, una temperatura non inferiore ai 700/750 gradi, di
per sé sufficiente a indurre – come nella specie puntualmente avvenuto l’esplosione della sottostante miscela infiammabile.
Ciascuno dei passaggi argomentativi sin qui concisamente richiamati, in
relazione alla ricostruzione del decorso causale ch’ebbe a provocare l’evento
lesivo oggetto di giudizio, deve dunque riconoscersi dotato di assoluto rigore
logico e di coerente linearità. La motivazione in tal senso elaborata dalla corte

24

riguardante il contenuto del serbatoio n. 95, come comprovato dalle risultanze

territoriale, costantemente fedele alle risultanze istruttorie di volta in volta
richiamate, vale in tal senso a imporsi alle contrastanti tesi sostenute dalla difesa
dell’imputato; tesi che i giudici d’appello hanno puntualmente e analiticamente
esaminato, evidenziandone gli aspetti d’indole meramente congetturale, così
pervenendo alla dimostrazione della relativa assoluta implausibilità.
I motivi d’impugnazione riferiti a ciascuno di tali punti devono,
conseguentemente, ritenersi del tutto privi di fondamento.

dal responsabile civile in relazione alla riconduzione dell’evento lesivo alla
responsabilità causale del Del Papa e al fatto colposo di questi; così come prive
di alcun fondamento risultano le doglianze avanzate dalle parti civili in relazione
all’accertamento del concorso del fatto colposo del Manili.
Sul tema della responsabilità dell’imputato, la corte territoriale ha
preliminarmente evidenziato come, nel novembre del 2006, secondo quanto
emerso dalle risultanze istruttorie richiamate in motivazione, il Manili (già
investito dall’imputato per la realizzazione dell’opera in esame, in forza di un
rapporto contrattuale di appalto) avesse avviato i lavori di realizzazione delle
passarelle “alla luce del sole”, ossia coram populo all’interno dell’area aziendale
di pertinenza dell’Umbria Olii, utilizzando strumenti che dovevano essere
collegati all’impianto elettrico di pertinenza della stessa impresa committente;
strumenti tra i quali era compresa la saldatrice, nella specie caratterizzata da un
lungo filo che pendeva dal serbatoio alla vista di tutti.
Le attività di realizzazione delle passarelle mediante la tecnica della
saldatura erano state già completate in relazione a taluni serbatoi, prima di
procedere alle lavorazioni sul serbatoio n. 95, senza che nessuno avesse avuto
nulla da ridire e, segnatamente, il dipendente della committente Umbria Olii, tale
Stovali, incaricato delle funzioni di responsabile del reparto.
Sul punto, la corte territoriale ha espressamente rimarcato come,
nonostante la presenza, all’interno dell’area di Umbria Olii, di eloquenti cartelli
che ammonivano circa il divieto di fumare e di usare fiamme libere, lo Stovali
non avesse ritenuto opportuno chiedere chiarimenti circa l’utilizzo della saldatrice
sui serbatoi dell’olio (circostanza a lui perfettamente nota, come emerso dagli
elementi probatori puntualmente richiamati in sentenza), piuttosto dandosi da
fare affinché i lavoratori operativi sopra i serbatoi potessero collegare le proprie
attrezzature (ivi compresa la saldatrice) al quadro elettrico posto all’interno
dell’area aziendale dell’impresa committente.
Peraltro, proprio al fine di dar conto della palese indulgenza mostrata
dagli esponenti dell’impresa committente, rispetto alla pericolosa tecnica di

25

19. Parimenti infondate devono ritenersi le censure sollevate dall’imputato e

lavorazione mediante saldatura utilizzata dalla ditta del Manili, la corte
territoriale ha significativamente richiamato, sulla base di un coerente e
corroborato percorso argomentativo, i passaggi relativi all’ideazione e alla
successiva realizzazione (da ultimo nel novembre del 2006) del sistema delle
passarelle sui serbatoi dell’Umbria Olii: una fase particolarmente dibattuta e
protratta nel tempo, fino al punto di costringere l’impresa appaltatrice a
provvedere nel giro di poche settimane (entro la scadenza del dicembre del
2006) alla realizzazione di quanto previsto mediante il ricorso alla via più breve:

attraverso la diretta saldatura delle stesse sopra i serbatoi.
Poste tali premesse in fatto, la corte territoriale ha quindi correttamente
proceduto a definire i tratti della specifica posizione di garanzia dell’imputato,
provvedendo alla ricognizione degli indici normativi comportanti l’impegno del
datore di lavoro committente di adempiere al generale obbligo di sicurezza sullo
stesso incombente in ordine all’analisi dei rischi indotti dalle lavorazioni affidate
in appalto e alla relativa gestione, nella specie consistente nella previsione (e
nella cooperazione alla successiva attuazione) delle misure idonee ad eliminarli o
a prevenirli.
Sul punto, del tutto ineccepibili devono ritenersi i richiami, contenuti nella
sentenza impugnata, all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi
del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di
prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è
costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure
prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art.
7 D.Lgs. n. 626 del 1994 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008, Rv.
242345).
Con riguardo a tali ipotesi, la responsabilità del committente (pur rimanendo
legata agli eventi causalmente collegati alle proprie omissioni colpose,
specificamente determinate dalle legge, che risultino imputabili alla sfera di
controllo dello stesso committente: v. Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014,
Rv. 259286) chiede d’essere commisurata all’esatto adempimento degli obblighi
d’informazione (da garantire all’appaltatore) riguardanti i rischi propri
dell’ambiente di lavoro e di cooperazione all’apprestamento delle misure di
protezione e prevenzione (Sez. 3, Sentenza n. 6884 del 18/11/2008, Rv.
242735), con la conseguenza che l’eventuale responsabilità ascrivibile
all’appaltatore non esclude quella del committente, chiamato in ogni caso a
rispondere dell’evento lesivo qualora questo sia causalmente ricollegabile a una
sua omissione colposa (Sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009, Rv. 245275).

26

ossia mediante la tecnica implicante la possibilità di realizzare le passarelle

Muovendo da tale ultime considerazioni, del tutto coerentemente la corte
territoriale ha dato conto del plateale inadempimento, da parte dell’imputato
(quale responsabile della società committente), degli obblighi di valutazione e di
analisi degli specifici rischi indotti dalla giacenza di olio di sansa grezza nei
serbatoi aziendali, non essendo stato reperito alcun documento dal quale
potesse desumersi l’avvenuta valutazione dell’eventuale presenza di esano
nell’olio di sansa grezza (quanto meno prevedibile in forme di tracce o residui più
o meno rilevanti sul piano quantitativo, avendo i giudici di merito specificamente

e unanimemente confermata: cfr. pag. 155 della sentenza d’appello), ovvero
l’avvenuta adozione delle misure di prevenzione necessarie al fine di scongiurare
il rischio della formazione e della deflagrazione di miscele esplosive nei serbatoi
contenenti olio di sansa.
Conseguentemente, proprio l’imprudente omessa valutazione dei rischi a
monte del processo produttivo ha comportato la successiva palese omissione
dell’obbligo informativo nei confronti della ditta appaltatrice, a nulla valendo
l’eventuale generica consapevolezza, da parte del Manili, della pericolosità
dell’uso di fiamme libere all’interno dell’area aziendale (vietate mediante
l’apposizione di cartelloni), ovvero della pericolosità del ricorso alla tecnica della
saldatura sui serbatoi aziendali, dovendo l’obbligo informativo del committente
estendersi alla dettagliata e compiuta analisi dei rischi specifici inerenti le
lavorazioni conferite in appalto, ossia a tutte quelle situazioni e insidie che,
dipendendo proprio dal luogo di lavoro e dalla natura dei materiali esistenti,
devono essere poste a conoscenza dell’appaltatore affinché questi possa
regolarsi di conseguenza.
Del tutto opportunamente, d’altro canto, la corte territoriale ha evidenziato
come, in relazione all’esistenza dei rischi concretamente oggetto d’esame, il
committente non avrebbe mai potuto disgiungere le proprie responsabilità da
quelli gravanti sull’appaltatore, trattandosi nella specie di rischi immanenti al
deposito di olio di sansa grezza, comportante pericoli incombenti, non solo sui
lavoratori della ditta appaltatrice, ma più in generale su tutte le persone presenti
nell’area aziendale e nelle sue immediate vicinanze, stanti le intuibili
conseguenze (tutte purtroppo verificatesi) di un’esplosione del serbatoio e di un
conseguente incendio.
Alla grave omissione concernente la trasmissione, nei confronti
dell’appaltatore, delle informazioni concernenti i rischi propri dell’ambiente di
lavoro, si è inoltre associata l’omissione riguardante la collaborazione
nell’apprestamento delle misure di protezione e di prevenzione a tal fine
necessari, avendo anzi la corte territoriale eloquentemente sottolineato come la

27

accertato come la presenza dell’esano nell’olio di sansa grezza fosse a tutti nota

.

realizzazione, da parte della ditta Manili, del sistema delle passerelle attraverso
l’utilizzo di modalità inidonee e pericolose, fosse stata già pienamente accettata
dalla committenza, che non ebbe a muovere alcun rilievo di sorta rispetto alla
saldatura delle passerelle già così compiutamente realizzate “alla luce del sole”.
Ciò posto, sulla base di linee argomentative pienamente coerenti e
logicamente inappuntabili, i giudici d’appello hanno scandito i diversi passaggi
del giudizio controfattuale relativo al nesso di causalità tra le omissioni
dell’imputato e l’evento lesivo in concreto verificatosi, sottolineando come, là

prevenzionali idonee – successivamente esercitando il dovuto controllo a fronte
del plateale utilizzo di strumenti pericolosi – il sinistro sarebbe stato certamente
scongiurato, dovendo ritenersi che in concreto fu proprio l’utilizzo di una
saldatrice a determinare l’innesco della miscela esplosiva formatasi all’interno del
serbatoio n. 95, propiziata anche dalla mitezza della temperatura in loco.
Allo stesso modo, del tutto correttamente la corte territoriale ha evidenziato
come, nel caso in cui il Manili fosse stato reso consapevole della natura e della
consistenza effettiva dei rischi specifici esistenti, lo stesso si sarebbe ben
guardato dal far ricorso all’uso di saldatrici o comunque dall’operare con quelle
modalità, essendo impensabile che potesse altrimenti esporre se stesso e gli altri
suoi dipendenti ad un pericolo mortale a quel punto talmente elevato.
Proprio con riguardo alla valutazione della rilevanza causale delle condotte
omissive contestate al Del Papa (nella specie revocata in dubbio dall’imputato,
sul presupposto della prevedibilità della condotta imprudente che sarebbe stata
seguita in ogni caso dal Manili, quand’anche tempestivamente allertato), osserva
il collegio come, con riguardo al tema dedotto (riconducibile al quadro teorico
della c.d. causalità della colpa), valga richiamare i principi generalmente
condivisi, tanto nella giurisprudenza pratica quanto nella riflessione della
letteratura giuridica, in tema di colpa c.d. ‘relazionale’, ossia là dove la
ricostruzione del comportamento alternativo lecito sia condotta (non già in un
contesto monosoggettivo, bensì) nella prospettiva dell’interazione (e dunque
della ‘relazione’) tra due o più soggetti.
Le esemplificazioni di scuola alludono, al riguardo, a tutte quelle situazioni in
cui il comportamento alternativo lecito avrebbe dovuto tradursi nella
sollecitazione, nella segnalazione o, comunque, nel coinvolgimento di ulteriori
soggetti, che a loro volta avrebbero dovuto attivarsi, in base a doveri “divisi” o
“comuni” (quindi operando in via autonoma ovvero interagendo con altri)
secondo le prescrizioni di ulteriori regole cautelari (si pensi alla cooperazione
colposa, al concorso di cause colpose indipendenti, alla delega di funzioni, al

28

dove l’imputato avesse concertato modalità operative e predisposto misure

principio di affidamento e ai relativi limiti nei settori della circolazione stradale,
dell’attività medico-chirurgica in équipe, etc.).
In tali casi, l’ipotetico comportamento alternativo lecito non incide (per
definizione) in maniera diretta su fattori biologici, meccanici, o comunque
naturali (innescando immediatamente – sia pure in via congetturale – un decorso
causale

stricto sensu

inteso, diverso da quello realmente verificatosi),

proiettandosi in una duplice dinamica ipotetica, destinata a tener conto, sia delle
(ipotetiche) reazioni comportamentali dei soggetti che avrebbero dovuto

soggetti avrebbero dovuto realizzare.
In tali casi, l’ascrizione normativa dell’evento colposo, in quanto
concretamente evitabile, non poggerà sulla prospettazione ipotetica di decorsi
causali governati da leggi scientifiche (nessuna legge scientifica potendo
spiegare come si sarebbero comportati altri soggetti, chiamati ad interagire nel
caso concreto), bensì assumendo che il soggetto che sarebbe stato attivato dal
comportamento alternativo lecito avrebbe agito correttamente.
Tale valutazione dovrà quindi essere condotta secondo parametri
standardizzati (e quindi evocando più l’agente “modello”, che l’agente “in carne
ed ossa” destinato in ipotesi controfattuale a fornire il proprio apporto), con la
conseguente sostanziale irrilevanza del possibile dubbio (in questa sede
infondatamente prospettato) circa l’inutilità o addirittura la dannosità in concreto
del (negligente) apporto altrui (su tali punti v., di recente, Sez. 4, Sentenza n.
31244 del 2 luglio 2015, Meschiari).
Sotto altro profilo, del tutto opportunamente la corte d’appello di Perugia ha
evidenziato come, pur avendo il Manili imprudentemente (o
negligentemente) trascurato di adempiere ai propri obblighi di accertamento e di
analisi dei rischi indotti dalle lavorazioni accettate in appalto, la causazione
dell’evento lesivo dovesse comunque in ogni caso ricollegarsi (anche) alle
descritte omissioni dell’imputato committente, da un lato perché l’imprudente
condotta del Manili non poté in nessun caso considerarsi arbitraria, abnorme o
imprevedibile (avendo l’appaltatore protratto l’attività di saldatura per giorni alla
luce del sole senza alcun rilievo della committenza, pur se in violazione
dell’ipotetico espresso divieto di quest’ultima) e, dall’altro, essendo l’imputato a
sua volta inadempiente in relazione all’adozione delle misure prevenzionali da
attuare, non solo a tutela dei lavoratori della ditta appaltatrice, bensì al fine di
garantire la sicurezza degli stessi lavoratori della propria azienda.
Del tutto puntuali, infine, devono ritenersi le considerazioni svolte dalla
corte territoriale in relazione al coefficiente psicologico dell’imputato (id est della
componente più propriamente soggettiva della colpevolezza) in ordine alla

29

interagire, sia degli (ipotetici) effetti concreti delle condotte che quei medesimi

causazione del sinistro, avendo i giudici d’appello dato conto della comprovata
consapevolezza, da parte del Del Papa, della presenza di esano all’interno
dell’olio di sansa grezza: consapevolezza non estesa alla natura dei rischi
connessi a quella presenza, essendo peraltro emerso come presso Umbria Olii
non venissero effettuate analisi volte ad accertare i quantitativi di esano
eventualmente presenti nell’olio conservato, confidandosi sulla presenza, nell’olio
conservato, di soli residui inidonei a determinare particolari rischi.
Orbene, proprio la consapevolezza della fisiologica presenza di residui di

possibilità che i quantitativi di olio fossero di volta in volta qualitativamente
diversi (ossia combinati con quantità di esano volta a volta diverse), come reso
possibile da una non sempre identica e affidabile metodica di estrazione dell’olio,
tanto più in ragione della provenienza dell’olio da ditte straniere utilizzanti
tecnologie non conosciute.
Sul punto, la corte territoriale ha correttamente affermato come
l’effettuazione di mirate analisi e l’utilizzazione di appropriati accorgimenti
avrebbe potuto prevenire il rischio di immissione nei serbatoi di olio con basso
punto di infiammabilità in relazione alla quantità di esano in esso presente,
sottolineando come, operando alla stregua di un parametro di agente-modello
ragionevolmente configurabile (intento ad acquisire il massimo di informazioni in
ordine al tipo di materiale trattato e ad ispirarsi al criterio della migliore
prevenzione attuabile), l’imputato avrebbe dovuto valutare il rischio presente nel
deposito, monitorando l’olio di sansa e, conseguentemente, elaborando una
strategia di prevenzione, pervenendo da ultimo ad informare l’appaltatore
dell’esistenza del rischio e delle misure da adottare al fine di prevenirlo.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è tenuto a
ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza
per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con
assoluta sicurezza. L’art. 2087 cod. civ., infatti, nell’affermare che l’imprenditore
è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, sollecita
obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni
tecnologiche (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7402 del 26/04/2000, Rv. 216476).
Nel quadro di tale discorso, la corte territoriale ha opportunamente
sottolineato come Umbria Olii non avesse mai apprestato alcun meccanismo di
prevenzione circa i rischi di incendio, non essendo stato indicato alcun pericolo di
incendio in relazione all’esano disciolto nell’olio di sansa contenuto nei serbatoi;

30

esano nell’olio di sansa grezza avrebbe dovuto indurre l’imputato a valutare la

questi ultimi erano privi di dispositivi tali da favorire la dispersione di
sovrappressioni e altresì carenti sul piano strutturale in relazione al rischio di
cedimenti; nessuno strumento era stato realizzato per la segnalazione della
formazione di miscele esplosive o per l’inertizzazione delle stesse, né erano stati
creati bacini esterni di contenimento o impianti idrici antincendio dimensionati in
relazione a incendi di serbatoi e bacini di notevoli proporzioni; lo stesso
certificato di prevenzione-incendi era scaduto, né era stata introdotta una
modifica quantitativa del precedente sistema tale da adeguarlo in rapporto al

Si tratta di considerazioni legate all’approfondimento dei tradizionali canoni
della colpa generica che la corte territoriale risulta aver elaborato nel rispetto di
un’adeguata misura di coerenza logica e linearità argomentativa, sì da attestare
in termini ragionevoli la sicura rimproverabilità, a carico dell’imputato (in ragione
dell’esigibilità, dallo stesso, dei comportamenti alternativi omessi), della mancata
analisi dei rischi connessi allo svolgimento dei processi produttivi governati e alla
trascurata gestione degli stessi rischi: considerazioni alle quali l’accenno,
contenuto nella sentenza impugnata, ai diversi parametri normativi di colpa
specifica eventualmente richiamabili nulla aggiungono di diverso o decisivo, per
tale via dovendo ritenersi integralmente assorbita ciascuna delle censure
sollevate dall’imputato e dal responsabile civile (ancora con la memoria
depositata dai difensori del Del Papa in data 14/5/2015) in ordine all’asserita
erronea interpretazione, da parte del giudice territoriale, delle norme di legge sul
punto rilevanti.

20. Le considerazioni da ultimo richiamate, al fine di evidenziare gli aspetti
di rimproverabilità della condotta dell’imputato, inducono, peraltro, a ritenere
integralmente corrette le valutazioni operate dalla corte territoriale in relazione
all’assoluzione del Del Papa dall’imputazione relativa al reato di cui all’art. 437
c.p., riguardante la dolosa omessa collocazione, ovvero la rimozione o il
danneggiamento, di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Sul punto, la corte territoriale, muovendo dalla corretta premessa della
necessaria rappresentazione, da parte dell’imputato, ai fini della ravvisabilità del
dolo, dell’esistenza di concrete situazioni di pericolo discendenti dallo
svolgimento del processo produttivo, ha coerentemente escluso l’effettiva
consapevolezza, da parte del Del Papa, della sussistenza effettiva di condizioni di
pericolo tali da imporre le cautele correlate alla presenza e alla possibile
formazione di miscele esplosive.
In tema, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel reato di rimozione od

31

consistente aumento del numero dei serbatoi verificatosi medio tempore.

omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla
consapevolezza dell’esistenza di una situazione di pericolo discendente dal
funzionamento di un’apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire
l’infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di
quest’ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa (Sez. 1,
Sentenza n. 17214 del 01/04/2008, Rv. 240002; Sez. 4, Sentenza n. 4675 del
17/05/2006, Rv. 235665).
Al riguardo, la corte d’appello, sulla base di un percorso argomentativo

coerentemente sottolineato come, benché il Del Papa fosse certamente gravato
dall’obbligo di valutare convenientemente i rischi (e dunque di avvedersi dei
pericoli) indotti dalle modalità del processo produttivo aziendale, non vi fosse
prova che lo stesso avesse acquisito una chiara consapevolezza di detti rischi
(con particolare riguardo al rischio di incendio), con la conseguente volontaria
omissione delle cautele indispensabili a fronteggiarli.
Si tratta di argomentazioni dotate d’indiscutibile coerenza logica, fedeli alle
risultanze dell’istruzione dibattimentale e giuridicamente corrette, come tali
pienamente idonee a sottrarsi alle censure sul punto sollevate dall’impugnazione
delle parti civili.

21. Del tutto prive di fondamento devono inoltre ritenersi le censure
avanzate dalle stesse parti civili in relazione all’accertamento del concorso di
colpa del Manili nella produzione dell’evento lesivo oggetto di giudizio.
Sul punto, la corte territoriale, con motivazione fedele alle risultanze
probatorie e argomentata in modo lineare e giuridicamente corretto, dopo aver
ribadito l’elevato grado della colpa ascrivibile al Del Papa nella causazione degli
eventi de quibus, ha sottolineato come anche alla condotta colposa di Maurizio
Manili dovesse attribuirsi un rilevante ruolo nell’economia del dinamismo causale
che condusse al sinistro.
Al

Manili,

infatti,

in

qualità

di

datore

di

lavoro

dell’impresa

appaltatrice, competeva la specifica e autonoma posizione di garanzia a tutela
dei propri dipendenti, con la conseguente stringente incombenza, sullo stesso,
del dovere di approfondire l’analisi dei rischi connessi all’esecuzione della
prestazione allo stesso affidata in appalto e di governarne la gestione, attraverso
l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri lavoratori.
In termini corretti sul piano giuridico e coerenti in termini argomentativi,
dunque, la corte territoriale ha evidenziato come, pur avendo il Del Papa omesso
di fornire al Manili una dettagliata informazione circa la natura dei pericoli
connessi all’ambiente di lavoro, l’appaltatore, “anche in qualità di tecnico esperto

32

probatoriamente fondato e congruamente argomentato, ha

E
,
,

e imprenditore di lungo corso”, avrebbe in ogni caso dovuto, a sua volta,
procedere alla valutazione dei possibili rischi e della natura dei pericoli esistenti
in loco, tanto più alla luce del rischio generico legato all’utilizzazione della
saldatrice sopra i serbatoi dell’olio, di cui lo stesso Manili aveva in
precedenza espressamente dichiarato di essere consapevole, al punto di
affermare (come asseverato da alcuni testi, compreso il Francescangeli, soggetto
originariamente contattato per la realizzazione del lavoro nell’interesse di Umbria
Olii) che, ove scoperto a ricorrervi, il del Papa “lo avrebbe cacciato”.

di recente riaffermato da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in
materia di infortuni sul lavoro, l’appaltatore deve ritenersi responsabile per la
mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni a carico dei
propri dipendenti; misure da individuarsi di volta in volta in ragione delle
peculiarità della sede di lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 3774 del 09/10/2014, Rv.
262123), dovendo dunque l’appaltatore necessariamente avvedersi della
specifica situazione nella quale all’occorrenza è chiamato ad operare.
Nel caso di specie, pur non avendo ottenuto dal committente le necessarie
informazioni sui rischi specifici connessi alle lavorazioni allo stesso affidate in
appalto, il Manili, in qualità di appaltatore e datore di lavoro – come
correttamente sottolineato dalla corte territoriale -, avrebbe in ogni caso dovuto
procedere, proprio a tutela de/lavoratori della propria impresa, ad approfondire
le ricerche e a chiarire il senso ultimo dei generici rischi a lui rappresentati in
ordine all’utilizzo della saldatrice sul tetto dei serbatoi dell’olio (peraltro in un
ambiente di lavoro già manifestamente allertato in relazione al divieto di fiamme
libere), senza confidare sulle scarne e generiche raccomandazioni allo stesso
prospettate dal Del Papa.
Del tutto correttamente, pertanto, i giudici d’appello, nell’attestare il
concorso di colpa del Manili nella produzione dell’evento, si sono allineati
all’insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema
d’infortuni sul lavoro, il principio dell’affidamento dev’essere contemperato con il
principio di salvaguardia degli interessi dei lavoratori ‘garantiti’ dal rispetto della
normativa antinfortunistica; da tanto conseguendo che il datore di lavoro,
garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare tutti i
rischi ai quali espone questi ultimi e a prevenirli, non potendo invocare a sua
discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali
responsabilità altrui (v. Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008, Rv. 240161).
Tali considerazioni valgono a superare ogni alternativa prospettazione
avanzata dalle parti civili, in ordine all’eventuale scorretta interpretazione, da
parte della corte territoriale, di norme di legge specificamente richiamate (come

33

Al riguardo, è appena il caso di ribadire in questa sede l’orientamento anche

quelle di cui agli artt. 250 d.p.r. n. 547/55; 7 e 88-septies d.p.r. n. 626/94;
1227 e 2050 c.c., ovvero ancora del meccanismo dell’agente mediato per
inganno ex art. 48 c.p.), trattandosi piuttosto, nella specie, propriamente
del l’accertata violazione, da parte dell’appaltatore/datore di lavoro, del dovere di
rendersi consapevole dei rischi specifici cui espone i propri dipendenti e di
gestirne adeguatamente l’incidenza: difetto di consapevolezza e di adeguata
gestione (causalmente connesso alla produzione dell’evento lesivo, come
diffusamente argomentato dalla corte territoriale) nella specie integralmente

appaltatore.
È appena il caso di evidenziare – anche ai fini del rigetto delle corrispondenti
censure dell’imputato, del responsabile civile e delle parti civili (sia pure, queste
ultime, per ragioni del tutto opposte ai primi) – come la determinazione
dell’entità concorso di colpa del Manili (commisurata “in non più di un terzo”, in
relazione al trattamento sanzionatorio e ai fini delle statuizioni civili: cfr. pag.
179 della sentenza impugnata), in quanto giustificata sulla base di una
motivazione logicamente coerente e congruamente argomentata, sfugga alla
valutazione di questa corte di legittimità, trattandosi di questione di fatto,
integralmente affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
Peraltro, con riguardo alla doglianza delle parti civili ricorrenti, circa
l’erronea riduzione, nella misura di un terzo (corrispondente all’entità del
concorso di colpa riconosciuto in capo al Manili) dell’importo liquidato a titolo di
risarcimento del danno o di mera provvisionale, con riguardo ai pregiudizi vantati
iure proprio (e non iure successionis) dai prossimi congiunti dello stesso Manili,
osserva il collegio come del tutto correttamente la corte d’appello si sia sul punto
allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di
recente confermato dalle sezioni civili di questa corte, ai sensi del quale, in
materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della
vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento
del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima deve
essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa
ascrivibile (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014, Rv. 633334).

22. L’accertata infondatezza dei motivi di ricorso in questa sede avanzati in
punto di responsabilità dal Del Papa non esime peraltro il collegio (in parziale
accoglimento dell’istanza al riguardo avanzata dai relativi difensori con la
memoria depositata in data 14/5/2015) dal rilievo dell’intervenuta prescrizione,
alla data odierna, dei reati allo stesso ascritti di incendio colposo e di lesioni
personali colpose (ai danni di Demiri Klaudio), trattandosi di fatti commessi alla

34

imputabile alla responsabilità per negligenza o imprudenza dello stesso

4

-*
I •
g

data del 25/11/2006, entrambi soggetti al termine prescrizionali di sei anni
(estensibile a sette anni e mezzo in ragione delle intervenute interruzioni).
In particolare, con riguardo al reato di incendio colposo vale richiamare
l’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 28/5/2014, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del
medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in
riferimento all’art. 423 del codice penale).
Allo stesso modo, con riguardo al reato di lesioni personali colpose
commesso in concorso con i reati di omicidio colposo plurimo (art. 589, ult.
comma, c.p.), vale richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità
ai sensi del quale il reato di omicidio colposo plurimo (ex art. 589, ult. comma,
c.p.) non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più
reati, unificati soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato
va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal
momento in cui ciascuno di essi si è verificato (v. Sez. 4, Sentenza n. 47380 del
29/10/2008, Rv. 242827).
Al riguardo, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento
ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa
estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato
per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori
dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale
all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato
a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza
della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua

35

1-

• ‘

innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi certamente non riscontrabile nel caso di specie, avendo
questa Corte positivamente riscontrato l’infondatezza di tutte le doglianze
avanzate dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di condanna pronunciata nei
propri confronti.
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza

il dovere di provvedere sui motivi d’impugnazione concernenti gli effetti civili, ex
art. 578 c.p.p., su cui v. supra e infra), limitatamente alla condanna per i reati di
incendio colposo e lesioni personali colpose, perché estinti per prescrizione.
Dall’accertamento della prescrizione dei reati di incendio colposo e di lesioni
personali colpose segue peraltro la necessità di procedere alla rideterminazione
della pena a carico dell’imputato (attesa la formulazione onnicomprensiva della
motivazione dell’aumento di pena disposto

ex art. 589 c.p. dalla corte

territoriale: cfr. pagg. 179-180 della sentenza

a quo), con il conseguente

annullamento sul punto della sentenza impugnata (e l’assorbimento di ogni
connessa questione relativa al trattamento sanzionatorio dedotta con i motivi di
ricorso), con rinvio alla Corte d’appello di Firenze affinché provveda al riguardo.

23. Pervenendo alla definizione dei motivi d’impugnazione concernenti le
statuizioni civili della sentenza d’appello (nella specie formulati dall’imputato, dal
responsabile civile e dalle parti civili), osserva il collegio come gli stessi debbano
ritenersi integralmente privi di fondamento.
Con riguardo alle censure (sollevate dall’imputato e dal responsabile civile)
riguardanti la legittimazione dell’Inali ad agire nel processo penale al fine di far
valere l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, osserva il collegio
come del tutto correttamente la corte territoriale ne abbia confermato la
sussistenza sulla base dell’art. 2 della legge n. 123/2007 (poi confermato
dall’art. 61 d.lgs. n. 81/2008), in tal senso adeguandosi all’orientamento fatto
proprio da questa corte, ai sensi del quale, in caso d’esercizio dell’azione penale
per i reati d’omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche, l’Inail è legittimato a costituirsi parte civile e ad
esercitare nel procedimento penale l’azione di regresso nei confronti del datore
di lavoro eventualmente imputato (Sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008,
Rv. 241902).
Tale disciplina, in ragione dell’indole processuale che la caratterizza,
obbedendo al principio che impone la coerenza dell’atto (nella specie, dell’atto di

36

impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali (restando viceversa fermo

s
.,,

4

,

I
a

costituzione di parte civile) alla normativa in vigore al tempo del suo
compimento (tempus regit actum),

induce a ritenere del tutto legittima la

costituzione di parte civile dell’Inali in questa sede contestata, essendo
intervenuta, detta costituzione, successivamente all’introduzione delle norme
richiamate, rimanendo pertanto del tutto irrilevante la circostanza della
sopravvenienza di queste ultime al tempo della commissione dei reati oggetto di
giudizio, come infondatamente ed erroneamente sostenuto negli odierni ricorsi
dell’imputato e del responsabile civile.

24. Del pari privi di fondamento devono ritenersi i motivi d’impugnazione
avanzati dall’imputato e dal responsabile civile con riguardo all’omessa
esclusione del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 315 d.lgs. n. 152/2006,
sul presupposto dell’asserita avvenuta riparazione in forma specifica del danno
ambientale.
Sul punto, la corte territoriale, con motivazione immune da vizi d’indole
logica o giuridica, ha espressamente sottolineato come, nel caso di specie, non si
fosse mai addivenuto all’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 313 d.lgs. cit. con
i contenuti di cui all’art. 314 (che peraltro sarebbe spettato al Ministro
dell’Ambiente adottare all’esito di appropriata procedura), bensì unicamente alla
imposizione ad Umbria Olii, per ragioni di cautela, nell’alveo delle misure
contemplate dall’art. 305 del codice dell’ambiente, di interventi specifici privi di
alcuna connotazione idonea a qualificarla quali azione reintegrativa di tipo
pararisarcitorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 313 e 114 del codice
dell’ambiente.
Del resto, la stessa corte territoriale ha sottolineato come tali ultimi
interventi furono imposti ed eseguiti dopo che cospicui altri interventi erano stati
curati, con impiego di mezzi e di personale qualificato della parte pubblica, allo
scopo di scongiurare il peggio, ossia di impedire l’ulteriore contaminazione di
strade e acque pubbliche bloccando il flusso dell’olio nel fiume Clitunno.
Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha dunque dato conto come
l’azione successivamente posta in essere da Umbria Olii non fosse in alcun modo
valsa da sola a porre rimedio al danno provocato dalla commissione dei reati,
avendo esclusivamente concorso a ricreare condizioni di sicurezza e di
accettabilità delle aree e dei beni coinvolti dal sinistro.

25.

Parimenti prive di pregio devono ritenersi le doglianze sollevate

dall’imputato e dal responsabile civile in relazione alla legittimazione processuale
della Regione Umbria, avendo quest’ultima agito al fine di ottenere la riparazione

37

4

t

4
t
A

del grave

vulnus

arrecato al proprio territorio in relazione a pregiudizi

concernenti beni suoi propri.
Sul punto, varrà sottolineare il corretto allineamento della corte d’appello
all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la
legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta
non soltanto al Ministro dell’Ambiente per il risarcimento del danno ambientale
ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto
della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura

259153).
Al riguardo, la corte territoriale, sulla base di un discorso giustificativo
logicamente e giuridicamente corretto, ha evidenziato l’irrilevanza degli eventuali
fondi stanziati dallo Stato in favore della Regione al termine dell’emergenza,
essendo tali interventi espressione di scelte di carattere politico generale, avulsi
dal quadro degli interventi posti in essere al fine di ovviare al disastro creato
dalla deflagrazione del serbatoio dell’Umbria Olii e di per sé inidonei ad essere
inquadrati come forme di compensatio lucri cum damno, riflettendo nella realtà
– come correttamente e plausibilmente sostenuto dai giudici d’appello – “una
causale in ultima analisi diversa, oggi legata all’esigenza del completamento
delle opere e dei programmi avviati dalla Regione in materia ambientale”.

26. Da ultimo, è appena il caso di rilevare la radicale infondatezza delle
censure avanzate dall’imputato e dal responsabile civile in relazione all’omessa
estensione, da parte della corte territoriale, della riduzione delle somme
riconosciute a titolo di provvisionale e di danno nei confronti di tutte le parti
civili, compresi gli enti pubblici, in dipendenza del concorso di colpa riconosciuto
in capo al Manili, essendo detta riduzione evidentemente giustificata in relazione
ai soli congiunti del Manili (quale corresponsabile dei danni oggetto di
riparazione) e non già nei confronti di soggetti diversi (come quelli pubblici), del
tutto estranei alla sfera giuridico-patrimoniale del medesimo Manili, rispetto ai
quali tutti i danneggianti rimangono obbligati, in solido tra loro (ossia per
l’intero, nei rapporti esterni), al risarcimento dei danni provocati.

27.

La decisione dettata in questa sede in relazione ai motivi

d’impugnazione avanzati dall’imputato e dal responsabile civile con riguardo alle
statuizioni civili della sentenza d’appello, vale a ritenere integralmente assorbito
il dovere di provvedere sulle istanze di sospensione dell’esecuzione delle
condanne civili, ai sensi dell’art. 612 c.p.p., avanzate con i rispettivi ricorsi.

38

anche non patrimoniale (Sez. 4, Sentenza n. 24619 del 27/05/2014, Rv.

28. All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti
penali, limitatamente alla condanna per i reati di incendio colposo e lesioni
colpose, perché estinti per prescrizione; all’annullamento con rinvio della stessa
sentenza per la rideterminazione della pena a carico dell’imputato; al rigetto nel
resto dei ricorsi di quest’ultimo (con la conferma delle statuizioni civili) e al
rigetto integrale dei restanti ricorsi, segue la condanna del responsabile civile
Gestoil s.r.l. in liquidazione, nonché delle parti civili, Sabatini Morena e Manili
Yuri, al pagamento delle spese processuali, mentre devono essere compensate le

civile, in ragione della reciproca soccombenza.
Il Del Papa e il responsabile civile Gestoli s.r.l. devono essere condannati in
solido tra loro, siccome soccombenti, alla rifusione delle spese del presente
giudizio in favore del Ministero dell’Ambiente, della Regione Umbria, del Comune
di Campello sul Clitunno e dell’Inali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
agli effetti penali, limitatamente alla condanna per i reati di incendio colposo e
lesioni colpose perché estinti per prescrizione; e l’annulla con rinvio alla Corte
d’appello di Firenze per la rideterminazione della pena a carico dell’imputato Del
Papa Giorgio.
Rigetta nel resto i ricorsi del suddetto imputato, confermando le statuizioni
civili.
Rigetta i restanti ricorsi e condanna il responsabile civile Gestoil s.r.l. in
liquidazione, nonché le parti civili, Sabatini Morena e Manili Yuri, al pagamento
delle spese processuali.
Dichiara compensate tra le parti civili ricorrenti e l’imputato e il responsabile
civile le spese del presente giudizio.
Condanna il Del Papa e il responsabile civile Gestoli s.r.l. in solido alla
rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalle parti civili, Ministero
dell’Ambiente, Regione Umbria, Comune di Campello sul Clitunno e Inail,
liquidate in euro 450,00 per il Ministero dell’Ambiente e in euro 2.500,00 per
ciascuna delle restanti parti, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2015.

spese del presente giudizio tra le parti civili ricorrenti, l’imputato e il responsabile

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