Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36020 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36020 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
CROCE CARLO

N. IL 28.03.1943;

avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI L’AQUILA in data 24/02/14
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha chiesto il rigetto
del ricorso. E’ presente per il ricorrente l’avvocato Fiorenzo Cieri che si riporta ai motivi di
ricorso chiedendone l’accoglimento

1.

2.

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato è stata confermata, in sede di riesame, l’ordinanza
emessa dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila il 20 gennaio del 2014 e con cui era
stata applicata nei confronti dell’ odierno ricorrente, indagato per il delitto di cui
all’art. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 per essersi associato con altri
(più di dieci persone), anche in periodi temporali diversi, allo scopo di commettere
più delitti inerenti all’acquisto, trasporto, detenzione e cessione di ingenti
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina ed hashish.
Avverso tale decisione ha proposto a mezzo del proprio difensore ricorso in
cassazione il Croce, denunciando la violazione del complessivo diritto di difesa;la
violazione e falsa applicazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) in relazione agli
artt. 292 e 125 comma 3 c.p.p.; l’omessa valutazione di elementi a favore
dell’imputato di cui all’art. 358 c.p.p; la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
ed alla esistenza del vincolo associativo, nonché alla persistenza delle esigenze
cautelari, inattuali in relazione alla personalità dell’indagato ed anche con
riferimento al tempo trascorso
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Osserva la Corte: a prescindere dalle specifiche doglianze sollevate in ricorso, il
ricorrente lamenta in via generale l’omessa motivazione della gravata ordinanza a
fronte delle molteplici questioni sollevate in sede di riesame e la sostanziale “afasia”

Data Udienza: 18/07/2014

In primo luogo l’argomentazione della pronuncia di riesame può dirsi effettivamente
sussistente solo se la motivazione del provvedimento giudiziale non si limiti ad una
mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come
indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, occorrendo invece che ci
si soffermi in primo luogo sulle ragioni per cui possano dirsi fondati i singoli
elementi indiziari e successivamente sulle ragioni per cui i diversi elementi
accusatori, complessivamente considerati, siano idonei a dar vita ai gravi indizi
richiesti dall’art. 273 c.p.p.: in buona sostanza, la sopra menzionata natura ed il
carattere totalmente devolutivo del mezzo di impugnazione del riesame riverbera
particolari effetti anche in ordine all’apparato razionale della decisione in parola
perché impone che la stessa ripercorra l’iter motivazionale che può portare
all’adozione di un provvedimento cautelare (cfr., Cass., Sez. 5^, n. 12679 del
24/01/2007-dep. 27/03/2007, Mercadante, Rv. 235985; Cass., Sez. 4, n. 19338
del 16/02/2005- Belsole ed altri, Rv. 231554). Per giurisprudenza ormai pacifica di
questa Suprema Corte – il provvedimento del giudice del riesame deve
necessariamente contenere esposizione dei fatti e dell’accadimento storico in
ossequio allo schema formale di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2: tale esposizione
risulta essenziale per il suo profilo euristico, in vista del possibile ricorso per
cassazione, giacché nell’esercizio del controllo di legittimità sull’adeguatezza,
del provvedimento impugnato,
motivazione
congruità e logicità della
la Corte di Cassazione deve rifarsi, in via esclusiva, alla ricostruzione storica della
vicenda processuale fornita dal giudice di merito ed ai giudizi sul fatto circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza del dato in cognizione, sicché,
in assenza di una ricostruzione sulle vicende storiche sostrato della decisione, la
Suprema Corte è impossibilitata a decidere della correttezza del provvedimento.
In particolare, secondo diverse pronunce della Cassazione, cui ha aderito la Corte
Costituzionale, allorquando con la richiesta di riesame siano stati addotti specifici
motivi di gravame, potrà riconoscersi che la decisione del tribunale del riesame di
rigetto dell’istanza abbia correttamente assolto all’obbligo di motivazione, solo ove
si sia provveduto ad esaminare e rispondere a tutti i singoli motivi che
sorreggevano l’impugnazione (Cass., Sez. 1, n. 14374 del 09/01/2001,
Cianciarusso, Rv. 219093). In particolare, ove la richiesta di riesame contesti la
presenza dei gravi indizi di colpevolezza, fornendo una prospettazione in fatto degli
elementi indiziari posti a fondamento della misura, alternativa alla prospettazione
fatta dalla pubblica accusa ed accolti dal giudice, la decisione di rigetto
dell’impugnazione deve motivare puntualmente sulle ragioni che hanno portato a
disattendere la prospettazione proveniente dalla difesa, dando ad ogni deduzione
una puntuale risposta. Nella fattispecie l’ordinanza impugnata, non solo non ha dato
pienamente conto degli elementi fattuali che hanno condotto alla applicazione della
misura custodiale, ma ha del tutto ignorato le specifiche doglianze del ricorrente.
Detta omissione è anche graficamente evidente, avendo il Tribunale adottato un
provvedimento “tipo” con il mero inserimento del nominativo dell’odierno ricorrente
Sez. 5, n.
(cfr. in tema di utilizzo del cd. tecnica del copia-incolla informatico,
2926 del 13/12/2013, Rv. 257941, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima
l’ordinanza con cui il Tribunale, ha rigettato l’istanza, omettendo di valutare e dar
conto, con cangrua motivazione, di fatti e deduzioni espressamente indicati dalla
difesa)

del provvedimento del giudice del riesame. Sotto questo assorbente profilo il ricorso
appare fondato. Non vi può essere dubbio, infatti, sul fatto che la decisione
adottata dal Tribunale del riesame debba essere sorretta da adeguata motivazione.
Tanto più in considerazione della circostanza che il giudizio di riesame, pur essendo
un procedimento di gravame, ha un carattere totalmente devolutivo e la
proposizione del relativo ricorso da parte della difesa non richieda necessariamente
la formulazione di specifici motivi a supporto, che incide ulteriormente sugli obblighi
motivazionali gravanti sul giudice de libertate.

Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di L’Aquila La Corte dispone inoltre che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente
perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza e rimanda per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

4.

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