Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36023 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36023 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPANNI ALESSANDRO, nato il 04/11/1978
avverso la sentenza n. 7689/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/12/2012 la Corte d’appello di Milano confermava la
sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Alessandro
Capanni alla pena di sei mesi di arresto ed C 3.000,00 di ammenda per il reato
p. e p. dall’art. 186, comma 2, lett c) cod. strada, allo stesso ascritto per essersi
posto alla guida dell’autovettura Ford KA tg. AT946YA, in stato di ebbrezza per
l’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 2,18 g/l): fatto
commesso il 12/10/2008.

Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio e, in particolare, con riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure poste a fondamento del ricorso sono manifestamente

infondate.
È noto che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice del merito, sottratto al controllo di
legittimità, tanto che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente
alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv. 249163).
È poi utile rimarcare che la concessione delle attenuanti generiche non è un
diritto automatico dell’imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi
di valutazione) ma, al contrario, presuppone il riconoscimento, in positivo, di
elementi di valutazione tali da giustificare la diminuzione della pena. Ne
consegue che, anche a non ritenere sussistente un comportamento processuale
negativo del ricorrente, il mancato apprezzamento in positivo della sua condotta
processuale costituisce valutazione di merito che giustifica la mancata
concessione delle predette attenuanti e che non è sindacabile in questa sede di
legittimità, essendo adeguatamente motivato.
Nel caso di specie è da escludersi che il diniego delle attenuanti generiche
sia frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che, comunque, si espongano a
censura di vizio di motivazione, avendo il giudice

a quo ampiamente e

specificamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento alle
modalità della condotta (il Capanni non si era fermato al segnale di alt della
polizia stradale ma era fuggito verso il centro cittadino per essere poi bloccato a
seguito di inseguimento delle forze dell’ordine) e all’elevato tasso alcolemico.
Altrettanto è a dirsi del diniego del beneficio della sospensione condizionale
della pena, anch’esso specificamente motivato dalla Corte d’appello con
riferimento agli stessi elementi, in quanto ritenuti ostativi ad una prognosi
favorevole circa la futura astensione del Capanni dal commettere ulteriori reati:
2

3.

motivazione in sé coerente e adeguata, come tale insindacabile in questa sede,
nella quale certo non è consentito sostituire altra valutazione a quella operata
dalla corte di merito, ancorché altrettanto plausibile, quale quella che
inammissibilmente tende a ottenere il ricorrente sulla base della prospettazione
di meri alternativi parametri ed elementi di giudizio (quale in particolare
l’incensuratezza dell’imputato, in sé certamente inidonea ad imporsi sempre e
comunque sugli altri elementi di segno opposto legittimamente valorizzati dai

4. La declaratoria di inammissibilità – che consegue al riscontro della
manifesta infondatezza dei motivi di ricorso – impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il
ricorso; conf. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400).

5. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del
13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata – avuto riguardo al
grado di colpa ravvisabile – come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/6/2015

giudici a quibus).

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