Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36016 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36016 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Del Gaudio Terenzio n. il 5.3.1979
avverso l’ordinanza n. 9244/2013 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 28.2.2014;
sentita nella camera di consiglio del 18.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Scardaccione,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza in data 28.2.2014, il tribunale di Napoli, in
accoglimento dell’appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, ha disposto l’applicazione, nei confronti di Terenzio Del Gaudio, della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di spaccio di sostanza stupefacente (del tipo cocaina).
Con il provvedimento in esame, il tribunale di Napoli ha riformato l’ordinanza emessa dal tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in data 21.11.2013, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere.
Avverso il provvedimento di appello emesso dal tribunale di
Napoli, ha proposto ricorso per cassazione il Del Gaudio, censurando
l’ordinanza del tribunale del riesame sotto il duplice profilo del difetto della gravità indiziaria e del periculum libertatis, avendo il tribunale napoletano nella specie rinvenuto i gravi indizi di commissione
del reato de quo da parte dell’indagato in difetto di adeguati riscontri
probatori idonei ad esprimerne una compiuta caratterizzazione probatoria, ed avendo, inoltre, il giudice a quo trascurato di considerare
l’insussistenza di alcun profilo di pericolosità dell’indagato, avuto riguardo al comportamento dallo stesso tenuto nel corso delle indagini.
Con memoria depositata in data 17.7.2014, il ricorrente ha
proposto motivi aggiunti, invocando – previa qualificazione della fattispecie contestata a suo carico nella prospettiva del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 – l’accoglimento delle conclusioni avanzate con il ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha individuato i gravi indizi riferibili
alla prevedibile commissione del reato contestato, da parte del ricorrente, sulla base di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, avendo i giudici del merito riscontrato l’ipotesi
accusatoria relativa allo spaccio di cocaina, in forza degli elementi di
natura informativa acquisiti (con particolare riguardo alle comunicazioni rese dagli agenti operanti che hanno proceduto alla diretta osservazione dei fatti criminosi per cui si procede), dai quali risulta, in

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termini di ragionevole inequivocabilità, come l’indagato avesse, con
rilevantissima attendibilità, fattivamente partecipato all’operazione
di cessione della cocaina (personalmente provvedendo all’incasso dei
proventi) in favore di acquirenti rimasti ignoti, senza che sia in concreto emerso alcun indice in ipotesi idoneo a prospettare l’effettiva
riconducibilità della vicenda in esame alla fattispecie di cui all’art. 73,
co. 5, d.p.r. n. 309/90, di là dalle congetturali invocazioni sul punto
contenute nella memoria in questa sede tardivamente depositata
dall’odierno ricorrente.
È appena il caso di sottolineare come gli elementi istruttori in
questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedano d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato della fattispecie criminosa allo stesso
ascritta, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale dell’indagato)
non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza delle ipotesi criminose prospettate in sede d’accusa.
Entro i confini segnati da tali premesse dev’essere, pertanto,
considerato il tema della prova della consumazione del reato oggetto
dell’odierno esame, dovendo ritenersi pienamente condivisibile, in
termini di coerenza logica e di linearità argomentativa, il ragionamento seguito dal tribunale del riesame in ordine alla rilevante probabilità dell’effettiva consumazione della fattispecie criminosa prospettata con riferimento al ricorrente.
Del pari priva dei vizi alla stessa attribuiti dal Del Gaudio deve
ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata, in relazione al riscontrato ricorso di effettive esigenze cautelari a sostegno della misura restrittiva contestata, avendo il tribunale napoletano coerentemente rilevato — dalla modalità e le circostanze dei fatti, caratterizzati da
un ben organizzato sistema di ripartizione dei compiti finalizzato allo
smercio di sostanze stupefacenti in modo da ostacolare i controlli delle forze dell’ordine – significativi elementi di conferma della relativa
pericolosità; elementi suscettibili di predicarne il verosimile inserimento professionale nell’ambiente del traffico degli stupefacenti, al
punto di poterne fondatamente predicare una spiccata inclinazione a
delinquere, sintomatica di un habitus operandi incompatibile con alcuna prognosi cautelare favorevole circa l’esclusione della possibile
reiterazione di condotte delittuose della stessa indole; pericolosità,

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3. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014.

ritenuta nella specie ovviabile attraverso l’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, secondo la valutazione sul punto
espressa, in termini di coerente consequenzialità, nel provvedimento
impugnato.

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