Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36014 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 36014 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMASTA NICOLA DANILO N. IL 23/07/1991
DIDONNA GIOVANNI N. IL 15/02/1995
avverso la sentenza n. 12513/2014 GIP TRIBUNALE di BARI, del
11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Camasta Nicola Danilo e Didonna Giovanni, con due distinti ricorsi, propongono ricorso per
Cassazione avverso la sentenza del GUP di Bari emessa in data 11.11.2014 con la quale, visti
gli artt. 444 e ss c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti, ritenuta la continuazione fra i reati ed applicata la diminuente del rito,
applicava nei confronti di Camasta Nicola Danilo la pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro 500,00 di multa; applicava nei confronti di Didonna Giovanni la pena di anni

Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deducono lo stesso, unico, motivo di
ricorso.
A) Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 27 co.3, 101 co.2 della
Costituzione, artt. 62 bis e 133 c.p.
I ricorrenti si dolgono del fatto che, in ossequio alla giurisprudenza della Corte Costituzionale
nonchè del dettato normativo ex art. 133 c.p., il Giudice avrebbe dovuto irrogare una pena
inferiore rispetto a quella richiesta dalle parti. Sul punto, peraltro, secondo la difesa, non ci
sarebbe motivazione; in aggiunta si ritiene che la determinazione della pena appare
sproporzionata rispetto ai referenti ex art. 133 c.,p. ed alla valutazione completa delle
risultanze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché la richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha
così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso
per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le
parti processuali sono addivenute.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in
Euro 2000;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 2 luglio 2015
Il Co

• ‘ere estensore

Il ysidente

due e mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Pena sospesa per Didonna Giovanni.

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