Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36013 del 01/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36013 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
BUGANI GABRIELLA N. IL 03/08/1955
ZUCCALA’ GIUSEPPE N. IL 14/04/1982
BAMBINI MAURIZIO N. IL 19/11/1965
BARONCINI FEDERICO N. IL 25/11/1970
CAPPELLI ALESSANDRO N. IL 02/09/1970
DAL MONTE ALESSANDRO N. IL 08/12/1971
FAROLFI MAURO N. IL 25/02/1956
FERRONI FRANCESCO N. IL 02/12/1963
FORNACIARI CORRADO N. IL 02/04/1955
MONARI STEFANO N. IL 12/05/1966
SMERIERI LUCA N. IL 08/02/1963
TANTINI STEFANO N. IL 24/08/1969
TEBALDI DAVIDE N. IL 29/10/1963
ZAMA DAVIDE N. IL 28/10/1966
ROSSI PIERGIOVANNI N. IL 13/03/1962
MASETTI MASSIMILIANO N. IL 05/03/1962
BOCCARDI BENEDETTA N. IL 01/06/1969
MONTONE ANTONELLA N. IL 04/09/1972
TROMBETTI WALTER N. IL 31/08/1980
CIOLLI PAOLO N. IL 16/07/1950
FRASCOLLA GIANLUCA N. IL 19/01/1972
BRUNI CLAUDIA N. IL 12/01/1963
SASSI PAOLO N. IL 03/06/1969
GAMBERINI MIRCO N. IL 21/09/1958
GROSSI ROBERTO N. IL 15/07/1958
MANFERRARI MAURIZIO N. IL 29/09/1954
GARAGNANI GIACOMO N. IL 01/12/1972
RUGGERI EMILIANO N. IL 22/05/1972
TESORO FRANCO N. IL 09/02/1965
GATTI PAOLO N. IL 15/01/1969

Data Udienza: 01/07/2015

MIOLI FRANCO N. IL 28/10/1946
avverso l’ordinanza n. 893/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
12/03/2015

Uditi difensor Avv.;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Ritenuto in fatto
Con la ordinanza impugnata il tribunale di Bologna ha dichiarato la nullità del
decreto di citazione a giudizio nel procedimento penale n. 13243/12 RGNR nei
confronti di Bugani Gabriella e altri trenta indagati ravvisando , e in ciò
accogliendo l’istanza al riguardo formulata dagli indagati, l’indeterminatezza
dell’imputazione disponendo trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Quest’ultimo presenta ricorso contestando in fatto la indeterminatezza del

determinando il decreto in oggetto la stasi del procedimento.
Il sostituto procuratore generale, condividendo l’argomentazione del
ricorrente, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
I difensori di Bugani Gabriella e altri hanno depositato memorie di replica a
tali conclusioni.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Il ricorso è fondato. Questa corte, con la decisione a sezioni unite del 26
marzo 2009 n. 25957, ha chiarito, in via generale, che l’abnormità può essere
riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli
dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il
provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur
essendo previsto dall’ordinamento, è stato esercitato in una situazione
processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè
completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite
(carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di cd. abnormità
strutturale. Accanto ad essa si colloca l’abnormità funzionale, riscontrabile nel
caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non induce invece,
di per sè, abnormità la regressione del procedimento. Deve infatti
distinguersi, al riguardo, tra regresso tipico, conseguente al legittimo esercizio
dei poteri spettanti al giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
regresso illegittimo, conseguente all’esercizio,da parte del giudice, di un
potere riconosciutogli dall’ordinamento ma non correttamente attivato, in
assenza dei presupposti di legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stata
erroneamente dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta per omessa
notificazione dell’avviso ex art. 415 – bis c.p.p., viceversa ritualmente
notificato; regresso abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in
carenza di potere: si pensi alla restituzione degli atti, ex art. 552 c.p.p.,

capo di imputazione e argomentando in diritto l’abnormità del provvedimento,

comma 3, allorchè il giudice avrebbe invece dovuto provvedere a rinnovare
direttamente la citazione a giudizio o la relativa notificazione, a norma dell’art.
143 disp. att. c.p.p.. Non può dunque ritenersi l’abnormità di un
provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere
riconosciuto al giudice dall’ordinamento e non determini la stasi del
procedimento.
Su questa base, Cass. sez. VI, 17.6.2014, n. 38793, ha precisato che è
abnorme l’ordinanza con cui il tribunale nel corso del dibattimento dichiara la

nullità del capo di imputazione e dispone la restituzione degli atti al g.i.p.,
quando il provvedimento è adottato in conseguenza di una erronea
interpretazione della contestazione poiché lo stesso, determinando la stasi del
processo e l’impossibilità della sua prosecuzione, dà luogo ad una ipotesi di
abnormità funzionale.
Così si è verificato nel caso concreto. Il pubblico ministero, interpellato in
merito alla eccezione poi accolta nel provvedimento impugnato, ha infatti
chiarito che .- come emerge anche dal tenore delle imputazioni – le
contestazioni erano tutte riferite alla accertata prassi seguita dall’istituto di
credito indicato nelle imputazioni e concernevano tutte le operazioni
“scudate” attribuite agli imputati ed effettuate tra il gennaio 2009 e l’aprile
2010 con violazione degli artt. 18, 19, 20 e 28 d.lgs. n. 231 del 2007).
Il decreto di citazione appare dunque sufficientemente determinato per luogo,
date e fatti (anche attraverso il richiamo alle qualità degli imputati e al loro
specifico luogo di lavoro alle dipendenze della azienda di credito indicata
nell’imputazione, e dunque alle singole operazioni riferibili a ciascun
imputato).
Orbene, se questa è la prospettiva delineata dall’imputazione, il
provvedimento del Tribunale determina stasi processuale. Il pubblico
ministero infatti non potrebbe modificare in alcun modo l’imputazione.
La stasi processuale, determinata dal provvedimento impugnato,comporta
abnormità di quest’ultimo. L’ordinanza gravata va dunque annullata senza
rinvio,con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per ulteriore corso.
Ne discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la
trasmissione degli atti al tribunale di Bologna per quanto di competenza.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al tribunale di Bologna per quanto di competenza.
Roma, 1.7.2015

2

Il Consigliere est.

Fabrizio Di Marzio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA