Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36022 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36022 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO VINCENZO N. IL 01/04/1982
avverso la sentenza n. 284/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AtoN
che ha concluso per 4 ot,
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< 144 iri4!.J/--7' Udito, per la parte civile l'Avv Udit i difensor Avv. , Data Udienza: 01/04/2015 RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del 29\4\2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna di Corrado Vincenzo per il delitto di cui all'art. 73, co. 5 0 , T.U. 309 del 1990 per plurime cessioni di eroina (acc. in Napoli il 23\1\2013). In appello veniva confermata la pena irrogata in primo grado di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 10.000= di multa, con la recidiva reiterata infraquinquennale, la continuazione e la diminuente del rito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando il difetto di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena irrogata, la mancata esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione. 1. La sentenza deve essere annullata con rinvio. 2. In ordine al diniego delle attenuanti generiche e la esclusione della disapplicazione della recidiva, la corte distrettuale ha osservato che la negativa personalità dell'imputato, già pregiudicato per rapina (4 precedenti), furto (3 precedenti), evasione (3 precedenti) ed altro, era ostativa alla concessione degli invocati benefici, tenuto conto che non era possibile formulare una prognosi positiva sul comportamento futuro e del fatto che i delitti commessi erano testimonianza di una accentuata pericolosità dell'imputato. Le doglianza formulate sul punto sono pertanto infondate. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio (e l'aumento per la continuazione), va osservato che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma dell'art. 73 è intervenuta una rilevante novella legislativa con la legge 16\5\2014, n. 79, che ha modificato nel testo del d.P.R. 309 del 1990 il quinto comma del predetto art. 73, ridefinendo i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo di reato e non, come in precedenza, circostanza attenuante, prevedendo, inoltre una nuova cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329). La radicale modifica del quadro normativo con riferimento alla pena, impone l'applicazione dell'art. 2, co.4, codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Si impone, pertanto, per quanto detto, l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 1 aprile 2015 Il Consig ere es en re CONSIDERATO in DIRITTO

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