Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36017 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36017 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMILA MARIANA N. IL 11/06/1973
avverso la sentenza n. 3126/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /&-3
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Data Udienza: 01/04/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 5\2\2013 il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Carini, condannava Romila
Mariana per il delitto di cui agli artt. 624-625 n. 4 c.p. per furto di un telefono cellulare.
Avverso la pronuncia proponeva appello l’imputata.
Con sentenza del 9\5\2014 la corte di merito dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata lamentando la
erroneità dei calcoli che avevano condotto alla declaratoria di inammissibilità.

1. Il ricorso è fondato.
La sentenza del tribunale è stata emanata (con l’imputata non contumace) il 5\2\2013, con
riserva di 60 giorni per il deposito della motivazione. La motivazione è stata poi depositata il
16\4\2013, pertanto il dies a quo per impugnare decorreva dal 6\5\2013. Il dies ad quem si
maturava pertanto alla data del 20\6\2013.
La Corte di merito ha dichiarato la inammissibilità dell’appello sull’assunto che l’impugnazione
è stata depositata in data 26\6\2013.
Di contro, in calce alla firma dell’atto di appello è ben visibile la data di deposito del 20\6\2013
sottoscritta dal “Direttore Amministrativo dr.ssa Anna Maria Grimaldi.
L’equivoco è sorto in quanto l’appello è stato depositata preso il Tribunale di Palermo e da tale
ufficio trasmesso alla sezione distaccata di Carini il 21\6\2013, ove è giunto il 26\6\2013.
L’impugnazione, pertanto era tempestiva; si impone quindi l’annullamento dell’atto impugnato,
con trasmissione alla Corte di merito per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 1 aprile 2015

Il Presidente

CONSIDERATO in DIRITTO

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