Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36009 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36009 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Abbassi Hicham n. il 15.1.1986
Benoukaiss Dounia n. il 27.4.1989
avverso la sentenza n. 26098/2013 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Torino il 23.12.2013;
sentita nella camera di consiglio del 18.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. L.
Riello, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con due distinti atti in data 3.2.2014, Hicham Abbassi e
Dounia Benoukaiss hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 23.12.2013 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta del pubblico ministero e degli imputati, è stata
applicata a questi ultimi la pena, rispettivamente, di due anni e due
mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e di un anno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione a una serie di episodi di
spaccio di sostanza stupefacente, tutti qualificati secondo le forme
della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90,
commessi, in Pinerolo e dintorni, dal marzo al maggio del 2013.
Con l’impugnazione proposta, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p..
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte
di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
dei ricorsi.
Considerato in diritto
2. – Osserva il collegio – di là da rilievo della radicale inammissibilità dei motivi d’impugnazione proposti dagli imputati – come la
sentenza impugnata debba essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, con il d.l.
23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni con la legge n.
10/2014, il legislatore abbia proceduto alla riconfigurazione normativa dei comportamenti criminosi riconducibili, come quello oggetto
dell’odierno esame (cfr. la motivazione della sentenza impugnata), al
quadro delle previsioni di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90: da un
lato ridefinendo la fattispecie quale ipotesi autonoma di reato (e non
più quale circostanza aggravante dell’ipotesi-base di cui all’art. 73, co.
d.p.r. n. 309/90), dall’altro modificando la cornice edittale relativa
alla sanzione penale irrogabile (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4, 28 febbraio 2014, n. 10514, n.m.); sanzione nella specie rideterminata, a seguito del successivo d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni con la legge 16 maggio 2014, n. 79) nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro 1.032 a euro 10.329.

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Nel caso di specie, avendo il giudice a quo recepito l’accordo
delle parti formatosi in relazione al diverso e più severo quadro edittale sancito dalla legge vigente al tempo della commissione del fatto
(da uno a sei anni di reclusione), suscettibile di modificare la valutazione complessiva concernente la determinazione dell’entità della
pena, dev’essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di
Torino per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014.

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