Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36017 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36017 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRIERI FERRUCCIO N. IL 27/07/1951
avverso l’ordinanza n. 68/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
07/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consig1e Dott. LUISA BIANCHI; ,
lette/sentite le conclusioni del PG D
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Uditi difensor Avv.;

CCÀ:ovuL__

Data Udienza: 18/07/2014

16624/2014

1.Balestrieri Ferruccio, con atto affidato al difensore di fiducia, propone ricorso
per la cassazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Lecce in
data 7 febbraio 2014 che ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 10-12
legge n.497 del 1974 (capo AP), nonché per quelli ex 74 e 73 dPR 309/90
(capi A e BO).
Al Balestrieri era stato contestata la detenzione di una pistola calibro 6,5, fatto
del 31.10.2010, la cessione di 500 gr. di cocaina a tale Leonardo in data
14.12.2010 e la partecipazione in qualità di finanziatore a una associazione
finalizzata al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti attiva fino al
giugno 2012.
2.Con il ricorso per cassazione l’indagato lamenta il difetto di motivazione per
quanto riguarda la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sostenendo che il
Tribunale si adagia sul materiale già raccolto e visionato nell’ordinanza
applicativa della misura, con adesione acritica alle argomentazioni della stessa,
senza adeguata valutazione delle prove; in particolare in ordine alla sua
partecipazione al reato associativo si trascura di considerare che
dall’intercettazione del 31.10.2010, pur dal Tribunale ampiamente utilizzata
per giustificare la contestata detenzione dell’arma, risultava chiaramente che
il Balestrieri si lamentava esclusivamente con il Gentile del mancato
pagamento di un finanziamento che gli aveva fatto anni prima in occasione
della mancata importazione di droga dalla Colombia; sostiene che se si fosse
trascritto e valutato l’intero dialogo si sarebbe compreso che non vi era stato
nessun contributo alla attività delle ritenuta associazione ma solo la richiesta
pressante del Balestrieri, pressato dai debiti, al Gentile e soltanto a lui, di
saldare quel debito. Per il capo BO vi sarebbe un vuoto motivazionale assoluto.
Censura poi la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ravvisate nel pericolo
di reiterazione dei reati ancorato alla mera gravità della condotta e ai
precedenti penali, nonostante il tempo trascorso dai fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato stante Vinfondatezza dei motivi proposti.
Con riferimento al primo, e cioè la mancanza di motivazione in ordine agli
indizi dei contestati reati, i rilievi formulati, nei termini sopra riferiti, sono al
limite della inammissibilità in quanto le censure addotte sono formulate
senza la concreta e costante adesione al ragionamento seguito dal Tribunale
del riesame ed ai fatti cui si riferisce l’ordinanza impugnata, tanto da risultare
in argomentazioni parziali e solo astrattamente idonee a sostenere il vizio
prospettato; viceversa secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1
lett. c) e 581, co.1, lett. c), l’impugnazione deve contenere, a pena di

RITENUTO IN FATTO

Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a
cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente
perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94 comma 1 bis disp. att. al cod.
proc. pen.

inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova la sua ragion d’essere
nella necessità di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i
capi e i punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che
le censure stesse siano formulate con riferimento specifico alla situazione
oggetto di giudizio e non già con formulazioni che, per la loro genericità, si
attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di inammissibilità trova
applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei
confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla
Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Proprio ciò che avviene nel caso in esame, atteso che il ricorrente non tiene
conto che la ordinanza impugnata ha attentamente e puntualmente valutato il
materiale probatorio, ovviamente coincidente con quello posto a base
dell’ordinanza custodiale, per lo più consistente in dialoghi oggetto di
intercettazioni telefoniche ed ambientali, dallo stesso ricavando il
documentato convincimento che Balestrieri fosse intraneo all’associazione
attesa la rilevanza del credito dal medesimo vantato non solo nei confronti di
Gentile , ma dell’associazione i cui sodali erano tutti impegnati nel tentativo di
recuperare i soldi per restituirgli la rilevante somma di 150.000 euro o nel
trovare altre forme di coinvolgimento per tacitarlo come ad esempio la
cessione al medesimo di parte dello stupefacente che il gruppo avrebbe
potuto acquisire; vengono anche documentate la assiduità e continuità dei
contatti attraverso i quali egli era via via costantemente informato delle
attività illecite programmate e realizzate cui evidentemente era interessato.
Si tratta di valutazioni congrue e compiutamente espresse, tali da sostenere
adeguatamente, anche in rapporto alla fluidità del materiale probatorio
caratterizzante la attuale fase delle indagini, il convincimento circa la
sussistenza di gravi indizi del reato associativo. Quanto ai singoli reati
contestati, congrua è la motivazione atteso il chiaro tenore delle conversazioni
intercettate.
Da ultimo, correttamente motivata, con dettagliato e specifico riferimento alle
modalità dei fatti ascritti, tali da fare ritenere che egli faccia dello spaccio di
droga la fonte principale del suo reddito, ed ai precedenti specifici, risulta
l’ordinanza in questione per quanto riguarda l’esistenza di esigenze cautelari ai
sensi dell’art. 274 lett. c cpp.

Così deciso il Roma il 18.7.2014.

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