Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36010 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36010 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOHRI HASSAN N. IL 30/04/1972
avverso la sentenza n. 9823/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
17/01/2014
(i
sentita la relazione fatta dal Consigli e Dot LUISA BIA’KHI;
lette/sentite le conclusioni del PG D
Ha49.Qtr

Le (

Uditi difensor Avv.;

\A-41Aduu AL:

Data Udienza: 18/07/2014

12638/2014
Motivi della decisione

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
3.0ccorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a
recenti interventi del legislatore intervenuti prima della presente decisione.
Come noto con decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio
2014 n.10 si è stabilita la natura di reato autonomo del’ipotesi di cui al comma 5 del
DPR 309/90 e si è prevista la pena da 1 a 5 anni.
Successivamente è intervenuta la legge 16.5.2014, di conversione del decreto
legge n.36 del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90 già fissata
con il d. I. 146/2013 convertito in I. 10/2014, rispetto a questo però ulteriormente
riducendo la pen nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239
euro di multa.
Risulta dalla sentenza qui impugnata che il Tribunale ha ritenuto la natura di
circostanza del fatto lieve, commesso prima dell’entrata in vigore della modifica
legislativa del dicembre 2013, perché di maggior favore per l’imputato nel caso
concreto; era infatti contestata la recidiva reiterata specifica, comportante
un’aumento pari a 2/3 della pena autonomamente stabilita da 1 a 5 anni di
reclusione, con la conseguente determinazione del maggior minimo di 1 anno e 8
mesi di reclusione; laddove invece con il consentito giudizio di bilanciamento la
prevalenza del comma quinto si risolve in un trattamento sanzionatorio più mite.
Una tale valutazione non è più appropriata al momento attuale in
considerazione del nuovo minimo edittale di 6 mesi stabilito dal legislatore nel maggio
scorso, atteso che anche a considerare l’aumento di 2/3 per la recidiva, il minimo è di
10 mesi e pertanto inferiore alla pena applicabile ove si ritenga la natura
circostanziale del reato .
1

1. Sohri Hassan ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’art. 73, co. 5°, dpr 309/90
contestati ai capi A) e B) di cessione continuata di dosi di cocaina.
Lamenta il difetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen..

5. I nuovi, più bassi limiti minimo e massimo della pena descrivono una cornice
di riferimento edittale di maggior favore e comportano l’illegalità della pena applicata
nella vigenza della precedente normativa rendendo invalido l’accordo su di essa
concluso tra le parti e ratificato dal giudice. Ne deriva l’annullamento senza rinvio
della sentenza che l’ha recepito.

p.q.m.

e~-

annulla la sentenza impi ugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Verona.p&
4eAti: 09″

2, (

Così deciso in Roma il 18.7.2014

4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.

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