Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36021 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36021 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO MARIO N. IL 24/02/1960
avverso la sentenza n. 3716/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,eo-e.„)
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Data Udienza: 01/04/2015

RITENTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due diversi atti, i difensori
dell’imputato, lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, considerato che
l’imputato era gravato da un solo precedente penale per ricettazione;
2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione relativamente alla confisca, non avendo
il giudice di merito tenuto conto dei redditi acquisiti all’estero dall’imputato, avendo il giudice di
merito ritenuto tardiva la produzione documentale dopo l’ammissione del rito abbreviato non
condizionato. I documenti erano acquisibili quantomeno ai sensi del quinto comma dell’art. 441
c.p.p
2.3. la violazione del divieto di “reformatio in peius”. Invero il giudice di appello aveva fissato
l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 80 nella misura dei due terzi, mentre in primo grado
la misura dell’aumento era stata solo della metà.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. In ordine alla prima doglianza formulata, relativa al diniego delle attenuanti generiche, è
insegnamento di questa Corte che “La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in
sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando
difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep.
14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep.
23/02/2004), Anaclerio, Rv. 229768; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud.
(dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).
Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato la negativa
personalità dell’imputato, emergente dal precedente penale per ricettazione e, soprattutto,
dalla gravità del fatto commesso che implicava il suo collegamento con ambienti criminali del
traffico di stupefacenti, presso cui doveva godere di particolare fiducia, considerato il rilevante
quantitativo di droga affidatogli.
La coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede.
2. Quanto alla lamentata violazione del principio del divieto della “refornnatio in peius”, dovuta
all’incidenza sulla pena dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, T.U. 309 del 1990, tale
violazione non si è consumata.
Invero in primo grado il giudice di merito ha determinato la pena, nei suoi primo passaggi, in
anni 12 di reclusione ed C 60.000= di multa (pena base anni 6 ed C 30.000=: aumentata come
detto per l’aggravante dell’art. 80).
In appello la pena, comprensiva dell’aggravante, è stata determinata in anni 10 di reclusione
ed C 50.000= di multa (pena base anni 6 ed C 30.000=; aumentata come detto per
l’aggravante dell’art. 80).
E’ di tutta evidenza che in appello la pena, con la ritenuta aggravante dell’art. 80, è stata
ridotta; inoltre in appello la percentuale dell’aumento è stata dei 2\3, mentre in primo grado
era stata fissata (in violazione di legge) nel doppio.
Pertanto anche tale doglianza è destituita di fondamento.
3. Infine, quanto alla disposta confisca, va premesso che questa Corte di legittimità ha, con
consolidata giurisprudenza, ribadito che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 comporta la confisca dei beni nella disponibilità

1. Con sentenza del 8\10\2014 la Corte di Appello di Roma, in sede di rito abbreviato,
confermava la pronuncia di condanna di Di Gregorio Mario per il delitto di cui agli artt. 73-80
T.U. 309 del 1990 per la detenzione illecita di kg. 1.502 di hashish da cui erano ricavabili 2,5
milioni di dosi (acc. in Pomezia-Torvaianica il 21\10\2011). In appello la pena veniva ridotta ad
anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 33.333,00= di multa, con la contestata aggravante della
ingente quantità e la diminuente del rito.
Con la sentenza veniva anche confermata la confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 306
del 1992, di beni mobili ed immobili, conti correnti, l’auto Mercedes ed il gommone, tutti beni
di complessivo rilevante valore.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 1 aprile 2015
Il

liere est.

Il Presidente

del condannato (dal che la possibilità dell’adozione del sequestro preventivo), allorché, da un
lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della
sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una
giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Ha inoltre specificato la giurisprudenza di
questa Corte che è irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per
cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano
stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il
loro valore superi il provento del medesimo reato ( cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del
17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004), Rv. 226490; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27710 del
14/04/2008 Cc. (dep. 07/07/2008), Rv. 240527; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19358 del
21/02/2013 Cc. (dep. 06/05/2013), Rv. 255381; v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996,
n. 18).
Infine, è principio di diritto acquisito che, ai fini del sequestro preventivo a norma dell’art. 12sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del
valore economico dei beni da confiscare grava sull’accusa e, una volta fornita tale prova,
sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo
attraverso specifiche e verificate allegazioni dell’interessato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n.
45700 del 20/11/2012 Cc. (dep. 22/11/2012), Rv. 253816).
Ragionevolmente, inoltre, è stato precisato che “la presunzione di illegittima acquisizione degli
stessi da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale,
dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un
periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest’ultimo” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2634 del 11/12/2012 Cc. (dep. 17/01/2013), Rv. 254250; Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001), Rv. 226051; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2469
del 23/04/1998 Cc. (dep. 30/07/1998), Rv. 211763).
Ciò premesso, va osservato che i giudici di merito, con coerente e logica motivazione, anche
richiamando il provvedimento di sequestro, hanno evidenziato come le dichiarazioni dei redditi
dell’imputato fossero di importo assali limitato ed incompatibili con la rilevante accumulazione
patrimoniale. Ciò anche con riferimento agli acquisti immobiliari a lui riconducibili, negli anni
1998 e 1999, allorché il Romano non dichiarava redditi o gli stessi erano di importi
modestissimi. Né può dirsi che tali acquisti erano troppo risalenti nel tempo, tanto da recidere
il legame con l’attività criminale, considerato che, come rimarcato dal giudice di merito,
l’inserimento del Romano nei circuiti criminali non era da datare al 2011 (epoca del commesso
reato), ma nel tempo passato, in quanto per poter trafficare rilevanti partite di droga, doveva
avere acquisito particolare fiducia da parte dei trafficanti.
In ordine alla documentazione esibita in udienza, correttamente il giudice di merito non ne ha
tenuto conto per la decisione.
Va ricordato sul punto che “La richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato comporta
l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti” e rappresenta il limite oltre il quale il quadro
probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di
integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri d’ufficio del
giudice ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen.” (ex plurimis, Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 45806 del 08/10/2008 Ud. (dep. 11/12/2008), Rv. 241766).
Ha rilevato il giudice di merito che la esibizione documentale era intervenuta dopo le
conclusioni delle parti e, soprattutto, dopo quelle del P.M. che aveva discusso tenendo conto
delle prove e documenti presenti nel fascicolo (ex art. 421, co. 3, c.p.p.); ed inoltre che dalla
documentazione già presente nel fascicolo, il processo era definibile allo stato degli atti.
Nel consegue che nessuna violazione di legge si è maturata, né alcuna carenza di motivazione
sussiste sul punto.

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