Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36017 del 06/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36017 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:VENZI STEFANO N. IL 15/07/1963
-0-0C
avverso la sentenza n.-2,16/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 06/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
VENZI Stefano ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 47 ter, comma 8,
ord.pen., e denuncia inosservanza della legge penale:
1. perché è stata ritenuta la sussistenza del reato pur mancando la prova che l’allontanamento dal domicilio si sarebbe protratta per più di dodici ore;
2.
perchè è stata negata la concessione delle attenuanti generiche a causa dei
via del recupero sociale.
§2.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché la previsione che l’assenza ingiustificata dal domicilio si
protragga per più di dodici ore non riguarda il presente caso, ma quello della condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni.
Il secondo, perché la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito,
il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere la valutazione
circa l’adeguamento della pena concretamente irrogata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente – come è avvenuto nella fattispecie – che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n.
41365 del 28.10.2010, Straface, rv 248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane,
rv 248244).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 giugno 2013.
Il Consigliere estensore
Tit Garrig
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IN CANCELLERIA
Il Pr sidente
– 3 SET 2013
Il Funzionerio 9judiziario
Anto
“numerosissimi precedenti penali” senza considerare i progressi compiuti sulla