Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36013 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36013 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TONINI ANDREA N. IL 09/07/1971
avverso l’ordinanza n. 11/2014 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
28/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consiglie Dott. LUISA BIANCHI;
-O:Le/sentite le conclusioni del PG D
C-C6-4A30(0

LQ

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/07/2014

15895/2014

1. Il Tribunale del riesame di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto dal
pubblico ministero, disponeva nei confronti di Tonini Andrea la misura degli
arresti donniciliari. Il Tonini era stato tratto in arresto l’ 8 gennaio 2013, in
quanto in occasione di una perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti nella
sua abitazione 100 gr. circa di cocaina suddivisi in due involucri ed altre nove
confezioni contenenti cocaina; tutta la droga risultava facilmente accessibile in
quanto collocata su un tavolo. Tonini accettava di rispondere all’interrogatorio
e giustificava il rinvenimento della sostanza riferendo che negli ultimi due anni
egli aveva comprato cocaina per sé e per alcuni amici senza peraltro avere mai
spacciato; faceva il nome della persona da cui abitualmente si riforniva e
riferiva che in un pub di via Foscolo aveva conosciuto un individuo, tale Franz il
quale gli aveva offerto della cocaina, offerta che egli aveva accettato; Franz,
nei primi giorni dell’anno nuovo, si era presentato a casa sua con un amico
croato, di nome Marco, e gli avevano portato la cocaina che era stata
ritrovata, chiedendogli di custodirla per alcuni giorni; in cambio gli era stata
promessa un po’ di droga.
Il gip riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza ma non le esigenze
cautelari rilevando che non vi era prova che il Tonini fosse inserito in
un’attività di spaccio.
Su appello del pubblico ministero il Tribunale disponeva invece gli arresti
domiciliari. Osservava preliminarmente il Tribunale, quanto ai gravi indizi, che
non vi era margine alcuno per dubitare del fatto che la detenzione da parte del
Tonini della cocaina rinvenuta nella sua abitazione fosse incompatibile con la
detenzione per solo uso personale; in particolare toglievano ogni dubbio in
proposito i nove involucri di cocaina singolarmente confezionati, oltre alla poca
credibilità della versione difensiva fornita, pur in parte confermata da
Samuelli Daniele, un frequentatore del bar nel quale il Tonini aveva
incontrato il nominato “Franz”, che aveva confermato la circostanza
dell’incontro; testimonianza non sufficiente ad escludere elementi indiziari di
quanto positivamente accertato. Quanto al pericolo di recidiva il Tribunale
osservava che non poteva logicamente affermarsi che il Tonini non fosse
inserito in un ambiente di spaccio, dal momento che, per comune esperienza,
la consegna di un così rilevante quantitativo di cocaina non avviene se non a
favore di una persona ben conosciuta e affidabile, fiducia, che in assenza di
altre spiegazioni alternative plausibili, non può che essere legata a pregressa
attività di spaccio.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo
inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 274 lettere c cpp. Sostiene
che il Tribunale del riesame non ha minimamente considerato circostanze
significative in ordine alla prognosi di recidiva quali quelle che il prevenuto
risultava incensurato, che non vi erano pendenze di procedimenti penali, che
la polizia era intervenuta senza segnalazione di pregressa attività di spaccio,
che l’indagato ha documentato di poter disporre di risorse economiche

RITENUTO IN FATTO

sufficienti per il proprio sostentamento, che la versione del prevenuto era stata
avallata da un altro soggetto sentito ex art.391 bis cod.proc.pen., che la polizia
non ha rinvenuto denaro contante; il Tribunale ha avuto riguardo soltanto alle
modalità della custodia, essendo la droga ben visibile sul tavolo porta PC del
soggiorno, circostanza non di per sé decisiva; non si è tenuto conto
dell’atteggiamento dell’indagato che ha fornito elementi utili al rintraccio del
soggetto che gli aveva lasciato la droga che ha ammesso di essere un regolare
assuntore di sostanza stupefacente fornendo anche il nome delle soggetto dalla
quale si riforniva. Lamenta il ricorrente che si è formato un giudizio di
pericolosità sulla base della sola gravità del fatto senza tenere conto, così
come pacificamente richiesta dalla giurisprudenza di questa corte di tutti gli
elementi indicati dall’articolo 133 codice di procedura penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento che qui si censura risulta corretto e adeguatamente motivato
laddove è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.
Risulta dall’esame della ordinanza qui impugnata, assai precisa e puntuale nel
riferire tutti i particolari della vicenda, che il Tribunale ha ben avuto presenti
tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’episodio di cui si
occupava. Particolare attenzione il Tribunale ha posto allo specifico fatto del
rinvenimento di 100 g di cocaina nell’abitazione del prevenuto, oltre che di 9
dosi già confezionate, rilevando, con valutazione del tutto logica, che soltanto
un pregresso rapporto di fiducia poteva giustificare la consegna, in custodia,
di un tale quantitativo e che ciò, in assenza di altre valide giustificazioni
certamente non fornite dall’indagato, non poteva che significare cointeressenza
in pregressa attività di spaccio. Indubbiamente un tale elemento costituisce
rilevante argomento di valutazione e le circostanze dell’incensuratezza, della
disponibilità di denaro, della ammissione sia pure parziale dei fatti da parte
dell’indagato, pur considerate, hanno perso valore alla luce delle rilevante
significato indiziario del primo elemento di cui si è detto sopra.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere
rigettato con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso il 18.7.2014.

•.”

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