Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36018 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36018 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lalla Rodrigo Mariano n. il 11.5.1955
avverso l’ordinanza n. 60/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di L’Aquila il 24.2.2014;
sentita nella camera di consiglio del 18.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Scardaccione,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita per il ricorrente l’avv.to A. Orlando del foro di Vasto, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 24.2.2014, il tribunale della libertà di L’Aquila ha integralmente confermato il provvedimento in
data 20.1.2014 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L’Aquila ha applicato a Rodrigo Mariano Lalla la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alla prospettata commissione del delitto di associazione per delinquere finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti e del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Avverso il provvedimento del tribunale della libertà, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il Lalla, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato nel ritenere erroneamente
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla commissione
dei reati associativi allo stesso ascritti, essendosi il tribunale del riesame limitato al richiamo di dichiarazioni indizianti emesse da collaboratori di giustizia (tali Cozzolino e Belsole) prive di comprovata attendibilità, non sufficientemente collimanti tra loro e sfornite di adeguati riscontri oggettivi individualizzanti.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo
alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari indicate a fondamento del provvedimento restrittivo impugnato, nella specie non adeguatamente riscontrate dal giudice del riesame.
Da ultimo, il Lalla censura l’ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione all’erronea individuazione di un concreto e
attuale pericolo di reiterazione dei reati ascritti all’indagato, in assenza di adeguati elementi di riscontro e in considerazione del consistente periodo di tempo intercorso dalla commissione dei fatti.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come, a fronte della richiesta di riesame
avanzata dall’indagato, diretta a contestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento restrittivo subito, il tribunale
di L’Aquila si sia limitato all’elaborazione di un discorso giustificativo
irriducibilmente astratto e generico, del tutto privo di richiami a concreti elementi di fatto idonei a confortare, con immediato e diretto ri-

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ferimento all’odierno ricorrente, le premesse teoriche indicate in conformità alle prospettazioni accusatorie contenute nelle provvisorie
imputazioni sollevate a carico del Lalla.
E invero, dopo aver evidenziato le caratteristiche generali
dell’articolata struttura associativa cui in ipotesi avrebbe assicurato il
proprio contributo il Lalla, il giudice del riesame ha richiamato le
fonti di conoscenza utilizzate dall’autorità inquirente al fine di delineare i tratti di detta complessa organizzazione criminale, tali essendo le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, Lorenzo Cozzolino e Italia Belsole, in forza delle quali sarebbe stato possibile ritenere sussistenti, in concorso tra loro, tanto una struttura associativa
orientata alla consumazione di reati concernenti il traffico di stupefacenti, quanto una più ampia consorteria criminale che avrebbe esercitato la propria attività delinquenziale secondo modalità nel loro
complesso riconducibili al modello dell’associazione a delinquere di
stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p..
Quali fossero in concreto dette dichiarazioni (o il relativo contenuto nucleare più significativo, segnatamente in relazione alla partecipazione del Lalla a tali strutture criminali), il tribunale del riesame non dice, né riferisce in alcun modo dei criteri in concreto utilizzati al fine di attestare l’effettiva attendibilità degli stessi dichiaranti
con riguardo alla posizione del Lalla, avendo omesso di caratterizzare
probatoriamente i pretesi riscontri individualizzanti di dette dichiarazioni accusatorie, asseritamente rinvenuti nell’attività di custodia
di armi clandestine e di parti di esse e di altri strumenti utili alla
commissione dei reati-scopo (come un giubbotto antiproiettile, un silenziatore e lampeggiante in uso alle forze dell’ordine): tutte circostanze rispetto alle quali il tribunale del riesame ha integralmente
omesso di indicare, tanto le fonti probatorie attraverso le quali ne
avrebbe desunto il ricorso, quanto le argomentazioni critiche idonee
ad evidenziarne la concreta qualità rappresentativa, di per sé suscettibile di prospettare la logica connessione di dette evenienze con la
condotta di partecipazione del Lalla alle strutture criminali descritte
in premessa.
Del pari priva di alcun riferimento alla persona del Lalla appare la motivazione dettata dal giudice del riesame con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari asseritamente riferite al
“pericolo per la genuina acquisizione delle prove”, nonché al pericolo

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3. – Il complesso delle considerazioni che precedono, nel rimarcare il ricorso di essenziali lacune motivazionali dell’ordinanza
impugnata con riguardo alla ricostruzione del quadro di gravità indiziaria riferibile all’indagato e al ricorso di effettive e concrete esigenze
cautelari idonee a giustificare l’adozione del provvedimento restrittivo contestato, impone l’annullamento su tali punti del provvedimento de quo, con rinvio al tribunale di L’Aquila per un nuovo esame.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014.

di reiterazione dei reati da parte del ricorrente, atteso il carattere irrimediabilmente assertivo e apodittico delle astratte considerazioni
sul punto articolate dal giudice a quo, anche in relazione ai requisiti
della concretezza e dell’attualità di dette pretese esigenze cautelari, in
nessun caso confermate dal benché minimo apprezzamento critico
riferito a circostanze di fatto concrete ed effettive sia pure indirettamente concernenti la persona dell’odierno ricorrente.

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