Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36016 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36016 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVATORE LUIGI N. IL 23/02/1961
avverso la sentenza n. 728/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
-0c-am) 1#3.
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti. 46:2-0 ?.0
che ha concluso per
.G.-t v C.9-1,3-0

,a

Udito, per la parte ci ile, l’Avv
Uditi difensor

Data Udienza: 01/04/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
lamentando la erronea applicazione della legge in quanto, una volta stabilito che il decreto di
citazione in primo grado era stato tentato, erroneamente in una città diversa da quella di
residenza dell’imputato, tale nullità non poteva ritenersi sanata a fronte dell’eccezione
tempestivamente formulata dal difensore.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti processuali emerge che l’imputato ebbe a dichiarare come suo domicilio “Brescia, via
Vallecamonica, n.9\1”. Il decreto di citazione, invece, vanamente è stato tentato di notificarlo
in altra località, cioè Travagliato (BS), via Vallecamonica.
L’eccezione di nullità è stata formulata tempestivamente in primo grado e ribadita in appello
senza esito. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuta corretta la notifica effettuata presso il
difensore, ex art. 161, co. 4, c.p.p. per irreperibilità dell’imputato, senza però rilevare la
erroneità della città presso la quale si era tentata la notifica personale.
La nullità della notifica della citazione impone, pertanto, l’annullamento di entrambe le
sentenze di merito (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008 Ud.
(dep. 15/05/2008), Rv. 239396), con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il
giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 1 aprile 2015
Il Consiglier este or

1. Con sentenza del 5\5\2014 la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di
condanna di Salvatore Luigi per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per guida di un motociclo
Yamaha in stato di alterazione per l’uso di stupefacenti; con l’aggravante di avere provocato
un incidente stradale. Osservava il giudice di merito, dopo avere rigettato l’eccezione di nullità
della notifica del decreto di citazione dell’imputato in primo grado, che la sua responsabilità
emergeva dagli esiti degli esami del sangue e delle urine, da cui risultava la assunzione di
cocaina ancora in fase di rnetabolizzazione. Lo stato di alterazione era inoltre riscontrato dalle
modalità dell’incidente avvenuto tamponando un’auto ferma in centro strada.

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