Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36011 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36011 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1. Halilovic Zdravko, nato in Bosnia Erzegovina a il 14/06/1967
2. Shaginau Igor nato in Kazakistan il 27/05/1968
3. Zerilli Marco nato a Roma il 26/08/1969
avverso l’ordinanza del 21/01/2015 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di
interesse;
udito l’avv. Angelo Staniscia, che insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21/01/2015, pronunciando
quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte della
precedente decisione sul riesame proposto dalla difesa di Halilovic Zdravko,
Shaginau Igor e Zerilli Marco avverso l’ordinanza del 30/03/2014 del Gip di
quell’ufficio che aveva disposto nei loro confronti la misura della custodia
cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648, 648 bis, 615
ter cod. pen., ha confermato la misura disposta, sostituendola con gli arresti
domiciliari nei confronti del solo Zerilli.
La pronuncia di annullamento questa Corte era intervenuta con riguardo
all’individuazione dei gravi indizi di reato in relazione al capo A) -416 cod. pen.ed alle esigenze cautelari per tutti nonché, per il solo Zerilli, in relazione alla
gravità indiziaria del reato di cui al capo E1) -648 e 648 bis cod.pen.-

Data Udienza: 08/07/2015

2. L’avv. Staniscia, difensore dei tre interessati, ha proposto ricorso con il
quale si deduce:
-violazioni di cui all’art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen. in
quanto il Tribunale, venendo meno alle richieste formulate nel provvedimento di
annullamento, non ha individuato negli atti l’elemento differenziale della
condotta di associazione rispetto al concorso di persone nel reato, in quanto non

ha indicato né gli elementi identificativi della struttura illecita sovraordinata, né
gli indizi della consapevolezza da parte degli interessati di tale sovrastruttura, nè
il ruolo a ciascuno di essi attribuito al suo interno;
– violazioni di cui all’art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento alla gravità indiziaria per il reato di riciclaggio di cui al capo E1) nei
confronti di Zerillo, poiché il Tribunale si è limitato sul punto a richiamare le
conversazioni dalle quali era dato ricavare l’offerta in vendita di autovetture da
parte di questi ed in favore degli altri, dal cui contenuto non era possibile
desumere alcun elemento sulla sua consapevolezza della successiva
consumazione del reato di riciclaggio da parte dei coimputati;
– violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen., con
riferimento all’argomentazione sulle esigenze cautelari, ravvisate per Halilovic
esclusivamente per il pericolo di reiterazione, e per Shaginau anche per il
pericolo dì fuga. Sotto il primo profilo risulta del tutto astratta la motivazione
nella parte in cui, non tenendo conto delle particolari modalità esecutive
dell’azione, che richiedono la collaborazione di più persone, non si confronta con
la possibilità di applicare la misura con divieto di contatti con persone estranee al
nucleo familiare.
Quanto al pericolo di fuga, ritenuto per lo Shaginau, si contesta la
mancata valutazione della possibilità di applicare il braccialetto elettronico,
mentre si esclude che la dichiarata residenza in Bielorussia non gli consentisse di
reperire un luogo ove permanere agli arresti domiciliari in Italia.
3. Con autonomo ricorso a firma congiunta degli avv.ti. Giuseppe Della
Monica ed Angelo Stanisci, nell’interesse del solo Zerilli si deduce:
– violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 627 cod. proc. pen. poiché si ritengono disattese le indicazioni integrative
richieste dal provvedimento di annullamento di questa Corte con riguardo
all’indicazione causale dell’attività contestata al capo El) attribuibile al
ricorrente, sotto il profilo della mancata individuazione della condotta
partecipativa al riciclaggio da parte dell’interessato, oltre che per la mancata
valutazione dell’insostenibilità giuridica di tale ricostruzione, atteso che allo

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Zerillo viene contestata la qualità di gestore di fatto delle società che
provvedevano a stipulare contratti di leasing per le autovetture successivamente
oggetto di riciclaggio, circostanza che, individuandolo quale autore del reato
presupposto, doveva escluderne la responsabilità per l’autonomo reato,
profilabile solo ove non sussistesse partecipazione all’appropriazione. Inoltre
sull’azione di partecipazione al riciclaggio il Tribunale si era limitato a richiamare

coimputati, senza indicare da quali affermazioni potesse trarsi il suo
coinvolgimento.
– violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento alla mancata individuazione degli elementi dimostrativi della
partecipazione dello Zerillo all’attività associativa, contrariamente a quanto
richiesto nel provvedimento di annullamento, posto che risultano evidenziate
circostanze di fatto che depongono in senso opposto a quello ritenuto dal
Tribunale, quale il previo assenso prima del ritiro del mezzo, il limitato arco
temporale della collaborazione, la richiesta di un compenso per la sua attività,
che stride con l’ipotesi di una previa organizzazione.
– violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento ai motivi dell’annullamento con rinvio, anche quanto alla valutazione
delle esigenze cautelari, stante la genericità del requisito della professionalità
evocato a sua giustificazione, atteso che proprio l’attività di noleggio e vendita di
autovetture, svolta in ambito lecito, richiede le medesime modalità esplicative.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2.

Sulla base delle risultanze in atti, confermate nel corso della

comparizione camerale da parte del difensore, allo stato le misure limitative della
libertà imposte a tutti i ricorrenti sono state revocate. Ciò impone di accertare, in
via preliminare, la persistenza dell’interesse al proposto ricorso.
3. Sul punto il difensore ha manifestato all’odierna comparizione la
presenza di un interesse a coltivare l’impugnazione con riguardo al proposito di
attivare la procedura di riparazione per ingiusta detenzione, ma tale
manifestazione di intenti deve provenire dai diretti interessati, secondo quanto
specificamente definito in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, nella sua
più autorevole composizione (S.U. n. 7931 16/12/2010, dep 1/3/2011, imp.
Testini). La pronuncia indicata ha infatti chiarito che, ove intervenga la revoca
della misura restrittiva avverso la quale era stato proposto ricorso, sussiste un
onere di allegazione dell’interesse all’accertamento delle condizioni di legittimità

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conversazioni successive al trasferimento all’estero dell’autovettura da parte dei

della misura gravante sul ricorrente personalmente, allegazione che in questa
fase non risulta formulata dagli interessati, alla quale la difesa non ha fatto
riferimento neppure nel corso della comparizione camerale odierna.
Tale carenza di allegazione impone di accertare l’inammissibilità del
ricorso per la sopravvenuta inefficacia della misura.
4.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche considerando che

l’ordinanza impugnata, pronunciata dal Tribunale quale giudice del rinvio a

seguito di annullamento di precedente pronuncia formulato da questa Corte, era
chiamato a deliberare con riguardo ad una parte delle imputazioni, mentre
quanto alla presenza di gravi indizi per le ulteriori accuse, relative ai reati di cui
agli artt. 648 cod. pen. contestati a tutti i ricorrenti, la misura risulta confermata,
a seguito del rigetto parziale del precedente ricorso.
Richiamati i principi interpretativi chiariti nella pronuncia già indicata,
l’interesse alla riparazione non deve solo essere dichiarato, ma deve costituire
oggetto di specifica e motivata deduzione che ne evidenzi la persistenza,
individuabile nella possibilità di utilizzare l’eventuale pronuncia favorevole che
potrebbe scaturire dall’impugnazione, per la cui cognizione si insiste, che in forza
della disposizione di cui all’art. 314 comma 2 cod.proc.pen., può essere
riconosciuta solo ove sia dimostrata l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza del reato che sostenne l’emissione del provvedimento restrittivo.
Tale circostanza non risulta invocabile nel caso concreto, stante la
persistenza della legittimità della misura, già accertata, per le residue
imputazioni di cui all’art. 648 cod. pen, che possono sostenere autonomamente

év

la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art, 280 comma 2 cod. proc. pen. e
la mancanta indicazione degli effetti deteriori ulteriori, concreti e tipici delle
accuse in relazione alle quali vi era stato annullamento, che costituiscono l’unico
ambito valutativo rimesso in questa fase.
Anche in considerazione di tale situazione in diritto la richiesta di
decisione del ricorso finalizzata alla proposizione futura della domanda di
riparazione per ingiusta detenzione non risulta dotata della necessaria specificità,
poiché in essa si omette di individuare l’incidenza che l’eventuale accoglimento
dei motivi di ricorso può assumere sulla confutazione dei gravi indizi per
l’ulteriore reato che portò all’emissione della misura, che non potevano essere
raggiunti da contestazioni nell’atto introduttivo del presente grado del giudizio,
per l’intervento del giudicato cautelare.
5. La natura sopravvenuta della causa di inammissibilità esclude che
debba provvedersi alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 08/07/2015

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