Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36020 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36020 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ANTONINO N. IL 14/12/1952
avverso la sentenza n. 3184/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Atet,
che ha concluso per ,e& tde, .et, ; Ot/p ,e‘ i ( yvt ke-t
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Udito, per la parte civile, ‘Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2015

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RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la erronea
applicazione della legge ed il difetto della motivazione, per non avere tenuto presente la corte
di appello, di quanto rilevato dal giudice di primo grado e cioè che a causa di un intervento di
resezione gastrica era impossibilitato a soffiare con sufficiente forza.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero il giudice di merito, con coerente e logica motivazione ha valutato la condotta
dell’imputato in tutto il suo contesto.
Egli dapprima ha rifiutato la esibizione dei documenti; successivamente ha rifiutato di
sottoporsi all’esame con etilometro e, solo successivamente, in caserma, ha accettato l’esame,
però comportandosi in modo ostruzionistico.
La difesa dell’imputato ha evidenziato che la insufficienza dell’aria espirata non era dovuta ad
un comportamento ostruzionistico, ma ad una patologia polmonare di cui l’imputato era
portatore.
La Corte di merito, di contro ha sottolineato come il fallimento dell’esame non era stato dovuto
alla flebilità del soffio, quanto al fatto che il Romano aveva espletato la prova tenendo la bocca
lontana dalla cannula. Pertanto, valutato il complessivo comportamento tenuto dall’imputato,
ne ha dedotto la sua natura ostruzionistica.
La coerenza e non manifesta infondatezza del ragionamento esplicitato nella motivazione della
sentenza, impone il rigetto del ricorso.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 1 aprile 2015
Il Presidente

e

1. Con sentenza del 21\10\14 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di
assoluzione in primo grado, dichiarava l’imputato Romano Antonino colpevole del reato di cui
all’art. 186, co. 7 0 , C.d.S. per rifiuto di sottoporsi all’esame dell’alcoltest (acc. in Paceco il
22\10\2011). Osservava la corte di merito che il Romano, fermato per un controllo dai
Carabinieri i quali avevano notato che alla guida di un motoape circolava zigzagando, aveva
rifiutato di mostrare i documenti; inoltre dopo avere rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, portato
in caserma, si era sottoposto all’esame soffiando lontano dalla cannula, così non consentendo
all’apparecchio di registrare la percentuale di alcool.

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